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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25825/2023 del 05/09/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una dipendente del comparto sanità che chiedeva il riconoscimento del compenso per lavoro straordinario asseritamente svolto e, soprattutto, l'inquadramento nella fascia economica Ds con decorrenze progressive e il pagamento delle relative differenze retributive. La Corte d'appello aveva negato entrambe le pretese: per lo straordinario, perché mancava la preventiva autorizzazione; per l'inquadramento Ds, perché la lavoratrice non risultava, alla data rilevante del 31 agosto 2001, già inquadrata come collaboratore sanitario-caposala, né le era stato formalmente riconosciuto lo svolgimento di funzioni di coordinamento in termini idonei a far maturare il passaggio automatico alla categoria superiore. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti quattro motivi: (1) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che lo straordinario risultava non contestato e documentalmente autorizzato/certificato; (2) violazione dei CCNL di settore, lamentando il mancato riconoscimento delle mansioni di coordinamento svolte; (3) omesso esame di documenti che avrebbero provato lo svolgimento di fatto e il formale riconoscimento delle funzioni di coordinamento; (4) ulteriore violazione dei CCNL e dell'art. 52 d.lgs. n. 165/2001, per non avere attribuito rilievo al riconoscimento formale delle mansioni ai fini dell'inquadramento Ds.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché la doglianza, formalmente proposta come omesso esame di un fatto decisivo, in realtà contestava la valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie; ha inoltre ribadito che, nel pubblico impiego, il compenso per il lavoro straordinario richiede la preventiva autorizzazione del dirigente responsabile e che la mera certificazione a posteriori non vale come sanatoria. Ha ritenuto infondati il secondo, il terzo e il quarto motivo: ha interpretato il sistema contrattuale del comparto sanità nel senso che il passaggio permanente alla fascia Ds e il riconoscimento dell'indennità di coordinamento presuppongono, nella disciplina di prima applicazione, che il dipendente fosse già in categoria D alla data del 31 agosto 2001 e che vi sia, nei casi previsti, un formale riconoscimento dell'incarico o dello svolgimento delle funzioni di coordinamento. Poiché la ricorrente era originariamente in categoria C, era stata solo temporaneamente adibita a mansioni di caposala con contratto a termine e aveva ottenuto il formale incarico di coordinamento solo in epoca successiva, non poteva beneficiare dell'automatismo invocato. È stata inoltre richiamata la circostanza che una parte delle differenze retributive per mansioni superiori era già stata riconosciuta in giudicato in primo grado, senza incidere sull'esito del ricorso. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di legittimità riguarda solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non consente di censurare la mera valutazione delle prove o il cattivo apprezzamento delle risultanze istruttorie.

  • artt. 132 e 360, n. 4, c.p.c.

    Il difetto di motivazione rilevante in cassazione è solo quello che si traduce in una anomalia motivazionale radicale, non nel semplice difetto di sufficienza della motivazione.

  • art. 34 c.c.n.l. Comparto sanità 7 aprile 1999

    Il compenso per lavoro straordinario nel rapporto di lavoro sanitario è subordinato alle condizioni previste dalla contrattazione collettiva, in particolare alla preventiva autorizzazione.

  • artt. 2 e 45 d.lgs. n. 165/2001

    La disciplina del trattamento economico del personale pubblico è rimessa alla contrattazione collettiva; fuori dai presupposti contrattuali non sorge il diritto al compenso.

  • art. 19, lett. b), c.c.n.l. 19 aprile 2004

    Il passaggio alla categoria Ds opera, in prima applicazione, per il personale già in categoria D cui sia stata riconosciuta l'indennità di coordinamento; non basta il solo svolgimento di fatto di mansioni di coordinamento se mancano i requisiti contrattuali richiesti.

  • art. 10, comma 2, c.c.n.l. 20 settembre 2001

    Nella prima applicazione l'indennità di coordinamento spetta ai collaboratori professionali sanitari caposala già in categoria D con reali funzioni di coordinamento al 31 agosto 2001.

  • art. 10, comma 3, c.c.n.l. 20 settembre 2001

    Per i collaboratori professionali sanitari degli altri profili e discipline già in categoria D, l'indennità richiede un incarico di coordinamento conferito dall'azienda o riconosciuto con atto formale al 31 agosto 2001.

  • art. 10, comma 7, c.c.n.l. 20 settembre 2001

    Per il personale proveniente dalla categoria C, l'attribuzione dell'indennità di coordinamento richiede una valutazione aziendale e un riconoscimento formale dell'incarico; non opera un automatismo tra svolgimento di fatto delle mansioni e diritto alla permanenza del beneficio.

  • art. 5, comma 2, c.c.n.i. 20 settembre 2001

    Per il restante personale la progressione economica segue requisiti di anzianità, criteri aziendali e procedure selettive.

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    È richiamato dalla ricorrente a sostegno della rilevanza delle mansioni svolte; la Corte ne esclude l'utilizzo per superare i presupposti specifici fissati dalla contrattazione collettiva di comparto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Viene dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la censura formulata come omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se mira in realtà a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio o della prova documentale.
  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per lavoro straordinario sorge solo se ricorrono le condizioni previste dal contratto collettivo, tra cui la preventiva autorizzazione del responsabile; la certificazione successiva delle ore svolte non vale come autorizzazione in sanatoria.
  • Ai fini dell'indennità di coordinamento nel comparto sanità, e del correlato inquadramento nella fascia economica superiore, la disciplina di prima applicazione richiede il rispetto dei requisiti soggettivi e temporali fissati dal contratto collettivo, non essendo sufficiente il mero svolgimento di fatto di mansioni di coordinamento.
  • Per il personale proveniente dalla categoria C, non opera un automatismo tra mansioni di coordinamento svolte di fatto e attribuzione stabile del beneficio economico o dell'inquadramento superiore, essendo necessario un formale riconoscimento aziendale nei casi previsti dalla disciplina contrattuale.
  • Quando la contrattazione collettiva collega una progressione economica a specifici requisiti di inquadramento e a procedure selettive, il giudice non può sostituire tali presupposti con una valutazione meramente equitativa dello svolgimento di fatto delle mansioni.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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