Ordinanza n. 10038/2026 - Roma, Sezione 3
per la correzione della sentenza n. 5138 del 18 marzo 2026, pronunciata da questa Sezione sul ricorso 10189 del 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR recante un errore materiale nella liquidazione delle spese processuali, con indicazione inconciliabile tra l'importo in cifre e quello in lettere
Esito
Favorevole al ricorrente (parte ricorrente)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha chiesto la correzione della sentenza del TAR che aveva parzialmente accolto il ricorso per l'esecuzione del giudicato derivante da una sentenza del Tribunale ordinario, Sezione lavoro. Nel dispositivo della sentenza, le spese processuali erano state liquidate con la formula «euro 500,00 (ottocento/00)», contenente una discordanza tra l'importo numerico e quello espresso in lettere. La ricorrente ha chiesto di far prevalere l'indicazione letterale e di correggere l'importo in euro 800,00.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza di correzione. Ha ritenuto che la discordanza tra l'importo in cifre e quello in lettere costituisse un errore materiale ictu oculi, riconducibile a un refuso nella redazione del dispositivo e quindi emendabile mediante il procedimento previsto dall'art. 86 c.p.a. La motivazione della sentenza corretta non conteneva elementi idonei ad ancorare la liquidazione a euro 500,00, limitandosi a rinviare alla liquidazione operata nel dispositivo; pertanto, l'indicazione letterale «ottocento/00» è stata considerata espressiva dell'effettiva volontà del Collegio. È stata ordinata la sostituzione dell'inciso «che liquida in complessivi euro 500,00 (ottocento/00)» con «che liquida in complessivi euro 800,00 (ottocento/00)», lasciando ferme le ulteriori statuizioni e gli accessori di legge. La Segreteria è stata incaricata delle annotazioni previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
art. 86, comma 2, c.p.a.
Norma richiamata quale base del procedimento di correzione di errore materiale.
Consente di chiedere la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti giurisdizionali amministrativi.
art. 86, comma 3, c.p.a.
«va disposta la correzione per errore materiale»; «ordina alla Segreteria della Sezione l'effettuazione delle annotazioni»
Impone, una volta accolta l'istanza, di disporre la correzione e le relative annotazioni sul provvedimento.
Massime di principio
- La contraddizione ictu oculi tra un importo espresso in cifre e il corrispondente importo espresso in lettere integra un errore materiale correggibile ai sensi dell'art. 86 c.p.a. quando risulti riconducibile a un refuso nella trascrizione della volontà del giudice.
- Ai fini della correzione, l'importo espresso in lettere può essere individuato come quello corrispondente alla reale volontà del Collegio quando la motivazione non contiene elementi, computi o riferimenti allo scaglione applicato che giustifichino l'importo indicato in cifre.
- Il procedimento di correzione dell'errore materiale è utilizzabile per emendare una divergenza tra volontà decisoria ed espressione letterale del dispositivo, senza modificare le ulteriori statuizioni della decisione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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