Cassazione Penale, Sentenza n. 34544/2022 del 19/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la sentenza che aveva aumentato la pena per recidiva reiterata e per la connessione teleologica (art. 99, comma 4 e art. 61 n.2 c.p.), nonché la dichiarazione di responsabilità per il reato di ricettazione e di detenzione di arma clandestina (fucile semiautomatico cal. 12 con matricola abrasa) e la mancata derubricazione nella contravvenzione ex art. 712 c.p.; contestazioni procedurali relative a presunta pronuncia ultra petita da parte della Corte d'appello e inammissibilità per genericità dell'impugnazione del Procuratore Generale; censura di incompatibilità tra il riconoscimento della continuazione e l'applicazione della connessione teleologica; deduzioni sulla mancanza degli elementi oggettivo e soggettivo della ricettazione e sulla sussistenza di un concorso apparente tra ricettazione e detenzione di arma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la conversione dell'appello del Procuratore Generale e il relativo effetto devolutivo rispetto ai profili consequenziali (compresa la determinazione della pena più grave), ha confermato che non sussiste incompatibilità ontologica tra continuazione e nesso teleologico e che la loro applicazione congiunta è possibile previa verifica fattuale. Ha inoltre confermato la sussistenza del reato di ricettazione in rapporto alla detenzione dell'arma con matricola abrasa, ritenendo probanti l'assenza di documentazione d'acquisto e le dichiarazioni dell'imputato contradditorie e inverosimili; ha escluso la derubricazione nella contravvenzione ex art. 712 c.p. (colposa). Ha respinto il motivo relativo al concorso apparente, affermando la possibilità di concorso di reati (o concorso materiale) tra ricettazione e detenzione illegale di arma alla luce della diversità materiale, psicologica e cronologica delle fattispecie. Dispone la condanna del ricorrente alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 99 cod. pen. comma 4
Applicata per aumentare la pena in presenza di recidiva reiterata; la Corte ha confermato la rilevanza dell'aumento per la recidiva così come determinato in sede di merito.
art. 61 n. 2 cod. pen.
Riconosciuto il nesso teleologico (aggravante) tra reati distinti: la Corte ha ritenuto compatibile il riconoscimento del nesso teleologico con l'istituto della continuazione, purché verificati i presupposti fattuali.
art. 81 cpv cod. pen.
Richiamato nel quadro del calcolo della pena per i reati unificati/continuati; la Corte ha valorizzato correttamente le circostanze aggravanti ai fini della determinazione della pena.
art. 73 DPR n. 309 del 1990
Richiamato tra le norme penali generali a corredo dell'imputazione per reati contro il patrimonio/armi nel contesto del processo (citazione contestuale ai reati di arma e ricettazione).
art. 697 cod. pen.
Richiamata in relazione alla contravvenzione per le cartucce; la decisione di merito aveva assorbito tale contravvenzione nel giudizio complessivo.
art. 606 cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione per vizio di motivazione e violazione di legge; il ricorso è stato esaminato ai sensi delle lettere b) ed e) ed è stato ritenuto infondato.
art. 597 cod. proc. pen. / art. 591 e art. 581 cod. proc. pen.
Richiamate nelle censure processuali sull'eventuale pronuncia ultra petita e sull'inammissibilità per genericità dell'impugnazione: la Corte ha ritenuto che l'appello del PM avesse effetto devolutivo anche sui profili consequenziali senza necessità di specifica menzione dell'aggravante del nesso teleologico.
art. 712 cod. pen.
Norma relativa alla contravvenzione (illecito colposo) evocata dal ricorrente per una possibile derubricazione; la Corte ha escluso la derubricazione perché i fatti e gli elementi probatori indicavano dolo, non mera colpa.
art. 15 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di specialità per concorso apparente; la Corte ha escluso la specialità tra ricettazione e detenzione illegale di arma, confermando la possibilità di concorso materiale.
art. 23 e art. 11 Legge 18 aprile 1975, n. 110
"l'abrasione della matricola... è chiaramente finalizzata ad impedirne l'identificazione"
L'abrasione della matricola è valutata come indice della provenienza illecita e della consapevolezza da parte del possessore, conciliando la detenzione dell'arma con la fattispecie della ricettazione.
Massime di principio
- Il possesso di un'arma con matricola abrasa costituisce un forte indizio di ricettazione: l'abrasione è valutata come prova di finalità di occultamento e consapevolezza della provenienza illecita, salvo elementi contrari.
- L'appello del pubblico ministero volto a ricomporre la corretta qualificazione/continuità dei reati ha effetto devolutivo anche sui profili consequenziali quali la determinazione della pena e le circostanze aggravanti; non è necessario che l'impugnazione nomini separatamente ogni singola aggravante.
- Non c'è incompatibilità automatica fra il riconoscimento della continuazione e l'applicazione del nesso teleologico: possono coesistere quando i presupposti fattuali lo giustificano (continuazione riferita a programma criminoso; nesso teleologico riferito alla strumentalità di un reato rispetto a un altro).
- La derubricazione dell'ipotesi in reato colposo (contravvenzione) richiede che emerga l'assenza del dolo; se dagli elementi probatori emerge consapevolezza o indizi forti di mala fede, la qualificazione in reato doloso (ricettazione) regge.
- Ricettazione e detenzione illegale di arma possono concorrere materialmente quando presentano diversità di contenuto materiale, psicologico e cronologico (momento istantaneo di ricezione per la ricettazione vs. mantenimento stabile per la detenzione).
- Le censure meramente ontologiche (es.: sovrapponibilità apparente delle condotte) sono insufficienti a dimostrare concorso apparente se la giurisprudenza e la fattispecie mostrano profili distinti e autonomi tra le fattispecie.
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