Sentenza del 05/02/2016 n. 2284 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Consorzio aveva impugnato cartelle esattoriali relative al tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica, alle sanzioni e agli interessi per gli anni dal 1996 al 2001. Contestava, tra l'altro, la mancata emanazione della normativa regionale necessaria per determinare la sanzione in proporzione al tributo evaso, la mancata notifica dell'avviso di accertamento e la tardività della notifica delle cartelle. La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto i ricorsi ritenendo decisiva la mancata notifica dell'avviso di accertamento. La Regione aveva proposto appello notificandolo soltanto al Consorzio, senza chiamare anche Gest Line S.p.A., che aveva partecipato al giudizio di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i tre ricorsi della Regione. Ha ritenuto errata la decisione della Commissione Tributaria Regionale, che aveva dichiarato inammissibili gli appelli per la mancata notifica al concessionario. La presenza del concessionario configurava un litisconsorzio necessario processuale: l'appello doveva essere integrato nei suoi confronti, ma la mancata notificazione non comportava l'inammissibilità immediata del gravame. Il giudice d'appello avrebbe dovuto ordinare l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 c.p.c. La Corte ha quindi accolto i ricorsi della Regione, cassato le sentenze impugnate e rinviato la causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale di Napoli per un nuovo esame, previa integrazione del contraddittorio. Non è stata definita nel merito la fondatezza delle pretese tributarie.
Norme richiamate
Legge n. 549/1995
Istituisce il tributo speciale per il deposito dei rifiuti in discarica, oggetto delle cartelle e delle contestazioni del Consorzio.
D.Lgs. n. 546/1992, artt. 14 e 53
L'art. 53 disciplina l'appello nel processo tributario e impone la proposizione nei confronti delle parti del primo grado, ma la mancata chiamata di una parte non comporta automaticamente l'inammissibilità quando si tratti di integrare il contraddittorio. L'art. 14 riguarda il litisconsorzio nel processo tributario.
Art. 331 c.p.c.
Quando la causa è inscindibile e l'impugnazione non è proposta nei confronti di tutte le parti necessarie, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio. L'omissione determina la nullità del giudizio d'appello e della relativa sentenza.
Art. 274 c.p.c.
Consente la riunione di cause connesse quando il loro esame congiunto sia opportuno per ragioni di economia processuale.
Art. 370 c.p.c.
Disciplina il controricorso in cassazione; nel caso concreto il controricorso del Consorzio è stato dichiarato inammissibile perché notificato oltre il termine di quaranta giorni.
Art. 365 c.p.c.
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione, poiché la sottoscrizione del difensore apposta sulla procura per autentica poteva valere anche come sottoscrizione del ricorso cui la procura si riferiva.
Massime di principio
- Quando una sentenza di primo grado coinvolge più parti e la controversia deve rimanere unitaria in appello, si configura un litisconsorzio necessario processuale: tutte le parti del primo grado devono essere coinvolte nel giudizio di impugnazione.
- La mancata notificazione dell'appello a una parte necessaria non determina automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione; il giudice deve normalmente ordinare l'integrazione del contraddittorio.
- Se il giudice d'appello omette l'ordine di integrazione del contraddittorio, il procedimento e la sentenza sono viziati da nullità, rilevabile anche d'ufficio in cassazione.
- Nelle controversie contro cartelle esattoriali, quando sono contestati anche vizi propri della cartella o dell'attività di riscossione, il concessionario che ha emesso o notificato l'atto può essere parte necessaria del processo.
- La decisione riguarda esclusivamente una questione processuale: la cassazione con rinvio non equivale a una vittoria definitiva sul merito della pretesa tributaria.
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