Sentenza n. 499/2026 - Cagliari, Sezione 1
per l'ottemperanza: della sentenza n. 212/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 2077/2024 del Tribunale di Cagliari Sezione Lavoro, pubblicata in data 31.01.2025, notificata il 05.02.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione della parte ricorrente, mediante accredito sulla Carta Elettronica del Docente, dell’importo nominale di euro 1.000,00 , quale contributo per la formazione del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'emissione della Carta elettronica del docente con accredito complessivo di 1.000 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza n. 212/2025 del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva condannato il Ministero all'emissione in favore della docente della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, con accredito di 500 euro per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021, per complessivi 1.000 euro. Nonostante la notificazione della sentenza il 5 febbraio 2025, l'Amministrazione non aveva compiuto alcun adempimento. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, prima della proposizione del ricorso notificato il 15 gennaio 2026. La ricorrente ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inottemperanza e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione al Ministero e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero, sempre che nelle more non abbia già adempiuto, di dare piena e completa esecuzione alla sentenza mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente e della retribuzione professionale secondo quanto stabilito dal giudice del lavoro, entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale persistente inadempimento, il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega ad altro dirigente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere al pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, in quanto dipendente dell'Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 400 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari; la riduzione degli onorari è stata giustificata dalla natura seriale e standardizzata del contenzioso.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza alle pronunce giurisdizionali; il TAR ne ha applicato la tutela per imporre all'Amministrazione l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente la proposizione dell'azione esecutiva e, nel caso deciso, del giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione soccombente nei capitoli specificamente destinati ai pagamenti, il ricorso al pagamento in conto sospeso; il TAR ha attribuito tale facoltà al commissario ad acta.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
È la disposizione richiamata dalla sentenza ottemperanda quale base del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando una pronuncia giurisdizionale passata in giudicato non sia stata eseguita dall'Amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione di dare piena e completa esecuzione alla pronuncia entro un termine assegnato, anche quando la sentenza da eseguire sia stata emessa dal giudice ordinario in materia di lavoro.
- In caso di persistente inadempimento, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, individuandolo nell'organo o dirigente competente e attribuendogli facoltà di delega e un termine decorrente dalla richiesta di intervento della parte.
- Quando il commissario ad acta è un dipendente già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, per l'esercizio delle funzioni commissariali non deve essere liquidato un compenso autonomo.
- In caso di incapienza dei capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo l'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
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