Ordinanza n. 1501/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5
per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda) n. 22/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Emilia-Romagna, Sez. II, che aveva respinto la domanda cautelare
Esito
Favorevole al resistente (regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato l'ordinanza cautelare con cui il TAR aveva negato la tutela cautelare richiesta nel giudizio di primo grado. Dagli atti emergeva una controversia relativa all'applicabilità dell'art. 3, comma 7, della legge n. 127 del 1997 e alla compatibilità costituzionale del criterio preferenziale e degli automatismi applicativi previsti da tale disposizione, in particolare rispetto al divieto di discriminazione e al principio di buon andamento dell'amministrazione. Il testo non specifica ulteriori motivi di appello né l'atto amministrativo sostanziale controverso.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, confermando la reiezione della domanda cautelare pronunciata dal TAR. Il rigetto è fondato sull'assenza, prima facie, di un periculum in mora idoneo a giustificare la misura cautelare richiesta. Il Collegio ha rinviato alla fase di merito ogni valutazione sull'applicabilità dell'art. 3, comma 7, della legge n. 127 del 1997 e sulla compatibilità costituzionale del criterio preferenziale e degli automatismi applicativi ivi previsti, anche con riguardo al divieto di discriminazione e al principio di buon andamento dell'amministrazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato; la pronuncia ha definito l'impugnazione dell'ordinanza cautelare del TAR.
art. 3, comma 7, l. n. 127/1997
La sua applicabilità al caso concreto e la compatibilità costituzionale del criterio preferenziale e degli automatismi applicativi sono state rinviate alla fase di merito; non è stata quindi adottata una decisione definitiva sul punto.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la tutela può essere negata quando dagli atti non emergano, prima facie, profili di periculum in mora idonei a sostenere la misura richiesta.
- La verifica cautelare dell'applicabilità di una disposizione controversa e della compatibilità costituzionale dei criteri preferenziali e degli automatismi da essa previsti può essere rinviata alla fase di merito quando non sia comunque configurabile un periculum in mora sufficiente.
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