Cassazione Penale, Ordinanza n. 04255/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello, in sede di concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva confermato la responsabilità dell'imputato per concorso in tentata rapina aggravata, limitandosi a rideterminare la pena. Il difensore ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione agli artt. 599-bis e 129 c.p.p. nonché agli artt. 56 e 628 c.p. In sostanza ha lamentato l'omessa verifica, da parte del giudice di appello, delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha ritenuto che, nel concordato in appello, non siano deducibili in cassazione le doglianze relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e, più in generale, i motivi rinunciati o i vizi della pena che non si traducano in illegalità della sanzione. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Disciplina il concordato in appello; la sentenza resa all'esito di tale rito conserva una ricorribilità limitata, non estesa alla censura sulla mancata applicazione dell'art. 129 c.p.p.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria de plano dell'inammissibilità del ricorso; non introduce un regime speciale di ricorribilità della sentenza ex art. 599-bis c.p.p.
art. 129 c.p.p.
Nel concordato in appello non è ammissibile dolersi in cassazione della mancata verifica delle condizioni per il proscioglimento, salvo i limiti di ricorribilità propri dell'istituto.
art. 56 c.p.
Richiamato quale norma integrativa del reato contestato di tentata rapina.
art. 628 c.p.
Richiamato quale norma incriminatrice della rapina aggravata, oggetto della contestazione insieme al concorso e al tentativo.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Indica i vizi di legge e motivazione dedotti nel ricorso.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Massime di principio
- La sentenza emessa all'esito del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. è impugnabile in cassazione solo per censure che attengano alla formazione del consenso della parte, al consenso del pubblico ministero o al contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, non per motivi già rinunciati.
- Nel giudizio di legittimità contro una sentenza resa in concordato in appello non è deducibile l'omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., trattandosi di censura estranea ai limiti di ricorribilità riconosciuti dalla giurisprudenza di legittimità.
- I vizi relativi alla determinazione della pena in sede di concordato sono inammissibili se non si risolvono in una illegalità della sanzione, cioè in una pena fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge.
- L'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. non crea un autonomo e generale regime di ricorribilità per le sentenze ex art. 599-bis c.p.p., dovendosi rispettare il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione.
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