Sentenza n. 333/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa adozione di idonee misure cautelari - del provvedimento, trasmesso a Inwit S.p.A. il 20 agosto 2025, con cui l'Unione Antichi Borghi Vallecamonica ha rigettato l'istanza di autorizzazione presentata da Inwit S.p.A. per la realizzazione di una stazione radio base; - dell'atto prot. n. 5238 del 2 luglio 2025, con cui il Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Bienno ha adottato parere contrario all'installazione della stazione radio base; - dell'atto prot. n. 5865 del 23 luglio 2025, con cui il Comune di Bienno ha comunicato all'Unione Antichi Borghi Vallecamonica che la Commissione comunale per il paesaggio ha adottato parere contrario all'installazione; - del verbale n. 24 del 22 luglio 2025 della Commissione comunale per il paesaggio del Comune di Bienno, con cui la Commissione ha espresso parere contrario all'installazione della stazione radio base, non trasmesso alla ricorrente; - dell'atto prot. n. 6679 del 20 agosto 2025, con cui il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Bienno ha adottato parere contrario “definitivo” al rilascio dell'autorizzazione; - di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale, ivi compreso l'atto prot. n. 8721 del 24 luglio 2025, con cui l'Unione Antichi Borghi Vallecamonica ha comunicato a Inwit S.p.A. i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza; - dell'art. PdS 12 della Normativa del Piano dei servizi del Piano di Governo del Territorio del Comune di Bienno e, ove occorrer possa, delle relative delibere di adozione e approvazione; - della Tavola n. 2 “Planimetria dei Servizi” del Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio del Comune di Bienno e, ove occorrer possa, delle relative delibere di adozione e approvazione; - di qualsivoglia altra disposizione del Piano del Governo del Territorio del Comune di Bienno che possa costituire fondamento degli atti impugnati; in via subordinata, e ove occorrer possa, per la disapplicazione - dell'art. PdS 12 della Normativa del Piano dei servizi del Piano di Governo del Territorio del Comune di Bienno e, ove occorrer possa, delle relative delibere di adozione e approvazione; - della Tavola n. 2 “Planimetria dei Servizi” del Piano dei Servizi del Piano di Governo del Territorio del Comune di Bienno e, ove occorrer possa, delle relative delibere di adozione e approvazione; - di qualsivoglia altra disposizione del Piano del Governo del Territorio del Comune di Bienno che possa costituire fondamento degli atti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'autorizzazione alla realizzazione di una stazione radio base, fondato su pareri contrari comunali e paesaggistici e sulle previsioni del PGT che individuavano specifiche aree per l'installazione degli impianti
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego dell'Unione, i pareri contrari del Comune di Bienno e della Commissione comunale per il paesaggio, nonché le disposizioni del PGT comunale che individuavano alcune aree come destinate all'installazione degli impianti e vietavano l'installazione nelle restanti aree del territorio. Sono state dedotte plurime censure, incentrate sull'illegittima introduzione di limitazioni generalizzate alla localizzazione delle stazioni radio base. La ricorrente ha contestato anche il carattere generico e stereotipato delle ragioni paesaggistiche, basate sulla mera visibilità e sull'altezza dei tralicci, senza una valutazione concreta del progetto, del sito e delle possibili misure di mitigazione o mimetizzazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha ritenuto illegittimo il criterio applicato dalle amministrazioni, che considerava tassativa l'individuazione, nel PGT, delle sole aree idonee e precludeva l'installazione in ogni altra parte del territorio comunale. Le stazioni radio base, assimilate alle opere di urbanizzazione primaria, sono compatibili con ogni destinazione urbanistica; le amministrazioni possono individuare criteri localizzativi e siti sensibili specifici, ma non imporre divieti generalizzati o limitazioni riferite a intere zone del territorio. L'indicazione di siti idonei deve quindi essere interpretata come non tassativa e, in presenza di una proposta localizzativa alternativa, l'amministrazione deve svolgere una concreta istruttoria tecnica sulla compatibilità dell'impianto con gli interessi urbanistici e paesaggistici tutelati. Il diniego è stato inoltre ritenuto carente perché si limitava a richiamare pareri negativi fondati su affermazioni generiche circa le criticità paesaggistiche e la visibilità dell'impianto, senza esaminare nel dettaglio il progetto, il sito, le misure di mitigazione o eventuali localizzazioni alternative. La mera visibilità dei tralicci non può tradursi nell'opzione zero, cioè nel blocco a priori dell'intera categoria di infrastrutture. Il giudice ha richiamato anche l'obbligo di motivare il rifiuto secondo criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati. Le ulteriori censure sono state assorbite. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 43, comma 4, d.lgs. 259/2003
Le infrastrutture relative alle reti di comunicazione sono assimilate a ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'art. 16, comma 7, d.P.R. 380/2001; le stazioni radio base sono pertanto compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica.
art. 8, comma 6, l. 36/2001
con l'espressa “esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio di stazioni radio base per reti di comunicazioni elettroniche di qualsiasi tipologia”
I Comuni possono adottare criteri localizzativi per il corretto insediamento urbanistico e per la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, anche con riferimento a siti sensibili specificamente individuati, ma non possono vietare la localizzazione in aree generalizzate del territorio.
art. 18, comma 8, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13
Ha introdotto nell'art. 8, comma 6, l. 36/2001 una previsione di prevalenza delle infrastrutture di comunicazione elettronica rispetto alla disciplina degli strumenti urbanistici.
art. 16, comma 7, d.P.R. 380/2001
È la disposizione richiamata quale base dell'assimilazione delle infrastrutture di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria.
considerando 28 direttiva 2014/61/UE
a giustificare il rifiuto del rilascio delle autorizzazioni di loro competenza, secondo criteri e condizioni oggettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati
Il rifiuto dell'autorizzazione deve essere concretamente giustificato sulla base di criteri oggettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
Massime di principio
- Le stazioni radio base, in quanto infrastrutture di reti di comunicazione assimilate alle opere di urbanizzazione primaria, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica; la pianificazione locale non può riservarne l'installazione esclusivamente a determinate aree del territorio comunale.
- I Comuni possono individuare criteri localizzativi e siti sensibili specifici per il corretto insediamento degli impianti e la minimizzazione dell'esposizione ai campi elettromagnetici, ma non possono introdurre divieti generalizzati o limitazioni riferite a intere zone del territorio comunale.
- L'individuazione, negli strumenti urbanistici, di siti idonei per le stazioni radio base deve essere interpretata come non tassativa; quando il gestore propone un sito diverso, l'amministrazione deve svolgere una concreta istruttoria tecnica sulla compatibilità dell'impianto con gli interessi urbanistici e paesaggistici tutelati.
- Il diniego di autorizzazione a una stazione radio base non può fondarsi sulla mera visibilità o sull'altezza del traliccio, poiché tali caratteristiche sono normalmente connaturate alla tecnologia utilizzata. L'amministrazione deve valutare concretamente il progetto, il sito, le possibili misure di mitigazione o mimetizzazione e, ove necessario, eventuali localizzazioni alternative.
- Il rifiuto dell'autorizzazione a infrastrutture di comunicazione elettronica deve essere motivato secondo criteri e condizioni oggettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati; motivazioni generiche o stereotipate non sono sufficienti.
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