Sentenza del 01/10/2015 n. 19605 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la rilevanza fiscale, per il periodo d’imposta 2004, dell’utile di cambio valutativo maturato su un finanziamento in yen con scadenza nel 2021. Le società avevano incluso tale utile nella base imponibile IRES e, dopo il versamento, ne avevano chiesto il rimborso, sostenendo che le differenze positive di cambio relative a un debito a medio-lungo termine fossero fiscalmente irrilevanti e dovessero essere contabilizzate secondo il costo storico. L’Agenzia delle Entrate sosteneva invece l’applicabilità del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, comma 3, nel testo vigente nel 2004, con conseguente rilevanza fiscale degli utili su cambi iscritti a conto economico. In Cassazione l’Agenzia ha inoltre dedotto vizi di motivazione, omessa pronuncia e violazione delle norme sulla successione temporale delle leggi.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito la questione fiscale. Ha dichiarato inammissibile il ricorso dell’Agenzia delle Entrate perché la ricorrente non aveva prodotto l’avviso di ricevimento relativo alla notificazione del ricorso e non aveva adeguatamente documentato le ragioni della mancata produzione, nonostante fosse stata rimessa in termini e fosse stata prospettata la possibilità di rinnovare la notificazione. La decisione favorevole alle società contribuenti è quindi rimasta ferma. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata al rimborso delle spese processuali, liquidate in Euro 19.047,33 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi e oneri di legge.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 110, commi 3 e 4
Nel testo vigente ratione temporis prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 38 del 2005
La questione sostanziale riguardava la distinzione tra il comma 3, ritenuto dall’Ufficio applicabile alle passività in valuta con conseguente rilevanza fiscale degli utili su cambi, e il comma 4, invocato dalle società per sostenere l’irrilevanza fiscale della valutazione e la contabilizzazione al costo storico. La Corte non ha risolto tale contrasto perché ha dichiarato il ricorso inammissibile.
D.Lgs. n. 38 del 2005, artt. 11 e 13
Modifica dell’art. 110 del T.U.I.R. e disciplina di decorrenza
L’Agenzia sosteneva che le modifiche introdotte nel 2005 non fossero retroattive e non potessero applicarsi all’anno d’imposta 2004. Anche questa questione non è stata decisa nel merito.
Codice civile, artt. 2424 e 2426
Art. 2426, n. 8-bis, richiamato nel ricorso
Secondo l’Agenzia, le passività in valuta dovevano essere valutate al cambio corrente alla chiusura dell’esercizio, con imputazione degli utili su cambi al conto economico e conseguente rilevanza fiscale secondo il regime allora vigente.
Codice di procedura civile, art. 149 e disciplina della notificazione a mezzo posta
Mancata produzione dell’avviso di ricevimento
La Corte ha ribadito che, quando la notificazione del ricorso per cassazione avviene a mezzo posta, la produzione dell’avviso di ricevimento è necessaria per dimostrare il perfezionamento della notificazione. La sua mancata produzione, senza adeguata giustificazione e senza valida rinnovazione, comporta l’inammissibilità del ricorso.
Codice di procedura civile, art. 360, n. 4, e art. 112
Vizi di nullità della sentenza e omessa pronuncia
L’Agenzia aveva denunciato omessa pronuncia e motivazione apparente, ma tali motivi non sono stati esaminati perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per un vizio preliminare di notificazione.
Massime di principio
- In Cassazione, gli adempimenti processuali relativi alla notificazione del ricorso sono preliminari rispetto all’esame dei motivi di merito: la mancata prova del perfezionamento della notifica può determinare l’inammissibilità dell’intero ricorso.
- Quando la Corte dichiara il ricorso inammissibile per ragioni processuali, le questioni sostanziali prospettate dalle parti non vengono necessariamente decise e resta normalmente ferma la sentenza impugnata.
- La rimessione in termini o la rinnovazione della notificazione richiedono una giustificazione concreta e documentata della mancata produzione dell’avviso di ricevimento; una semplice richiesta informale o non adeguatamente provata non è sufficiente.
- Nelle controversie fiscali occorre verificare quale versione della norma fosse vigente nel periodo d’imposta controverso: le modifiche legislative successive non si applicano automaticamente agli anni precedenti, salvo specifiche disposizioni di efficacia retroattiva o interpretativa.
- La sentenza non stabilisce in via definitiva se, per il 2004, gli utili valutativi su cambi relativi a debiti in valuta fossero fiscalmente rilevanti: l’esito favorevole ai contribuenti deriva esclusivamente dall’inammissibilità del ricorso dell’Agenzia.
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