Sentenza n. 1202/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento dell'Ordinanza Sindacale n. 1 del 30.01.2023 (Registro Generale Ordinanze n. 8 del 30.01.2023), avente ad oggetto “Opere abusive realizzate negli immobili siti in loc. Val Caiana, in via Costa, -Fg.27/36 Mapp. nn. 8277, 11485 ed altri (C.C. Gargnano). Proprietà Mohr Ulrich Josef Alexandr e Roden Beate”, di ingiunzione ai ricorrenti Mohr e Roden di demolizione e rimessa in pristino dello stato originario dei luoghi; - di ogni atto antecedente e successivo ad esso conseguenziale, tra i quali, la “Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/1990, del 18.10.2022, prot. n. 0012263”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia espressa dai ricorrenti e, ritenendone sussistenti i presupposti, ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Non è stata esaminata la legittimità dell'ordinanza di demolizione né alcuno dei motivi di ricorso. Le spese di lite sono state compensate in conformità all'accordo tra le parti.
Atto impugnato: Ordinanza sindacale di ingiunzione della demolizione e della rimessione in pristino di opere abusive, nonché gli atti connessi, inclusa la comunicazione di avvio del procedimento
Esito
La controversia
I proprietari hanno impugnato l'ordinanza sindacale che ingiungeva la demolizione e la rimessione in pristino dello stato originario dei luoghi relativamente a immobili di loro proprietà. Il testo non espone i motivi di illegittimità dedotti, poiché il giudizio è stato definito in seguito alla rinuncia al ricorso. Il Comune si è costituito chiedendo il rigetto del gravame. In prossimità dell'udienza di merito, i ricorrenti hanno notificato la dichiarazione di rinuncia ai sensi dell'art. 84 c.p.a.; il Comune ha aderito alla richiesta di compensazione delle spese.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
Disciplina la rinuncia al ricorso; il giudizio è stato definito a seguito della rinuncia espressa dai ricorrenti.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Costituisce la base normativa per la dichiarazione di estinzione del giudizio conseguente alla rinuncia.
art. 85 c.p.a.
Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso ritualmente dichiarata e confermata nel giudizio, in presenza dei relativi presupposti processuali, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio senza esame dei motivi di merito.
- Quando entrambe le parti concordano sulla compensazione delle spese, il giudice può disporre la compensazione in conformità all'accordo processuale.
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