Cassazione Penale, Sentenza n. 47202/2022 del 14/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento che aveva applicato a Giovanni Loi la pena concordata con sospensione condizionale, sostenendo che il beneficio era stato concesso senza subordinarlo, come previsto dall'art. 165 cod. pen., a uno degli obblighi elencati nel comma 1. La censura rilevava inoltre che Loi aveva già in passato usufruito della sospensione condizionale, per cui la mancata imposizione di obblighi costituisce violazione di legge e incide sulla concreta applicabilità della sanzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., qualificando l'omessa subordinazione del beneficio a obblighi ex art. 165 come "illegalità della pena" rilevante nel rito del patteggiamento. Constata la pregressa concessione della sospensione (sentenza del Tribunale militare di Roma del 17/11/2009), la Corte ha accolto il motivo, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla posizione di Loi Giovanni e ha trasmesso gli atti all'ufficio G.i.p. del Tribunale di Cagliari per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 73 DPR 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale relativa ai reati per i quali Loi era imputato; rilevante solo ai fini del contestato fatto materiale (reato), non decisiva per la questione processuale affrontata.
art. 444 cod. proc. pen.
Disciplina il procedimento speciale di applicazione della pena (patteggiamento). La Corte ricorda che l'accordo tra le parti incide anche sugli istituti collegati alla pena (es. sospensione condizionale) e che, se il patto comprende la concessione della sospensione, esso deve rispettare i presupposti di legge.
art. 165 cod. pen.
Stabilisce i criteri per la concessione e, se del caso, la subordinazione della sospensione condizionale a specifici obblighi. La Corte ha ritenuto che, quand'anche il beneficio venga concesso nel patto ex art. 444, se il soggetto ha già usufruito della sospensione la nuova concessione va subordinata a uno degli obblighi del comma 1; la mancata subordinazione integra illegittimità della pena.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Limita le ipotesi di ricorso in Cassazione contro sentenze di patteggiamento (motivazione, difetto di correlazione, errata qualificazione, illegalità della pena). La Corte ha interpretato che la nozione di "illegalità della pena" comprende anche profili che incidono sul regime applicativo della sanzione (es. sospensione condizionale concessa illegittimamente), consentendo così il ricorso del Procuratore generale in casi come quello di specie.
art. 168 cod. pen. (richiamato nella motivazione)
Richiamato in relazione alla revoca della sospensione in sede esecutiva: la revoca ordinaria non copre tutti i profili di illegittimità emersi al momento della pronuncia ex art. 444, sicché il ricorso in Cassazione può essere l'unico rimedio per correggere errori di diritto nella concessione del beneficio.
Massime di principio
- La nozione di "illegalità della pena" ai fini dell'art. 448, comma 2-bis, può comprendere vizi che incidono sul regime applicativo della sanzione (es. concessione illegittima della sospensione condizionale): pertanto il Procuratore può impugnare sentenze di patteggiamento per tali profili.
- Se l'imputato ha già usufruito in passato della sospensione condizionale, la nuova concessione deve essere subordinata all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma 1; l'omissione di tale subordinazione è vizio rilevante che può travolgere l'accordo di patteggiamento.
- Il giudice che omette di verificare precedenti utili e di subordinare la sospensione (quando richiesto dalla legge) rischia l'annullamento della sentenza di patteggiamento: prima di approvare l'accordo il giudice deve accertare la sussistenza delle condizioni di legge.
- In presenza di un vizio strutturale del trattamento sanzionatorio concordato (che ne altera l'effettiva esecuzione), la Cassazione può annullare la sentenza anche senza rinvio per la parte interessata e disporre la trasmissione degli atti al giudice competente per il nuovo corso procedimentale.
- Non tutti gli errori relativi alla determinazione della pena rientrano automaticamente nell'"illegalità": errori meramente argomentativi o di calcolo che non producono una pena estranea ai limiti edittali possono restare inammissibili. È quindi importante distinguere tra vizi sostanziali del trattamento sanzionatorio e vizi formali/argomentativi.
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