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Sentenza

Sentenza n. 243/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento 1) della delibera n. 748 del 25/09/2024 con la quale l’Azienda sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ha ritenuto di Procedere alla riduzione del 30% dell’attività convenzionale del Dott. Quattrone Giuseppe, titolare di incarico a tempo indeterminato di Pediatria di Libera Scelta nel Distretto Sanitario di Reggio Calabria a far data dal 24.09.2024 e, comunque a decorrere dal mese di effettiva riduzione dell’attività in convenzione del summenzionato Sanitario; e contestualmente di Conferire incarico APP a tempo indeterminato alla Dr.ssa Carucci Nicolina Stefania per lo svolgimento del 30% dell’attività convenzionale del Dr. Giuseppe Quattrone ai sensi dell’art. 1 comma 4 dell’Allegato 5 dell’ACN -PLS per la disciplina dei rapporti con i Pediatri di Libera Scelta, a far data dal 24.09.2024 e, comunque, a decorrere dal mese di effettiva attribuzione dell’attività in convenzione del summenzionato Sanitario; 2) ove occorra e nei soli limiti dell'interesse fatto valere, della nota prot. 46412 data 28.6.2024, poi conosciuta, con la quale l’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria ha comunicato l’avvio del periodo di affiancamento ai sensi dell’art. 6 dell’Allegato 5 dell’ACN per la Pediatria di Libera Scelta del 28.04.2022 al Dr. Quattrone Giuseppe (Pediatra Titolare) alla Dr.ssa Carucci Nicolina Stefania (Pediatra da incaricare), al Dipartimento Salute e Welfare e al Settore n° 1 del Dipartimento Salute e Welfare, con decorrenza dal 01.07.2024 e per la durata di 60 (sessanta) giorni; 3) ove occorra e nei soli limiti dell'interesse fatto valere del verbale del Comitato Regionale nella seduta del 05.06.2024, poi conosciuto, acquisito in pari data al protocollo aziendale n. 41022 che ha reso il seguente parere “ritiene opportuno precisare che, l’attivazione dell’APP (Anticipo Prestazione Previdenziale) per come previsto dall’allegato 5 – non è legata alla determinazione della zona carente, secondo quanto disposto dal vigente Accordo” 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi espressamente incluso.

Giustizia amministrativa202400641

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera dell'ASP di Reggio Calabria che ha disposto la riduzione del 30% dell'attività convenzionale di un pediatra titolare e conferito la corrispondente quota di attività a un altro pediatra nell'ambito della procedura di anticipo della prestazione previdenziale

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la delibera aziendale, nonché gli atti presupposti relativi all'avvio del periodo di affiancamento e al parere del Comitato regionale, deducendo: a) violazione dell'art. 3 dell'Allegato 5 dell'ACN per la pediatria di libera scelta ed eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, sul presupposto che il pediatra titolare non avesse confermato entro il 31 dicembre 2023 la volontà di aderire alla procedura di ricambio generazionale; b) violazione degli artt. 30, comma 7, e 31, comma 1, dell'ACN, nonché inosservanza del parere SISAC, perché l'attivazione della procedura APP sarebbe stata subordinata alla previa individuazione di una zona carente, nella specie ritenuta insussistente; c) violazione dell'art. 32 dell'ACN ed eccesso di potere per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, poiché la procedura avrebbe pregiudicato il diritto della ricorrente, collocata nella graduatoria regionale e titolare di lunga anzianità di servizio, a concorrere all'assegnazione delle sedi disponibili secondo i criteri dell'ACN. Il TAR ha inoltre rilevato d'ufficio possibili profili di difetto di giurisdizione, irregolarità della notifica a un controinteressato e carenza di interesse a ricorrere.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il Collegio ha ritenuto dirimente che la controversia riguardasse la riduzione dell'attività convenzionale del pediatra titolare e il conferimento della corrispondente quota a un altro pediatra nell'ambito del rapporto convenzionale, senza incidere sulla macro-organizzazione del servizio sanitario e senza riguardare la formazione di graduatorie. I rapporti tra aziende sanitarie e medici convenzionati hanno natura libero-professionale e parasubordinata, si svolgono su un piano di parità e danno luogo a diritti soggettivi; l'azienda sanitaria non esercita, in tale ambito, poteri autoritativi idonei a degradare tali posizioni a interessi legittimi. La giurisdizione amministrativa permane invece per la fase di individuazione delle zone carenti e di formazione delle graduatorie, fino all'approvazione della graduatoria; successivamente, dalla graduatoria origina il diritto soggettivo alla nomina. Poiché la domanda riguardava esclusivamente rapporti privatistici instaurati dall'ASP con i pediatri coinvolti nella procedura APP, la controversia spetta al giudice ordinario. Le domande possono essere riproposte davanti al giudice ordinario competente ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la natura processuale della decisione e la mancata costituzione delle controparti.

Norme richiamate

  • art. 11 c.p.a.

    In caso di declinatoria della giurisdizione, le domande possono essere riproposte davanti al giudice ordinario competente, con conservazione degli effetti processuali secondo le condizioni previste dalla norma.

  • art. 109, n. 3, c.p.c.

    La cognizione delle controversie relative ai rapporti di natura libero-professionale e parasubordinata tra aziende sanitarie e medici convenzionati appartiene al giudice ordinario.

  • art. 48 l. 23 dicembre 1978, n. 833

    Costituisce la base normativa dei rapporti tra medici convenzionati esterni e aziende sanitarie, poi disciplinati dagli accordi collettivi nazionali.

  • art. 8 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

    Disciplina, insieme agli accordi collettivi nazionali, i rapporti convenzionali tra medici e servizio sanitario nazionale.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti le questioni rilevate d'ufficio prima della decisione; il TAR lo ha applicato per segnalare i possibili profili di inammissibilità.

  • art. 3 dell'Allegato 5 ACN per la pediatria di libera scelta del 28 aprile 2022

    Il pediatra nell'Elenco APP deve confermare all'Azienda, mediante PEC, entro il 31 dicembre di ogni anno, la volontà di adesione alla procedura di ricambio generazionale e comunicare l'eventuale modifica della percentuale di riduzione dell'attività di cui all'art. 2, comma 2, lettera b). La modifica ha validità annuale.

    La norma è stata invocata dalla ricorrente per sostenere la necessità della conferma annuale della volontà di adesione alla procedura APP; il TAR non ha esaminato nel merito tale censura per difetto di giurisdizione.

  • art. 1, comma 4, dell'Allegato 5 ACN per la pediatria di libera scelta

    È la disposizione in base alla quale l'ASP ha disposto il conferimento dell'incarico APP relativo alla quota del 30% dell'attività convenzionale; la sua applicazione concreta è stata ricondotta dal TAR alla gestione di rapporti privatistici.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla gestione del rapporto convenzionale tra un'azienda sanitaria e un medico di medicina generale o pediatra di libera scelta appartengono, di regola, alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché il rapporto ha natura libero-professionale e parasubordinata e si svolge su un piano di parità, senza esercizio di poteri autoritativi da parte dell'azienda sanitaria.
  • La riduzione della quota di attività convenzionale di un medico titolare e il conferimento della corrispondente quota a un altro medico nell'ambito di una procedura di ricambio generazionale costituiscono atti di gestione del rapporto convenzionale, non atti di macro-organizzazione del servizio sanitario; le relative controversie involgono diritti soggettivi e spettano al giudice ordinario.
  • La giurisdizione amministrativa sussiste nella fase di individuazione delle zone carenti e di formazione delle graduatorie, perché in tale fase sono coinvolti interessi legittimi e l'amministrazione esercita un potere valutativo; una volta approvata la graduatoria, la posizione dell'aspirante alla nomina assume natura di diritto soggettivo.
  • Quando il giudice amministrativo declina la giurisdizione, la domanda può essere riproposta davanti al giudice ordinario competente ai sensi dell'art. 11 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieProfessioni sanitarieGiurisdizione e riparto
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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