Sentenza del 17/12/2020 n. 2858 - Comm. Trib. Prov. Caserta
Massima n. 160/2020 RISCOSSIONE - Notificazione - Notifica a mezzo posta certificata - Validità - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione della cartella di pagamento notificata via PEC il 18.12.2019: il ricorrente contestava la validità della notifica tramite posta elettronica certificata e lamentava vizi di motivazione e di calcolo degli interessi nonché altri profili procedimentali connessi alla possibilità di estinzione della società.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il Collegio ha ritenuto valida la notifica effettuata tramite PEC ai sensi dell'art. 26 D.P.R. n. 602/1973 e delle disposizioni del D.P.R. n. 68/2005: la ricevuta di avvenuta consegna della PEC prova l'effettiva pervenuta dell'atto e certifica il momento della consegna. Poiché il destinatario ha avuto conoscenza dell'atto e ha impugnato tempestivamente, eventuali vizi formali della notifica sono stati considerati sanati e non idonei a costituire inesistenza della notificazione. Quanto al contenuto della cartella, esso è vincolato per legge (art. 25 DPR 602/1973 e artt. 10-12 relativi al ruolo) e non è richiesta l'indicazione del dettaglio del calcolo degli interessi; l'iter procedurale adottato dalla resistente è stato ritenuto conforme anche con riferimento all'indirizzo al legale rappresentante e alla normativa sull'estinzione societaria (art. 28 D.lvo 175/2014). Spese compensate.
Norme richiamate
art. 26 D.P.R. n. 602/1973
Prevede la possibilità di notificare mediante posta elettronica certificata e rinvia alle disposizioni del D.P.R. n. 68/2005 per le modalità; la ricevuta di avvenuta consegna della PEC costituisce prova valida dell'avvenuta notifica e del momento della consegna.
D.P.R. n. 68/2005
Disciplina le modalità tecniche della notifica via PEC richiamate dall'art. 26 del DPR 602/1973; in combinato disposto con l'art. 26 essa rende valida la ricevuta di avvenuta consegna come prova della notifica.
art. 25 D.P.R. n. 602/1973
Stabilisce il contenuto obbligatorio della cartella di pagamento (intimazione ad adempiere, termine di 60 giorni, ecc.); la cartella ha contenuto vincolato per legge e non è necessario che riporti il dettaglio del calcolo degli interessi.
art. 11 D.P.R. n. 602/1973
Definisce il contenuto del ruolo (imposte, sanzioni, interessi) che è richiamato e riprodotto nella cartella; la data di esecutività del ruolo consente il riferimento temporale per il calcolo degli interessi.
art. 12 D.P.R. n. 602/1973
Relativa indicazione della data in cui il ruolo diviene esecutivo, informazione collegata alla verifica del decorso degli interessi citati in cartella.
L. 26 gennaio 1961, n. 29, art. 2
Stabilisce che gli interessi si computano dal giorno in cui il tributo è divenuto esigibile; la data di esecutività del ruolo è collegata all'inizio della esigibilità.
art. 28 D.lvo 175/2014
Indicata in riferimento alla notificazione al legale rappresentante e alla efficacia/validità degli atti nei casi di estinzione della società: la norma disciplina l'effetto dell'estinzione e la conservazione dell'efficacia degli atti per specifici periodi; nel caso la procedura di notifica è stata ritenuta conforme.
Massime di principio
- La ricevuta di avvenuta consegna della PEC costituisce prova valida e sufficiente dell'avvenuta notifica e del momento della consegna dell'atto.
- Se il destinatario ha effettiva conoscenza dell'atto e lo impugna nei termini, eventuali vizi formali della notifica sono in genere sanati e non comportano l'inesistenza della notificazione, salvo che venga dimostrata la radicale inefficacia nel raggiungere la conoscibilità del destinatario.
- La cartella di pagamento ha un contenuto legalmente vincolato: non è richiesta l'indicazione analitica del calcolo degli interessi nella cartella stessa, essendo rilevante la data di esecutività del ruolo per verificarne la correttezza.
- Per contestare validamente una notifica si deve dimostrare non solo un vizio procedurale, ma anche il pregiudizio concreto al diritto di difesa o l'impossibilità materiale di conoscere l'atto.
- Nelle controversie riguardanti la notificazione a rappresentanti di persone giuridiche o questioni di estinzione societaria, occorre considerare i termini e le norme specifiche (es. art. 28 D.lvo 175/2014) che regolano l'efficacia degli atti tributari rispetto allo stato della società.
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