Cassazione Penale, Sentenza n. 1831/2025 del 15/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente propone ricorso per cassazione articolando tre censure: 1) violazione dell'art. 52 c.p. e vizio di motivazione sulla mancata riconoscimento della legittima difesa, deducendo che le immagini di videosorveglianza non mostrano l'inizio della colluttazione e che vi sarebbe una ricostruzione alternativa in cui egli si sarebbe difeso; 2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 603 c.p.p. per il rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruttoria per escutere, come teste, una donna non identificata ripresa nelle telecamere; 3) violazione degli artt. 56 e 575 c.p. e vizio di motivazione in ordine alla riqualificazione del fatto in lesioni personali aggravate, sostenendo che la fuga dell'imputato e le condizioni cliniche avrebbero dovuto integrare una diversa valutazione della sua responsabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato o inammissibile. Confermata la decisione della Corte d'appello che aveva mantenuto la condanna a 8 anni di reclusione per tentato omicidio (capo B), l'obbligo di risarcimento alla parte civile e l'assoluzione perché il fatto non sussiste relativamente al reato di tentata rapina aggravata (capo A). Motivazioni principali del rigetto: 1) sulla legittima difesa la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito secondo cui l'imputato aveva accettato la contesa, inseguendo la vittima e ponendosi volontariamente in una situazione di pericolo, quindi esclusa la causa di giustificazione; 2) la richiesta di rinnovazione istruttoria è stata considerata meramente esplorativa e priva di elementi identificativi della teste, mentre il potere di rinnovazione in appello è eccezionale e subordinato a rigorosi presupposti; 3) la censura sulla riqualificazione in lesioni personali è stata ritenuta generica e non motivata puntualmente: la Corte d'appello ha valutato elementi concreti (sede e gravità delle ferite, arma, modalità dell'offesa, comportamento post-evento) come idonei a dimostrare l'animus necandi e l'idoneità dell'azione a causare la morte. Il ricorso è stato quindi respinto e le spese processuali confermate.
Norme richiamate
art. 52 cod. pen.
Riferita ai presupposti oggettivi e soggettivi della legittima difesa: la Corte ha applicato il principio per cui non opera la causa di giustificazione se l'agente ha volontariamente accettato o determinato la situazione di pericolo (es. accettazione della sfida o inseguimento della vittima).
art. 603 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla rinnovazione dell'istruttoria in appello: la Corte ha ribadito il carattere eccezionale di tale potere e la necessità che le prove richieste siano nuove, sopravvenute o scoperte dopo il primo grado e che siano specificamente indicate e identificabili.
art. 56 cod. pen.
Richiamato in funzione di delimitare le fattispecie tra tentato omicidio e lesioni: la Corte applica i criteri per valutare la qualificazione del fatto e l'eventuale concorso di norme relative alle figure di reato.
art. 575 cod. pen.
Norma sull'omicidio richiamata nella valutazione del dolo omicidiario: la Corte usa i principi di giurisprudenza per accertare l'animus necandi in assenza di confessione, valutando idoneità del fatto, arma, sede delle lesioni e modalità dell'offesa.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come limite alla materia di censura ammissibile in cassazione in relazione ai motivi dedotti e all'ambito di sindacabilità.
artt. 614, 611 cod. proc. pen. e art. 11 D.L. 29/06/2024, n.89 (conv. L. 8/08/2024, n.120)
Richiamati in relazione alla procedura e alla possibilità di presentare conclusioni scritte dall'Avvocato Generale; la requisitoria scritta è stata acquisita ai fini del giudizio.
art. 468 cod. proc. pen.
Richiamato indirettamente nel discorso sulla rinnovazione probatoria: la Corte osserva che le prove non comprese nella lista dell'art. 468 devono rispettare i requisiti di novità/sopravvenienza per essere assunte in appello.
Massime di principio
- La legittima difesa non opera quando l'imputato ha volontariamente creato o accettato la situazione di pericolo (es.: inseguire la vittima o accettare una sfida); in tali casi la causa di giustificazione è esclusa.
- La rinnovazione dell'istruttoria in appello è un rimedio eccezionale: va chiesta con riferimento a prove nuove o sopravvenute, ben identificate e con elementi concreti che ne giustifichino l'assunzione; richieste generiche o su teste non identificate possono essere rigettate.
- Per distinguere tentato omicidio da lesioni personali la giurisprudenza valuta l'idoneità concreta dell'azione a causare la morte (arma, sede delle lesioni, direzione e intensità dei colpi, contesto) e non solo il comportamento successivo (es. fuga); la fuga non esclude necessariamente l'animus necandi né la qualificazione come tentato omicidio.
- Le censure in cassazione devono essere dettagliate e specifiche sia in fatto sia in diritto: argomentazioni generiche o prive di puntuale prospetto critico sono inammissibili.
- La valutazione della prova nel giudizio di merito (soprattutto in appello) ha un ampio spazio di apprezzamento; il sindacato della Cassazione è limitato a vizi di legge, illogicità manifesta o violazioni normative evidenti.
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