Cassazione Penale, Sentenza n. 15875/2024 del 16/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza che ha respinto l'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con controllo a distanza presso l'abitazione dello zio. L'imputato deduceva inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 274, comma 1, lett. c) c.p.p., sostenendo che sussisteva elemento nuovo (la sentenza di appello che ha ridimensionato la pena) e che mancava l'attualità del pericolo di reiterazione: era trascorso tempo, l'abitazione era stata restituita al Comune rendendo impossibile il riavvicinamento al contesto, i fratelli (con precedenti) godevano già degli arresti domiciliari, l'autore materiale del colpo era sottoposto ad arresti domiciliari e l'istante era incensurato e aveva ammesso solo di aver lanciato una bottiglia senza colpire la vicina. Chiedeva quindi la misura meno afflittiva presso lo zio in altro comune.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi: l'ordinanza impugnata è risultata motivata e logica anche in relazione all'attualità delle esigenze cautelari; la sentenza di appello non costituisce fatto nuovo idoneo a mutare il quadro cautelare, poiché incide sul trattamento sanzionatorio ma non sui profili prognostici relativi al pericolo di reiterazione. Anche la concessione degli arresti domiciliari ai fratelli era già stata valutata precedentemente e non altera la valutazione sul ricorrente, la cui personalità e le modalità del fatto (perdita di controllo, minacce contestate) hanno indotto il giudice a ritenere probabile, anche se non imminente, la reiterazione. Il rigetto comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e il mantenimento della custodia; la Cancelleria dovrà eseguire gli adempimenti di cui all'art. 94, co. I-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Disposizione sulla custodia cautelare per pericolo di reiterazione; la Corte interpreta che la sussistenza del pericolo va valutata con giudizio prognostico basato su modalità del fatto, personalità e contesto socio-ambientale, non richiedendo la prova di una specifica occasione imminente.
art. 599 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la revisione della pena in grado di appello; nel caso la sentenza di appello che ha rideterminato la pena non è considerata elemento idoneo, di per sé, a mutare la valutazione cautelare.
art. 310 cod. proc. pen.
Richiamo a precedenti motivazioni: il Tribunale ha legittimamente fatto riferimento a una precedente ordinanza ex art. 310 per sostenere che le argomentazioni riproposte non costituivano novità sostanziale.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (convertito)
Consente l'uso di memorie scritte per la discussione in Cassazione in caso di mancata richiesta di discussione orale; applicato per le richieste del Sostituto Procuratore Generale.
art. 94, comma I-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede adempimenti della Cancelleria quando il provvedimento di Cassazione non determina la liberazione dell'imputato; la Corte richiama l'obbligo di attuare tali adempimenti.
Massime di principio
- La sentenza di merito (anche se riduce la pena in appello) non costituisce automaticamente "fatto nuovo" idoneo a revocare una misura cautelare a meno che non introduca elementi concreti e valutabili favorevolmente sul profilo del pericolo di reiterazione.
- La concessione di misure meno afflittive a coimputati non è di per sé sufficiente a giustificare la sostituzione della custodia per l'istante; rilevano le specifiche condizioni personali, precedenti e modalità del fatto per ciascun soggetto.
- Il giudizio sull'attualità del pericolo di reiterazione è prognostico e può fondarsi sulle modalità dell'evento, sulla personalità dell'indagato e sul contesto socio-ambientale, senza necessità di prova di un'imminente occasione di reato.
- Il sindacato della Corte di legittimità sui provvedimenti cautelari è limitato alla verifica della logicità, coerenza e completezza della motivazione; non è consentita la rivalutazione dei fatti e delle condizioni soggettive che spettano al giudice di merito.
- La semplice distanza geografica o il collocamento presso un domicilio diverso non escludono automaticamente il pericolo di reiterazione se emergono elementi che indicano incapacità di autocontrollo o propensione a comportamenti violenti.
- Per ottenere la revoca o attenuazione della misura cautelare è utile produrre elementi nuovi, concreti e specifici (es. prove di diminuzione della pericolosità, percorsi rieducativi, vincoli certi del contesto) non già generiche argomentazioni di ordine procedurale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15615/2024 del 16/04/2024
- Sentenza penale · 16 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15616/2024 del 16/04/2024
- Sentenza penale · 16 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15617/2024 del 16/04/2024
- Sentenza penale · 16 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15622/2024 del 16/04/2024
- Sentenza penale · 16 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15623/2024 del 16/04/2024
- Sentenza penale · 16 apr 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 15624/2024 del 16/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →