Cassazione Penale, Sentenza n. 44322/2024 del 04/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Tarchoun Mouldi era stato condannato dal Giudice di pace di Prato per il reato di lesioni colpose ex art. 590 cod. pen., ritenuto responsabile di aver invaso la corsia opposta con un autotreno e urtato il motociclo condotto da Francesco Catarzi. In appello la condanna veniva confermata. In Cassazione il ricorrente deduceva: nullità e vizio di motivazione per eccessiva dipendenza dalle sole dichiarazioni della parte offesa e per la mancata consulenza tecnica; mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e dei benefici (sospensione condizionale e non menzione); e infine estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione (fatto commesso il 28/02/2013, termine massimo di prescrizione decorso il 06/10/2020, con considerazione della sospensione di termini prevista dal d.l. n. 18/2020). Il motivo relativo alla prescrizione è stato ritenuto fondato e ha comportato l'annullamento senza rinvio per l'aspetto penale. Il primo motivo (vizio di motivazione/prova) è stato dichiarato inammissibile in relazione agli effetti civili: la Corte ha ritenuto irrilevante l'attacco ai ragionamenti motivazionali dell'appello, ha confermato che le dichiarazioni della parte offesa, adeguatamente corroborate dal teste Berti, erano sufficiente base probatoria e quindi non ha accolto il controesame sulla responsabilità. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile quanto agli effetti civili e il ricorrente è stato condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
Norme richiamate
art. 590 c.p. (lesioni colpose)
Norma contestata per il fatto di guida imprudente; la Corte ha riconosciuto l'applicabilità del reato in sede di accertamento originario ma ha annullato la condanna penale per intervenuta prescrizione.
art. 143, comma 12, Codice della Strada
Violazione richiamata come elemento della colpa nella condotta di guida (invasione di carreggiata opposta) a sostegno della responsabilità dell'imputato.
art. 83, comma 4, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, conv. l. 24 aprile 2020 n. 27
Disposizione sulla sospensione dei termini processuali/di prescrizione durante l'emergenza Covid-19; la Corte ha applicato la sospensione solo per il periodo e per l'udienza specificamente fissata nel periodo indicato, rideterminando la scadenza della prescrizione.
art. 578 c.p.p.
Previsione secondo cui, quando la Corte di appello o di legittimità dichiari l'estinzione del reato, devono essere decise le questioni civili; la Corte ha richiamato il principio ma ha comunque dichiarato inammissibile il ricorso quanto agli effetti civili nel caso concreto.
art. 533 c.p.p.
Principio della prova oltre ogni ragionevole dubbio richiamato nella valutazione dei rilievi di violazione di legge; la Corte ha osservato che il ricorso di motivazione contro sentenze d'appello per delitti di competenza del Giudice di pace è limitato dal D.Lgs. 274/2000.
art. 192 c.p.p., commi 3 e 4
Norme sulla valutazione delle dichiarazioni testimoniali; la Corte ha ribadito che le dichiarazioni della parte offesa possono, se corroborate, fondare la responsabilità senza applicare integralmente le regole dei commi 3 e 4, purché vi sia controllo di attendibilità.
D.Lgs. n. 274/2000 art. 39-bis
Limiti all'impugnabilità per vizio di motivazione delle sentenze d'appello relative a reati di competenza del Giudice di pace; è stato richiamato per dichiarare l'inammissibilità del motivo che attaccava la motivazione dell'appello.
art. 606 c.p.p., comma 2-bis
Norma sulle limitazioni dei motivi di ricorso in Cassazione per sentenze d'appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di pace; invocata per argomentare l'inammissibilità delle doglianze motivate come vizio di motivazione.
Massime di principio
- La prescrizione estingue il reato anche se l'appello di secondo grado si conclude dopo la scadenza del termine; il giudice di legittimità può annullare senza rinvio per l'effetto estintivo quando la prescrizione è intervenuta.
- Le norme di sospensione dei termini introdotte durante l'emergenza Covid-19 vanno applicate in modo circoscritto: la sospensione opera solo se il procedimento ha subito una stasi effettiva nel periodo indicato (udienza fissata nel periodo di sospensione).
- Le dichiarazioni della vittima costituita parte civile possono da sole fondare la condanna se adeguatamente corroborate da elementi di riscontro (es. testi oculari), con un più rigoroso controllo di attendibilità.
- Contro le sentenze d'appello pronunciate per reati di competenza del Giudice di pace sono più limitati i motivi di ricorso per vizio di motivazione in Cassazione, a norma del D.Lgs. 274/2000 e dell'art. 606 c.p.p.
- Quando la prescrizione viene dichiarata in sede di legittimità e permangono questioni civili, il giudice di legittimità deve comunque valutare l'ammissibilità dei motivi relativi agli effetti civili e, se del caso, lasciare la decisione sulle pretese risarcitorie al giudice civile competente.
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