Cassazione Penale, Sentenza n. 46006/2023 del 15/11/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Scozzari impugna la sentenza della Corte d'appello di Palermo che lo aveva confermato colpevole del reato di scambio elettorale politico-mafioso ex art. 416-ter c.p.; deduce due motivi principali: (1) vizio di motivazione/illogicità e contraddittorietà nella ricostruzione del patto elettorale e nella valutazione della "mafiosità" del procacciatore (Angelo Occhipinti) nonché della conoscenza di tale condizione da parte del ricorrente; (2) censura sull'erronea qualificazione delle "utilità" promesse/erogate (presunte mere consulenze tecniche o accessi sanitari) come corrispettivo idoneo allo scambio politico-mafioso e sullo scollamento tra contestazione e motivazione (scope probatorie e natura dell'apporto fornito).
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e lo ha respinto. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito secondo cui sussisteva un accordo tra Scozzari e i soggetti mafiosi (Occhipinti e Semprevivo) finalizzato al procacciamento di voti in cambio di utilità: la Corte ha ritenuto congrua la ricostruzione fattuale, l'uso della prova indiziaria e la qualificazione delle utilità fornite (interventi nell'ambito sanitario e amministrativo, pareri ripetuti e mirati) come corrispettivo idoneo. Restano quindi confermate le condanne di merito: 5 anni di reclusione, spese processuali, pene accessorie (interdizione perpetua dai pubblici uffici, interdizione legale per la durata della pena) e misura di sicurezza della libertà vigilata di 2 anni a pena espiata.
Norme richiamate
art. 416-ter cod. pen.
La norma incrimina lo scambio elettorale politico-mafioso come reato di pericolo: punisce l'accordo per il procacciamento di voti in cambio di un corrispettivo (ora anche "altra utilità"). La Corte conferma che la fattispecie può fondarsi su elementi indiziari e che il procacciatore dei voti è soggetto al concorso necessario; il candidato può essere responsabilmente coinvolto anche nella prospettiva del concorso esterno all'associazione mafiosa.
art. 416-bis cod. pen. (in particolare comma 3)
Definisce il metodo mafioso (assoggettamento e controllo del territorio, sopraffazione, intimidazione). La Corte ribadisce che il "metodo mafioso" non richiede sempre atti di intimidazione pubblici e manifesta: è sufficiente la capacità di condizionamento dell'organizzazione e l'effetto di impatto sul libero esercizio del voto, che può essere desunto anche in via indiziaria.
art. 11-ter decreto legge 10 agosto 1992, n. 306, convertito dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356
Richiamato come riferimento storico dell'originaria disciplina; la Corte ricostruisce l'evoluzione normativa dell'istituto per spiegare il paradigma penale applicabile e la continuità interpretativa giurisprudenziale.
Legge 17 aprile 2014, n. 62
La riforma ha esteso la nozione di "corrispettivo" alle "altre utilità" e ha specificato l'inclusione delle modalità mafiose, nonché la posizione del procacciatore come autore concorsuale necessario: la Corte interpreta tale riforma come puntualizzazione lessicale coerente con l'orientamento giurisprudenziale sulla materia.
Legge 21 maggio 2019, n. 43
Richiamata come ulteriore intervento normativo che ha inciso sul perimetro della disciplina; la Corte tiene conto dell'evoluzione normativa nella sua interpretazione complessiva della fattispecie.
art. 86 d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
Citato dalla difesa come possibile criterio analogico per definire "altra utilità"; la Corte non condivide una lettura restrittiva e ritiene che il concetto di utilità possa comprendere anche prestazioni non strettamente economiche se inserite nel contesto del patto illecito con la mafia.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato in relazione ai limiti di sintesi della motivazione in sede di ricorso e alla necessità di limitare l'esposizione dei motivi; la Corte ha rispettato i limiti procedurali nel censurare e discutere i motivi di ricorso.
artt. 521, 522 e 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamati dalla difesa in ordine alla nullità per motivazione su fatti non contestati; la Corte ha valutato la corrispondenza tra imputazione e motivazione e ha ritenuto le censure infondate, confermando che la sentenza di merito non ha travalicato i fatti contestati.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Norma che disciplina il vizio di motivazione come motivo di ricorso per cassazione; la Corte ha applicato i criteri di sindacato di legittimità sulla motivazione (controllo della coerenza logica e dell'esauriente risposta alle deduzioni delle parti) e ha ritenuto che la motivazione di merito sia priva di vizi tali da giustificare l'annullamento.
Massime di principio
- Lo scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) è un reato di pericolo che può essere provato anche per via indiziaria: notorietà criminale del procacciatore, ripetizione e tempistica degli interventi, e coincidenza tra interventi e attività elettorale sono indicatori rilevanti.
- Non è necessario dimostrare atti evidenti e manifesti di intimidazione: il "metodo mafioso" può manifestarsi in forme implicite o velate, purché sia desumibile la capacità di assoggettamento/condizionamento del consenso.
- La nozione di "utilità" è ampia e comprende anche prestazioni non strettamente patrimoniali (favori amministrativi, agevolazioni nell'accesso a servizi, interventi burocratici) se inserite nel contesto di un patto di scambio politico-mafioso.
- La Corte di cassazione non riformula la valutazione probatoria dei giudici di merito, ma verifica esclusivamente la coerenza logico-giuridica e l'esauriente risposta alle deduzioni delle parti: vizi di motivazione devono essere manifesti e determinanti per l'esito.
- Nel difendere posizioni simili, è strategico dimostrare l'assenza di collegamento temporale e funzionale tra le prestazioni fornite e l'attività elettorale, nonché l'assenza di notorietà mafiosa o di qualunque elemento idoneo a far ritenere la consapevolezza della caratura criminale del procacciatore.
- Per gli organi di accusa, è efficace costruire un quadro probatorio complessivo e coerente che colleghi ripetute utilità, la posizione locale del procacciatore e l'immediata correlazione con la campagna elettorale per configurare lo scambio politico-mafioso.
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