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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35935/2022 del 23/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Perugia deducendo: 1) per BAJRAMI KLEVIS, violazione di legge per mancato rinvio dell'udienza del 15/2/2021; 2) per tutti, inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali e telefoniche (mancata trascrizione integrale, uso di "brogliacci", assenza di nomina formale dell'interprete, mancata indicazione del decreto e dell'impianto), nullità delle testimonianze degli agenti di polizia giudiziaria che hanno riferito il contenuto delle intercettazioni; 3) inutilizzabilità delle dichiarazioni del teste Ferrari per mancato avvertimento ex art. 64 co.3 c.p.p. e irregolarità nell'uso di dichiarazioni di persona offesa in procedimenti connessi (art. 210 co.6 e art. 371 co.2 lett. b); 4) carenza e illogicità della motivazione della Corte d'appello e insufficienza del materiale probatorio, con eccessiva valorizzazione di intercettazioni e dichiarazioni testimoniali non riscontrate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Motivazione: i ricorrenti non hanno specificato sufficientemente i motivi (es.: per BAJRAMI mancata indicazione del concreto impedimento per il rinvio) e non hanno dimostrato l'incidenza decisiva dell'eventuale esclusione delle intercettazioni sul complesso probatorio (mancata "prova di resistenza"). La Suprema Corte ha inoltre ritenuto infondate le doglianze sulle intercettazioni e sulle deposizioni degli agenti, richiamando il principio secondo cui il contenuto delle intercettazioni può essere provato anche mediante l'audio e con deposizione testimoniale e che la mancata trascrizione integrale non determina automaticamente inutilizzabilità.Quanto alle dichiarazioni di Ferrari, la Corte ha ritenuto non provata l'incidenza decisiva della loro eventuale esclusione, e ha osservato che, nella fattispecie, gli atti e le risultanze (pedinamenti, intercettazioni, dichiarazioni dei testi) formavano un quadro indiziario ritenuto congruo dai giudici di merito. Per tali ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali e ad una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 191 cod. proc. pen.

    Norma sull'inutilizzabilità delle prove: la Corte precisa che la censura di inutilizzabilità deve indicare l'incidenza dell'elemento eliminato sul complesso probatorio ("prova di resistenza"); l'eccezione è rilevabile anche d'ufficio ma il ricorso per cassazione richiede specificità sull'effetto della esclusione.

  • art. 268 cod. proc. pen.

    art. 268, commi 1 e 7, cod. proc. pen.

    Disciplina della verbalizzazione e registrazione delle intercettazioni: la Corte osserva che la mancata trascrizione integrale o carenze formali non sono automaticamente causa di inutilizzabilità, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

  • art. 271 cod. proc. pen.

    art. 271, comma 1, cod. proc. pen.

    Riguarda la conservazione della registrazione (bobina): la Corte segnala che la prova è costituita dall'audio e non è sempre necessaria la trascrizione per via di perizia.

  • art. 64 cod. proc. pen.

    art. 64, comma 3, cod. proc. pen.

    Avvertimento al teste che possa essere punito per falsa testimonianza: la Corte valuta la rilevanza dell'omissione in termini di incidenza sul risultato processuale; l'assenza dell'avvertimento non comporta automaticamente inutilizzabilità se non provata la decisività della dichiarazione.

  • art. 210 cod. proc. pen.

    art. 210, comma 6, cod. proc. pen.

    Norme sulla escussione di persone coinvolte in reati connessi: la Corte ricorda che l'applicabilità delle forme protette dipende dalla qualificazione giuridica della posizione (es. acquirente vs concorrente) e non è automaticamente estendibile.

  • art. 371 cod. proc. pen.

    art. 371, comma 2, lettera b), cod. proc. pen.

    Riguarda i reati collegati: la Corte chiarisce che l'eventuale necessità di particolari cautele nella escussione dipende dalla configurazione della responsabilità (concorso o posizione autonoma).

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.

    Limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione può sindacare vizi logico-giuridici e macroscopiche incongruenze della motivazione, ma non può rivedere i fatti né sostituirsi al giudice del merito.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Conseguenze dell'inammissibilità dei ricorsi: applicazione delle spese processuali e possibilità di sanzioni pecuniarie (Cassa delle ammende) se l'inammissibilità è per colpa.

  • art. 431 cod. proc. pen.

    Riferimento al provvedimento del GIP: la Corte ha considerato che i verbali allegati all'ordinanza del GIP e l'assistenza di interprete nel corso delle indagini potevano rendere superflua la perizia richiesta dalla difesa.

  • D.P.R. n. 309/1990 (art. 73 e art. 80)

    art. 73 e art. 80 D.P.R. n. 309/1990

    Norme sul traffico di stupefacenti: la Corte richiama che le condotte di acquisto e cessione/vendita costituiscono fattispecie distinte e autonome; pertanto la qualificazione giuridica dei ruoli influenza le tutele procedurali applicabili.

Massime di principio

  • Per censurare l'utilizzo di intercettazioni in Cassazione è necessario dimostrare specificamente l'incidenza decisiva dell'espunzione sulla motivazione della condanna ("prova di resistenza"); altrimenti il motivo è aspecifico e inammissibile.
  • La mancata trascrizione integrale delle intercettazioni o carenze formali nei verbali non comportano automaticamente inutilizzabilità: il contenuto può essere provato dall'audio e mediante deposizione testimoniale, salvo ipotesi tassative di nullità.
  • Le dichiarazioni rese da agenti di polizia giudiziaria sul contenuto di intercettazioni non sono per principio invalide; occorre valutare se vi siano vizi formali tali da incidere sul diritto di difesa e sulla attendibilità probatoria.
  • L'applicabilità delle forme protette per l'esame del teste (art. 64, art. 210) dipende dalla qualificazione della posizione processuale (es. acquirente vs concorrente). Prima di invocare invalidità è necessario accertare la corretta qualificazione giuridica.
  • In Cassazione il sindacato sulle valutazioni probatorie è limitato: è ammessa la verifica di macroscopiche illogicità o carenze argomentative, ma non la riconsiderazione del merito dei fatti.
  • Richieste di rinvio o di trattazioni speciali devono contenere indicazioni concrete e documentate sulle ragioni dell'impedimento; formulazioni vaghe o riferimenti ad udienze precedenti sono insufficienti.
  • Ricorsi manifestamente carenti o presentati con colpa possono comportare condanna alle spese e sanzioni economiche (Cassa delle ammende).

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