Cassazione Penale, Sentenza n. 46779/2024 del 19/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) eccezione di prescrizione per effetto del sequestro del manufatto (25/05/2012); 2) censura per omissione di valutazione della relazione tecnica dell'ing. Sabucci e travisamento probatorio; 3) richiesta di riclassificazione dell'illecito come amministrativo per assenza di pericolo concreto per l'incolumità delle persone; 4) impugnazione della confisca disposta dal Tribunale per carenza motivazionale sulla pericolosità intrinseca del bene e sulla necessità della sottrazione definitiva; 5) contestazione del rigetto delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena, per eccessiva severità e mancato riconoscimento degli interventi di messa in sicurezza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso solo con riferimento alla confisca e lo ha respinto per il resto. In particolare: ha confermato la dichiarazione di responsabilità penale della De Micheli per il reato previsto dall'art. 677, primo e terzo comma, cod. pen., la condanna alla pena di 600 euro di ammenda e le spese processuali; ha però annullato la parte della sentenza che disponeva la confisca del manufatto, ritenendo carente la motivazione circa la irrimediabile pericolosità del bene e la prevedibilità di reiterazione del fatto, e ha rinviato al Tribunale di Tivoli, in diversa composizione, per nuovo giudizio sulla confisca. Gli altri motivi (prescrizione, valutazione della prova tecnica, qualificazione amministrativa e trattamento sanzionatorio) sono stati rigettati o dichiarati inammissibili nelle parti indicate.
Norme richiamate
art. 677 cod. pen. (omissione di lavori in edifici o altre costruzioni che minacciano rovina, primo e terzo comma)
art. 677, primo e terzo comma, cod. pen.
La Corte conferma la natura di reato permanente della fattispecie: la consumazione perdura finché non cessa il pericolo per la pubblica incolumità; la valutazione del pericolo è prognostica e si fonda sulle condizioni esistenti e prevedibili al momento degli atti, non sull'assenza di crolli verificatisi nel tempo.
art. 240 cod. pen. (confisca facoltativa)
art. 240, comma primo, cod. pen.
La confisca facoltativa non può basarsi solo sul rapporto di asservimento del bene al reato; è richiesta una motivazione ulteriore che dimostri la pericolosità intrinseca o la concreta probabilità che il reo reiteri l'attività illecita se mantenesse il possesso del bene.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per l'enunciazione dei motivi di ricorso; la Corte sottolinea i limiti di specificità e autosufficienza richiesti per le doglianze in cassazione, specie quando si invocano documenti tecnici non allegati.
Massime di principio
- Il reato di omissione di lavori in edifici che minacciano rovina è permanente: la prescrizione decorre fino alla cessazione del pericolo e il semplice sequestro non interrompe automaticamente la permanenza se l'imputato mantiene di fatto la disponibilità del bene.
- Il sequestro cautelare non elimina l'offensività della condotta quando il titolare può comunque incidere sulla situazione di rischio e non abbia adottato misure efficaci di messa in sicurezza.
- Per far valere in cassazione la mancata considerazione di perizie o documenti tecnici è necessario allegare copia degli atti o trascriverne il contenuto in modo autosufficiente; altrimenti la censura è inammissibile per difetto di specificità.
- La valutazione del pericolo richiesta dall'art. 677 è prognostica e si basa su un giudizio ex ante: l'assenza di eventi dannosi nel passato non esclude la rilevanza penale se sussiste un rischio concreto valutato sulla base delle condizioni tecniche.
- La confisca facoltativa richiede motivazione specifica che vada oltre l'asservimento del bene al reato: bisogna documentare la pericolosità irrimediabile del bene o la concreta probabilità di reiterazione del reato per giustificare la sottrazione definitiva.
- Precedenti penali per fatti analoghi e la mancanza di segni certi di ravvedimento possono legittimare il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena.
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