Sentenza n. 3879/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'ottemperanza - della sentenza numero 2892/2025, emessa in data 27 Giugno 2025 dal Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l’attribuzione della Carta elettronica del docente per l’anno scolastico 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza n. 2892/2025 del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito era stato condannato ad assegnarle la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per l’anno scolastico 2024/2025, mediante emissione del relativo buono elettronico dell’importo di 500 euro, utilizzabile secondo il DPCM 28 novembre 2016, oltre agli interessi dalla maturazione del diritto sino all’attribuzione. Il Ministero, nonostante la definitività del titolo, non vi aveva dato esecuzione. La ricorrente ha quindi chiesto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora. L’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto, senza dedurre specifiche ragioni ostative.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell’art. 114 c.p.a., in particolare il passaggio in giudicato della sentenza azionata, documentato da certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza di ottemperanza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV del MIM, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari, comprese eventuali modifiche di bilancio, entro ulteriori 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Ha posto a carico del Ministero il compenso del commissario, determinato in 500 euro. Ha inoltre applicato una penalità di mora parametrata all’interesse legale sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza, in ragione della funzione sollecitatoria e non risarcitoria dell’astreinte, e destinata a cessare con l’insediamento del commissario o con il soddisfacimento della pretesa, se anteriore. Il Ministero è stato condannato anche alle spese del giudizio, liquidate in 700 euro oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Sussistano, altresì, i presupposti di cui all'articolo 114, comma 4, lett. e), del codice del processo amministrativo, per accogliere la richiesta di fissazione di una penalità di mora
Consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per l’ulteriore inottemperanza. La penalità, avendo funzione sollecitatoria e non risarcitoria, decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l’insediamento del commissario o con l’adempimento, se anteriore.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
inutile decorso del termine ne ante quem di cui all’articolo 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni a carico delle amministrazioni pubbliche concorre a integrare i presupposti per l’azione di ottemperanza.
DPCM 28 novembre 2016
secondo le modalità e alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016
Disciplina le modalità e le condizioni di utilizzo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
la penalità di mora cesserà all'atto dell'eventuale insediamento del Commissario ad acta o al giorno del soddisfo, se anteriore
La penalità di mora può essere parametrata all’interesse legale sulla somma dovuta e opera fino all’insediamento del commissario ad acta o fino all’adempimento, se precedente.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale azionato è passato in giudicato e l’amministrazione non vi ha dato esecuzione dopo l’inutile decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni a carico delle pubbliche amministrazioni.
- In presenza di ulteriore inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando l’organo amministrativo incaricato e attribuendogli il compimento di tutti gli atti necessari all’integrale esecuzione del giudicato, anche mediante eventuali modifiche di bilancio.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione sollecitatoria e non risarcitoria; pertanto decorre dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e cessa con l’insediamento del commissario ad acta o con l’adempimento, se anteriore.
- La penalità di mora può essere determinata assumendo come parametro l’interesse legale sulla somma dovuta in esecuzione del titolo giudiziale, purché non emergano valide ragioni ostative alla sua applicazione.
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