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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46779/2024 del 19/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) eccezione di prescrizione per effetto del sequestro del manufatto (25/05/2012); 2) censura per omissione di valutazione della relazione tecnica dell'ing. Sabucci e travisamento probatorio; 3) richiesta di riclassificazione dell'illecito come amministrativo per assenza di pericolo concreto per l'incolumità delle persone; 4) impugnazione della confisca disposta dal Tribunale per carenza motivazionale sulla pericolosità intrinseca del bene e sulla necessità della sottrazione definitiva; 5) contestazione del rigetto delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, per eccessiva severità e mancato riconoscimento degli interventi di messa in sicurezza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso solo con riferimento alla confisca e lo ha respinto per il resto. In particolare: ha confermato la dichiarazione di responsabilità penale della De Micheli per il reato previsto dall'art. 677, primo e terzo comma, cod. pen., la condanna alla pena di 600 euro di ammenda e le spese processuali; ha però annullato la parte della sentenza che disponeva la confisca del manufatto, ritenendo carente la motivazione circa la irrimediabile pericolosità del bene e la prevedibilità di reiterazione del fatto, e ha rinviato al Tribunale di Tivoli, in diversa composizione, per nuovo giudizio sulla confisca. Gli altri motivi (prescrizione, valutazione della prova tecnica, qualificazione amministrativa e trattamento sanzionatorio) sono stati rigettati o dichiarati inammissibili nelle parti indicate.

Norme richiamate

  • art. 677 cod. pen. (omissione di lavori in edifici o altre costruzioni che minacciano rovina, primo e terzo comma)

    art. 677, primo e terzo comma, cod. pen.

    La Corte conferma la natura di reato permanente della fattispecie: la consumazione perdura finché non cessa il pericolo per la pubblica incolumità; la valutazione del pericolo è prognostica e si fonda sulle condizioni esistenti e prevedibili al momento degli atti, non sull'assenza di crolli verificatisi nel tempo.

  • art. 240 cod. pen. (confisca facoltativa)

    art. 240, comma primo, cod. pen.

    La confisca facoltativa non può basarsi solo sul rapporto di asservimento del bene al reato; è richiesta una motivazione ulteriore che dimostri la pericolosità intrinseca o la concreta probabilità che il reo reiteri l'attività illecita se mantenesse il possesso del bene.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per l'enunciazione dei motivi di ricorso; la Corte sottolinea i limiti di specificità e autosufficienza richiesti per le doglianze in cassazione, specie quando si invocano documenti tecnici non allegati.

Massime di principio

  • Il reato di omissione di lavori in edifici che minacciano rovina è permanente: la prescrizione decorre fino alla cessazione del pericolo e il semplice sequestro non interrompe automaticamente la permanenza se l'imputato mantiene di fatto la disponibilità del bene.
  • Il sequestro cautelare non elimina l'offensività della condotta quando il titolare può comunque incidere sulla situazione di rischio e non abbia adottato misure efficaci di messa in sicurezza.
  • Per far valere in cassazione la mancata considerazione di perizie o documenti tecnici è necessario allegare copia degli atti o trascriverne il contenuto in modo autosufficiente; altrimenti la censura è inammissibile per difetto di specificità.
  • La valutazione del pericolo richiesta dall'art. 677 è prognostica e si basa su un giudizio ex ante: l'assenza di eventi dannosi nel passato non esclude la rilevanza penale se sussiste un rischio concreto valutato sulla base delle condizioni tecniche.
  • La confisca facoltativa richiede motivazione specifica che vada oltre l'asservimento del bene al reato: bisogna documentare la pericolosità irrimediabile del bene o la concreta probabilità di reiterazione del reato per giustificare la sottrazione definitiva.
  • Precedenti penali per fatti analoghi e la mancanza di segni certi di ravvedimento possono legittimare il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.

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