Cassazione Civile, Ordinanza n. 20060/2022 del 21/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Agenzia delle entrate, a seguito della documentazione esibita dal contribuente in risposta a un invito, notificava un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2007, rettificando la dichiarazione ai fini IRPEF, IRAP e IVA per indebite deduzioni e detrazioni. Sia la CTP sia la CTR rigettavano le doglianze del contribuente, ritenendo indeducibili alcuni costi e non inerenti altri, in ragione della genericità delle fatture prodotte e dell'assenza di prova contraria valida. In cassazione il contribuente proponeva sei motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, per asserito mero rinvio alla decisione di primo grado; 2) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 57 d.lgs. 546/1992 per ultrapetizione e introduzione di questioni nuove in appello, avendo la CTR valorizzato l'irregolarità delle fatture e la presunzione di veridicità; 3) violazione dell'art. 109, comma 5, TUIR e dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR addossato al contribuente l'onere di provare l'inerenza dei costi di due CED; 4) violazione del principio di non contestazione e del diritto alla detrazione IVA, per non aver l'Ufficio contestato nei merito le prestazioni rese dai CED; 5) violazione di varie norme dello Statuto del contribuente per mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale; 6) violazione dell'art. 42 d.P.R. 600/1973 per sottoscrizione dell'avviso da parte di un delegato del Direttore provinciale, che si assumeva privo di potere alla luce della sentenza Corte cost. n. 37/2015.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi quattro motivi, osservando che la CTR aveva effettivamente motivato sui motivi di appello, che non vi erano ultrapetizione né questioni nuove, e che, in tema di deducibilità dei costi d'impresa, l'inerenza e l'effettività del costo devono essere provate dal contribuente, non essendo sufficiente la sola fattura o la regolarità formale delle scritture contabili. Ha inoltre rilevato che la sentenza di merito era sorretta anche da ulteriori elementi fattuali non specificamente censurati, quali la commistione tra società e la sottoscrizione di un contratto privo di data certa. I motivi sul contraddittorio endoprocedimentale e sulla validità della sottoscrizione dell'atto sono stati dichiarati inammissibili o comunque non accoglibili perché sollevati per la prima volta in cassazione e non specificamente introdotti nei gradi di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 380 bis-1 c.p.c.
richiamato come base per la trattazione in camera di consiglio del ricorso
art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.
richiamato per il vizio di motivazione dedotto dal ricorrente
art. 112 c.p.c.
invocato dal ricorrente per lamentare ultrapetizione
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
invocato dal ricorrente per sostenere la novità delle questioni in appello
art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
richiamato in tema di deducibilità e inerenza dei costi
art. 2697 c.c.
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sull'inerenza e sull'effettività dei costi
L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente)
invocata dal ricorrente per lamentare la mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale
art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600 del 1973
invocato per contestare la sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte del delegato del Direttore provinciale
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto
Corte cost. n. 37 del 2015
richiamata dal ricorrente per sostenere l'illegittimità dei poteri del delegato che aveva sottoscritto l'avviso
Cass. n. 33915 del 19/12/2019
citata come precedente sul principio per cui, in caso di operazioni oggettivamente inesistenti, l'inerenza e l'effettività dei costi devono essere provate dal contribuente
Cass. n. 30366 del 2019
citata in senso conforme sul medesimo principio
Cass. n. 11873 del 2018
citata in senso conforme sul medesimo principio
Cass. n. 21307 del 20/10/2015
richiamata per affermare che gli effetti della sentenza Corte cost. n. 37 del 2015 non possono essere fatti valere con motivi aggiunti né rilevati d'ufficio
Cass. n. 18488 del 2015
citata in senso conforme sulla non rilevabilità d'ufficio delle questioni collegate alla sentenza Corte cost. n. 37 del 2015
Massime di principio
- In tema di deducibilità dei costi d'impresa, il contribuente deve provare sia l'inerenza del costo all'attività svolta sia l'effettiva esistenza e il preciso ammontare della spesa; la sola fattura, la regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento non bastano se l'operazione è contestata come fittizia o priva di adeguato supporto sostanziale.
- La nullità per motivazione apparente sussiste solo quando la sentenza non consenta di comprendere le ragioni della decisione; non ricorre se il giudice d'appello dà conto, anche sinteticamente, dei motivi di gravame e formula una motivazione coerente.
- Non vi è ultrapetizione né violazione del divieto di nova se il giudice d'appello si limita a valorizzare, entro il thema decidendum, l'insufficienza probatoria delle fatture e la mancanza dei requisiti minimi di indicazione del bene o servizio documentato.
- Le questioni relative al contraddittorio endoprocedimentale o alla sottoscrizione dell'avviso non possono essere utilmente dedotte per la prima volta in cassazione se non risulta che siano state introdotte tempestivamente nei gradi di merito; il ricorrente deve indicare con precisione dove e quando la questione sia stata prospettata.
- Gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale che incidono sulla validità della sottoscrizione degli atti tributari non sono rilevabili d'ufficio in assenza di tempestiva deduzione, anche in ragione delle esigenze di certezza e dei termini di decadenza propri del contenzioso tributario.
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