Ordinanza n. 1039/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per l'assunzione di 46 agenti del Corpo forestale della Regione Siciliana, fondata sul giudizio di non idoneità psico-fisica
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui è stato dichiarato non idoneo e conseguentemente escluso dal concorso, chiedendone l'annullamento previa tutela cautelare. La non idoneità è stata determinata dall'esito dell'esame di bioimpedenziometria, ritenuto non conforme ai limiti previsti dall'art. 3 del d.P.R. n. 207 del 2015, richiamato dal bando. Il ricorrente ha contestato, in particolare, l'attendibilità dei parametri antropometrici rilevati dalla Commissione medica, poiché dalla documentazione sanitaria prodotta risultano valori diversi. La Commissione ha rilevato una statura di 167 cm, un peso di 85 kg e una percentuale di massa grassa del 28,2%, mentre gli accertamenti prodotti dal ricorrente indicano una statura di 169 cm, un peso di 81 kg e una percentuale di massa grassa del 23,2%. Il testo non espone ulteriori specifici motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR non ha definito né l'istanza cautelare né il merito, ritenendo che le divergenze tra i parametri rilevati dall'Amministrazione e quelli risultanti dalla documentazione sanitaria del ricorrente rendessero necessario un accertamento tecnico. È stata disposta, ai sensi dell'art. 66 c.p.a., una verificazione affidata al Direttore sanitario dell'Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello di Palermo, con facoltà di delega a personale medico specializzato. Il verificatore dovrà misurare la statura secondo metodologie medico-legali, determinare peso e percentuale di massa grassa mediante bioimpedenziometria o altra metodica scientificamente validata, riferire sia agli accertamenti originari sia alla situazione attuale, verificare la conformità dei valori ai limiti dell'art. 3 del d.P.R. n. 207 del 2015 e fornire ogni ulteriore elemento utile alla valutazione dell'idoneità psico-fisica. Le operazioni dovranno svolgersi nel contraddittorio tra le parti, con conclusione entro il 20 maggio 2026 e deposito della relazione entro il 1° giugno 2026. Il TAR ha inoltre disposto l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria, assegnando al ricorrente venti giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per provvedere alle notifiche. La trattazione del merito è stata rinviata all'udienza pubblica del 9 luglio 2026. Ogni decisione sul rito, sul merito e sulle spese è stata riservata.
Norme richiamate
art. 3 d.P.R. n. 207/2015
“limiti previsti dall’art. 3 del d.P.R. n. 207 del 2015”
La disposizione, richiamata dal bando, costituisce il parametro normativo per verificare la conformità dei requisiti psico-fisici del candidato, con particolare riferimento ai valori indicati nell'allegato A.
art. 66 c.p.a.
“disporre una verificazione tecnica”
La norma consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione tecnica quando l'accertamento specialistico dei fatti è necessario per decidere la controversia.
art. 49 c.p.a.
“necessario disporre l’integrazione del contraddittorio”
La disposizione è stata applicata poiché l'eventuale accoglimento del ricorso potrebbe incidere sulla posizione degli altri candidati utilmente collocati nella graduatoria.
Massime di principio
- Quando la legittimità dell'esclusione da una procedura concorsuale dipende da parametri psico-fisici specialistici e gli accertamenti amministrativi divergono da documentazione sanitaria contraria, il giudice amministrativo può disporre una verificazione tecnica ai sensi dell'art. 66 c.p.a. prima di decidere sulla cautelare e sul merito.
- La verificazione dei requisiti psico-fisici deve essere affidata a un organismo tecnico qualificato e deve indicare metodologie di rilevazione scientificamente validate, tenendo conto sia degli accertamenti originari sia della situazione attuale del candidato quando ciò sia necessario per ricostruire l'effettiva sussistenza dei requisiti.
- Le operazioni di verificazione devono svolgersi nel contraddittorio tra le parti e considerare la documentazione già acquisita al giudizio.
- Quando l'eventuale accoglimento dell'impugnazione di un'esclusione concorsuale può incidere sulla posizione dei candidati utilmente collocati in graduatoria, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tali candidati ai sensi dell'art. 49 c.p.a.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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