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Sentenza

Sentenza del 22/01/2021 n. 450 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Accertamento - Pvc - Archiviazione procedimento penale - Notifica accertamento - Raddoppio dei termini - Non esclusione - Sussistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha stabilito che l'archiviazione del procedimento penale non esclude il raddoppio dei termini per l'accertamento fiscale. Il raddoppio opera indipendentemente dall'esito del giudizio penale instaurato in seguito alla denuncia presentata all'autorità giudiziaria

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il giudizio verteva sulla rilevanza, ai fini della validità dell'accertamento fiscale, dell'archiviazione del procedimento penale: in particolare se l'archiviazione del procedimento penale, instaurato a seguito della denuncia, escludesse il raddoppio dei termini per l'accertamento tributario

Norme richiamate

  • norma sul raddoppio dei termini per l'accertamento (normativa fiscale)

    Il raddoppio dei termini per l'accertamento è applicabile a prescindere dall'esito del procedimento penale instaurato a seguito della denuncia; l'archiviazione non determina automaticamente l'esclusione del raddoppio

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini per l'accertamento non è automaticamente escluso dall'archiviazione del procedimento penale: quindi, anche se il procedimento penale è stato archiviato, l'Amministrazione può validamente avvalersi del raddoppio se sussistono i presupposti normativi
  • Per valutare la legittimità di un accertamento a termini raddoppiati occorre verificare la sussistenza dei presupposti formali e sostanziali del raddoppio (ad esempio l'esistenza di una denuncia o di un procedimento penale rilevante), non l'esito finale del procedimento penale
  • Se si è contribuenti, in caso di accertamento notificato a termini raddoppiati è opportuno esaminare gli atti che hanno dato origine al raddoppio (denuncia, comunicazioni tra autorità) e contestarne l'applicazione solo se manca il presupposto fattuale o formale che legittima il raddoppio
  • Se si è Amministrazione, l'archiviazione del penale non deve far prescindere dall'uso del raddoppio quando i presupposti per il suo esercizio sono stati correttamente realizzati all'epoca dell'adozione dell'atto
  • In situazioni analoghe, la distinzione rilevante è tra la sussistenza del presupposto del raddoppio (es. denuncia/procedimento penale correlato) e l'esito definitivo del penale: è il primo elemento che determina l'applicabilità del raddoppio

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