Ordinanza n. 2481/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia 1. della nota prot. n. DPS-0000149-P- del 08/01/2026, comunicata a mezzo e-mail in pari data, con cui il Dipartimento per lo Sport – Ufficio Affari Generali, Attività Internazionale e Comunicazione, a firma del Coordinatore Dott. Guglielmo Agosta, ha espresso il proprio “orientamento negativo” in ordine all’istanza di iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (d’ora in avanti “RASD”) della disciplina “Cronometraggio” (codice BA001) a favore di CRONOSERIO A.S.D., atto avente natura e sostanza di provvedimento di diniego; (vd. All. 1) 2. del diniego di affiliazione per la disciplina “Cronometraggio” (BA001), manifestatosi in via telematica in data 5 marzo 2026, ore 10:24:03, attraverso la risposta del sistema informatico del RASD gestito da Sport e Salute S.p.A. per conto del Dipartimento per lo Sport, che ha restituito il codice di errore “C303 – Disciplina non consentita”, così determinando un arresto definitivo e illegittimo del procedimento; (vd. All. 2) 3. di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusa, ove occorra, la nota del Segretario Generale del CONI del 24 febbraio 2017, richiamata nella nota impugnata, nella parte in cui preclude agli Enti di Promozione Sportiva l’utilizzo della disciplina del cronometraggio; (vd. All. 3)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Orientamento negativo e diniego telematico di iscrizione al RASD per la disciplina del cronometraggio, con codice di errore "C303 – Disciplina non consentita"
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Centro Sportivo Italiano A.p.s. e l'associazione sportiva dilettantistica hanno impugnato la nota del Dipartimento per lo Sport recante orientamento negativo sull'istanza di iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche per la disciplina "Cronometraggio" (BA001), nonché il successivo diniego di affiliazione manifestatosi tramite il sistema informatico del RASD e gli atti presupposti, inclusa una nota del Segretario Generale del CONI richiamata dall'amministrazione. È stata proposta domanda cautelare di sospensione. Il testo dell'ordinanza non espone in dettaglio i motivi di legittimità dedotti, ma dà atto che le questioni sollevate richiedono un approfondimento di merito.
La decisione
Il TAR ha rigettato la domanda cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto che le questioni prospettate non evidenziassero con immediatezza profili di manifesta illegittimità degli atti impugnati, richiedendo un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria della fase cautelare. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che l'associazione sportiva risultava comunque iscritta al RASD per la disciplina dell'atletica leggera e che non erano state allegate circostanze specifiche e documentate idonee a dimostrare un pregiudizio grave e irreparabile nelle more del giudizio. Analoga carenza è stata ravvisata per l'ente di promozione sportiva, poiché la generica deduzione della lesione delle prerogative istituzionali e della delegittimazione del ruolo non era sufficiente. La regolazione delle spese della fase cautelare è stata rinviata al definitivo.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
grave e irreparabile pregiudizio
La tutela cautelare richiede la presenza congiunta di un fumus boni iuris apprezzabile e di un periculum in mora consistente in un pregiudizio grave e irreparabile; la domanda è stata respinta per l'insufficienza di entrambi i presupposti.
Massime di principio
- In sede cautelare, l'assenza di profili di manifesta illegittimità, quando le questioni dedotte richiedano un approfondimento incompatibile con la cognizione sommaria, esclude la sussistenza del fumus boni iuris necessario per la sospensione dell'atto.
- Il periculum in mora deve essere allegato e documentato mediante circostanze specifiche, idonee a dimostrare un pregiudizio grave e irreparabile; non è sufficiente una deduzione generica del danno subito.
- La permanenza di un'iscrizione dell'associazione interessata al registro amministrativo per altra disciplina sportiva costituisce un elemento rilevante per escludere, in assenza di ulteriori prove, la gravità e irreparabilità del pregiudizio derivante dal diniego relativo alla disciplina richiesta.
- La generica lesione delle prerogative istituzionali e della reputazione o legittimazione di un ente di promozione sportiva non integra, senza specifiche circostanze documentate, il periculum in mora richiesto per la tutela cautelare.
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