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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24284/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello per molteplici profili. Romagnoli deduce: nullità per mancato controesame del teste (CURCI/CASTRI), mancata indicazione dettagliata dei documenti sequestrati, inutilizzabilità di intercettazioni disposte in altro procedimento per omesso deposito e inidoneità delle captazioni rispetto ai reati contestati, vizio di motivazione e travisamento probatorio sulla sussistenza dell'usura (più capi), errore nel calcolo della prescrizione del reato di esercizio abusivo di attività finanziaria (art. 132 d.lgs. 385/1993) sostenendone la natura istantanea e quindi estinta, e censure sulla determinazione della pena (diniego attenuanti, aumento per continuazione). Avolio contestava analoghe nullità per il mancato controesame, la responsabilità penale per concorso in reati di usura (contestando l'interpretazione delle intercettazioni e la valutazione probatoria) e la congruità del trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché generici, aspecifici e, in larga parte, manifestamente infondati. Ha confermato i principi applicati dai giudici di merito: la mancata effettuazione del controesame configura nullità relativa (art. 181 c.p.p.) che va eccepita immediatamente o si intende sanata; la mancata specificazione richiesta in udienza dei documenti acquisiti non determina nullità quando la documentazione è adeguatamente individuata nel provvedimento di sequestro; le intercettazioni disposte in altro fascicolo non sono automaticamente inutilizzabili se il procedimento è sostanzialmente identico o vi è stralcio collegato; la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove operate dai giudici di merito non sono sindacabili in Cassazione se la motivazione non è illogica o contraddittoria; il reato di esercizio abusivo di attività finanziaria, quando caratterizzato da condotte reiterate, è reato a consumazione prolungata e la prescrizione decorre dall'ultimo atto di consumazione (nel caso, 19/11/2014): la prescrizione rilevata successivamente alla sentenza d'appello non poteva essere rilevata nel ricorso inammissibile. Conseguenza pratica: sono confermate, per quanto qui impugnato, le condanne pronunciate in appello (a titolo esemplificativo: Romagnoli condannato a 5 anni e 1 mese di reclusione e 9.000 euro di multa; Avolio a 2 anni e 8 mesi di reclusione e 5.000 euro di multa). Il Pubblico Ministero aveva chiesto l'annullamento senza rinvio solo in relazione al capo 9) per intervenuta prescrizione, richiesta non accolta dalla Corte nel modo prospettato perché la prescrizione è maturata dopo la sentenza di appello.

Norme richiamate

  • art. 180 cod. proc. pen. (nullità)

    La Corte distingue tra nullità assolute e relative; la mancata indicazione formale non prevista tra le nullità tipiche non comporta automaticamente l'inutilizzabilità della prova se non sussistono sanzioni espresse; le nullità relative devono essere eccepite immediatamente.

  • art. 181 cod. proc. pen. (nullità relative)

    Il mancato controesame è qualificato come nullità relativa sanabile se non eccepita immediatamente dalla parte interessata presente; quindi la mancata eccezione comporta la perdita della tutela.

  • art. 191 cod. proc. pen. (inutilizzabilità delle prove)

    L'indebita compressione del diritto di difesa non determina automaticamente l'inutilizzabilità ai sensi di questo articolo quando si sia in presenza di una nullità relativa; l'inutilizzabilità è collegata ai casi espressamente previsti di illegittima acquisizione.

  • art. 268 e art. 270 cod. proc. pen. (intercettazioni)

    L'omesso deposito di verbali/registrazioni in altro procedimento non determina di per sé l'inutilizzabilità; le intercettazioni possono essere utilizzate se il procedimento che le ha disposte è 'sostanzialmente' identico o vi è stralcio collegato, secondo valutazione sostanziale non meramente formale.

  • art. 132 d.lgs. 385/1993 (esercizio abusivo di attività finanziaria)

    Quando l'attività abusiva si realizza mediante condotte reiterate e omogenee, il reato è a consumazione prolungata e la prescrizione decorre dall'ultimo atto antigiuridico (cessazione dell'abitualità).

  • art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. (limiti del sindacato in cassazione)

    La Corte non può sindacare in fatto la motivazione dei giudici di merito (rivalutare attendibilità o rilevanza delle prove); il controllo è limitato alla logicità, coerenza e completezza della motivazione.

  • art. 133 cod. pen. e artt. 62-bis, 81 cod. pen. (determinazione della pena)

    La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la motivazione richiesta è rafforzata solo se la pena si discosta significativamente dal minimo edittale; il giudizio di equivalenza tra attenuanti e aggravanti è insindacabile in Cassazione salvo manifesta illogicità.

Massime di principio

  • La mancata possibilità di controesame di un teste configura di regola una nullità relativa: per conservarla la difesa deve eccepirla immediatamente in udienza, altrimenti il vizio si considera sanato.
  • Le intercettazioni disposte in altro fascicolo non sono automaticamente inutilizzabili: va valutata la identità o la stretta connessione sostanziale tra i procedimenti (stralcio, stessa indagine sostanziale).
  • In tema di reati che consistono in condotte reiterate (es. esercizio abusivo di attività finanziaria), la consumazione può essere prolungata e la prescrizione decorre dall'ultimo atto; pertanto l'onere di chi invoca la prescrizione è quello di allegare e provare elementi incontrovertibili sulla data di cessazione dell'attività.
  • La Cassazione non è sede per una nuova lettura dei fatti o per rivalutare l'attendibilità delle prove: i motivi che si limitano a riprodurre le ragioni di merito senza specificità sono, di norma, inammissibili.
  • Per le censure sulla misura della pena, se la motivazione del giudice di merito è coerente e non manifestamente illogica, la determinazione della pena e degli aumenti per continuazione rientra nella discrezionalità del giudice e difficilmente è riformabile in cassazione.
  • Quando si chiede l'inutilizzabilità di singoli atti o prove, è necessario indicare in modo puntuale il vizio, la sua incidenza decisiva e perché la regola sanzionatoria prevista dalla legge (inutilizzabilità/nullità) debba trovare applicazione.

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