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Sentenza

Sentenza n. 1202/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento dell'Ordinanza Sindacale n. 1 del 30.01.2023 (Registro Generale Ordinanze n. 8 del 30.01.2023), avente ad oggetto “Opere abusive realizzate negli immobili siti in loc. Val Caiana, in via Costa, -Fg.27/36 Mapp. nn. 8277, 11485 ed altri (C.C. Gargnano). Proprietà Mohr Ulrich Josef Alexandr e Roden Beate”, di ingiunzione ai ricorrenti Mohr e Roden di demolizione e rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi; - di ogni atto antecedente e successivo ad esso conseguenziale, tra i quali, la “Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, del 18.10.2022, prot. n. 0012263”.

Giustizia amministrativa202300432

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha preso atto della rinuncia espressa dai ricorrenti e, ritenendone sussistenti i presupposti, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Non è stata esaminata la legittimità dell'ordinanza di demolizione né alcuno dei motivi di ricorso. Le spese di lite sono state compensate in conformità all'accordo tra le parti.

TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza sindacale di ingiunzione della demolizione e della rimessione in pristino di opere abusive, nonché gli atti connessi, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento

Esito

ESTINZIONE

La controversia

I proprietari hanno impugnato l'ordinanza sindacale che ingiungeva la demolizione e la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi relativamente a immobili di loro proprietà. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito in seguito alla rinuncia al ricorso. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del gravame. In prossimità dell'udienza di merito, i ricorrenti hanno notificato la dichiarazione di rinuncia ai sensi dell'art. 84 c.p.a.; il Comune ha aderito alla richiesta di compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 84 c.p.a.

    Disciplina la rinuncia al ricorso; il giudizio è stato definito a seguito della rinuncia espressa dai ricorrenti.

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Costituisce la base normativa per la dichiarazione di estinzione del giudizio conseguente alla rinuncia.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso ritualmente dichiarata e confermata nel giudizio, in presenza dei relativi presupposti processuali, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio senza esame dei motivi di merito.
  • Quando entrambe le parti concordano sulla compensazione delle spese, il giudice può disporre la compensazione in conformità all'accordo processuale.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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