Direttiva 2004/75
COUNCIL DIRECTIVE 2004/75/EC OF 29.4.2004 AMENDING DIRECTIVE 2003/96/EC AS REGARDS THE POSSIBILITY FOR CYPRUS TO APPLY, IN RESPECT OF ENERGY PRODUCTS AND ELECTRICITY, TEMPORARY EXEMPTIONS OR REDUCTIONS IN THE LEVELS OF TAXATION
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva introduce una deroga temporanea alla direttiva 2003/96/CE per attenuare le difficoltà economiche e sociali di Cipro nell’adeguamento ai nuovi livelli minimi di tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità. Consente al Paese, per specifici carburanti, di applicare per un periodo transitorio aliquote inferiori ai minimi comunitari, imponendo però un progressivo allineamento e soglie minime intermedie. La direttiva chiarisce inoltre il rinvio alle direttive abrogate e disciplina il recepimento immediato a decorrere dall’entrata in vigore del Trattato di adesione dei nuovi Stati membri.
Modifica la direttiva 2003/96/CE per consentire a Cipro, in via temporanea, esenzioni o riduzioni delle aliquote minime di imposizione su prodotti energetici ed elettricità.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri in relazione alla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE, con una disciplina speciale e temporanea per la Repubblica di Cipro. Rileva in particolare per gasolio e cherosene usati come propellente e per benzina senza piombo usata come propellente. Le misure devono operare senza alterare in modo significativo la concorrenza e nel rispetto del corretto funzionamento del mercato interno; restano salve le norme sugli aiuti di Stato e gli obblighi di notifica alla Commissione.
Modifica della direttiva 2003/96/CE per Cipro in materia di tassazione energetica
La direttiva interviene sulla direttiva 2003/96/CE, che ha ristrutturato il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, per tenere conto delle difficoltà economiche e sociali di alcuni Stati membri, in particolare di Cipro, nell’adeguarsi ai nuovi livelli minimi di imposizione. Il testo mira a consentire una transizione graduale verso i minimi comunitari, senza compromettere il mercato interno né determinare distorsioni della concorrenza.
Finalità e contesto normativo
I considerando evidenziano che i nuovi minimi di accisa possono creare difficoltà rilevanti per gli Stati con livelli fiscali storicamente più bassi, economie in transizione, redditi relativamente modesti e limitata capacità di compensare il maggior onere tramite riduzioni di altre imposte. Per Cipro, l’aumento dei prezzi derivante dall’applicazione immediata dei minimi potrebbe incidere negativamente sui cittadini e sulle imprese, in particolare sulle piccole e medie imprese.
La direttiva precisa inoltre che la deroga non incide sulle procedure relative alle distorsioni del mercato unico né sugli obblighi di notifica alla Commissione in materia di aiuti di Stato ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE.
Modifiche alla direttiva 2003/96/CE
La modifica centrale consiste nell’inserimento dell’articolo 18b nella direttiva 2003/96/CE.
- Il paragrafo 1 consente, in generale, agli Stati membri che incontrano difficoltà nell’attuazione dei nuovi minimi di tassazione di beneficiare di un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2007.
- Tale facoltà è subordinata alla condizione che non vi siano significative distorsioni della concorrenza e che l’obiettivo sia evitare effetti negativi sulla stabilità dei prezzi.
Regime transitorio speciale per Cipro
Per la Repubblica di Cipro il testo prevede una disciplina più articolata:
- per il gasolio e il cherosene usati come propellente:
- periodo transitorio fino al 1° gennaio 2008 per adeguarsi al minimo di 302 EUR per 1000 litri;
- periodo transitorio fino al 1° gennaio 2010 per raggiungere 330 EUR per 1000 litri;
- dal 1° maggio 2004 l’aliquota non può comunque essere inferiore a 245 EUR per 1000 litri;
- per la benzina senza piombo usata come propellente:
- periodo transitorio fino al 1° gennaio 2010 per adeguarsi al minimo di 359 EUR per 1000 litri;
- dal 1° maggio 2004 l’aliquota non può comunque essere inferiore a 287 EUR per 1000 litri.
Obbligo di allineamento progressivo
Durante i periodi transitori gli Stati membri devono ridurre progressivamente la distanza rispetto ai nuovi livelli minimi di tassazione. Il testo introduce però una soglia di flessibilità: se lo scarto tra livello nazionale e minimo non supera il 3% del minimo stesso, lo Stato membro può attendere la fine del periodo transitorio per procedere all’adeguamento.
Coordinamento con le norme abrogate
All’articolo 30 della direttiva 2003/96/CE viene aggiunta una regola di interpretazione secondo cui i riferimenti alle direttive abrogate devono intendersi come riferimenti alla direttiva 2003/96/CE. Si tratta di una precisazione tecnica volta a evitare incertezze applicative nel rinvio normativo.
Recepimento, comunicazioni alla Commissione e tecniche di trasposizione
Gli Stati membri devono porre in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore di quest’ultima. Devono inoltre:
- comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure di recepimento;
- trasmettere una tabella di concordanza tra le misure nazionali e la direttiva;
- indicare nelle misure nazionali un riferimento alla direttiva oppure accompagnarle di tale riferimento in sede di pubblicazione ufficiale, secondo le modalità stabilite dagli Stati membri;
- comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali adottate nel settore interessato.
Entrata in vigore e decorrenza temporale
La direttiva entra in vigore solo subordinatamente all’entrata in vigore del Trattato di adesione della Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia, e produce effetti dalla medesima data. È espressamente previsto che la trasposizione negli ordinamenti nazionali debba avvenire dalla stessa data.
Destinatari
La direttiva è rivolta agli Stati membri. In termini pratici, la disciplina ha rilievo immediato soprattutto per Cipro, che beneficia della deroga transitoria, mentre gli altri Stati membri sono tenuti ad applicare e recepire il quadro modificato della direttiva 2003/96/CE.
Disposizioni principali
Deroga transitoria per gli Stati membri con difficoltà di attuazione
L’articolo 18b, paragrafo 1, inserito nella direttiva 2003/96/CE, consente agli Stati membri che incontrano difficoltà nell’applicazione dei nuovi livelli minimi di tassazione di beneficiare di un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2007, purché ciò non provochi distorsioni significative della concorrenza e sia finalizzato, in particolare, a evitare di compromettere la stabilità dei prezzi.
Regime speciale per Cipro su gasolio e cherosene
L’articolo 18b, paragrafo 2, autorizza la Repubblica di Cipro ad applicare un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2008 per adeguare la tassazione di gasolio e cherosene usati come propellente al nuovo minimo di 302 EUR per 1000 litri, e fino al 1° gennaio 2010 per raggiungere 330 EUR per 1000 litri. È tuttavia previsto che, dal 1° maggio 2004, l’aliquota non sia inferiore a 245 EUR per 1000 litri.
Regime speciale per Cipro su benzina senza piombo
L’articolo 18b, paragrafo 2, consente inoltre a Cipro un periodo transitorio fino al 1° gennaio 2010 per adeguare la tassazione della benzina senza piombo usata come propellente al nuovo minimo di 359 EUR per 1000 litri. Anche in questo caso è stabilita una soglia intermedia: dal 1° maggio 2004 l’aliquota non deve essere inferiore a 287 EUR per 1000 litri.
Allineamento progressivo ai minimi comunitari
L’articolo 18b, paragrafo 3, impone che, durante i periodi transitori, gli Stati membri riducano progressivamente il divario rispetto ai nuovi livelli minimi di tassazione. Se la differenza tra livello nazionale e minimo non supera il 3% del minimo, lo Stato membro può attendere la fine del periodo transitorio per effettuare l’adeguamento.
Chiarimento sui rinvii normativi
All’articolo 30 della direttiva 2003/96/CE viene aggiunto un paragrafo che stabilisce che i riferimenti alle direttive abrogate devono intendersi fatti alla direttiva 2003/96/CE.
Recepimento, comunicazioni e riferimento alla direttiva
Gli Stati membri devono adottare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della direttiva, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie e comunicarne immediatamente il testo alla Commissione, insieme a una tabella di concordanza. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne accompagnate all’atto della pubblicazione ufficiale. Devono inoltre comunicare alla Commissione il testo delle principali disposizioni nazionali nella materia disciplinata.
Entrata in vigore e decorrenza
La direttiva entra in vigore ed è applicabile subordinatamente all’entrata in vigore, e dalla data di entrata in vigore, del Trattato di adesione della Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia. La trasposizione negli ordinamenti nazionali deve avvenire dalla medesima data.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 29 apr 2004Direttiva 2004/37
- direttiva · 29 apr 2004Direttiva 2004/38
- direttiva · 29 apr 2004Direttiva 2004/40
- direttiva · 29 apr 2004Direttiva 2004/48
- direttiva · 29 apr 2004Direttiva 2004/49
- direttiva · 29 apr 2004Direttiva 2004/50
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →