Cassazione Penale, Sentenza n. 36779/2023 del 05/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Cirpaci è stato accusato e condannato per falsità (artt. 48-479 c.p.) e truffa (art. 640 c.p.) per avere simulato l'acquisto di 121 veicoli facendoli risultare intestati a sé mediante pratiche al Pubblico Registro Automobilistico e adesivi sulla carta di circolazione, nonostante i veicoli fossero nella effettiva disponibilità di soggetti terzi occulti; avrebbe inoltre aperto partita IVA per una fittizia attività commerciale. Con tali artifici si sarebbe procurato un compenso per ogni intestazione fittizia e avrebbe favorito gli effettivi possessori ottenendo il mancato pagamento di bolli e imposte, la disponibilità di "veicoli ombra" per attività illecite, l'esenzione o la riduzione dell'imposta provinciale di trascrizione e delle marche da bollo. In cassazione il ricorrente ha dedotto: (1) vizio di motivazione e valutazione degli indizi ai sensi dell'art.192 c.p.p. sul punto della falsità/posizione proprietaria; (2) per la truffa la mancanza del requisito del profitto per il reo e l'assenza di identità tra la persona indotta in errore e la persona offesa/danneggiata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte lo ha dichiarato inammissibile perché si sostanziava in una mera richiesta di rivalutazione delle risultanze probatorie (contestazione meramente fattuale) senza dimostrare violazioni logico-giuridiche dell'art.192 c.p.p.; i giudici di merito non hanno mostrato vizi di logica nel ritenere incompatibile la nullatenenza dell'imputato con la titolarità di 121 veicoli né nell'interpretare l'uso dei veicoli da parte di pregiudicati come coerente con la finalità occultante delle intestazioni. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che il profitto fosse comunque deducibile: i giudici di merito hanno logicamente ritenuto che non si assumerebbe l'onere di intestare 121 veicoli senza corrispettivo e, in ogni caso, l'art.640 c.p. riconosce rilevanza anche al profitto procurato a terzi; inoltre non è necessaria l'identità tra la persona indotta in errore e la persona che subisce il danno, purché sussista nesso di causalità tra l'induzione in errore, il profitto e il danno. Conseguentemente la sentenza di merito (conferma della condanna) è stata confermata e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
artt. 48-479 cod. pen.
Riferimento ai reati di falsità connessi alle false intestazioni dei veicoli; la Corte ha ritenuto le risultanze coerenti con la ricostruzione accusatoria e non ha ritenuto illegittima la valutazione degli indizi operata dai giudici di merito
art. 640 cod. pen.
Il reato di truffa può essere configurato anche se il profitto è stato conseguito da terzi; è sufficiente che esista un nesso di causalità tra l'induzione in errore (degli addetti al P.R.A.), il profitto e il danno alla pubblica amministrazione
art. 192 cod. proc. pen.
Criteri per la valutazione degli indizi: la Corte di cassazione può sindacare solo profili logico-giuridici della motivazione e non riesaminare i singoli apprezzamenti di gravità e concordanza degli indizi; il ricorso che chiede una rivalutazione fattuale è inammissibile
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali per il rigetto del ricorso; applicata alla sentenza di cassazione che ha rigettato il ricorso
Massime di principio
- La valutazione della prova indiziaria in sede di legittimità è limitata al controllo logico-giuridico della motivazione: non è consentito alla Cassazione rimettere in discussione la gravità o la concordanza degli indizi se non emergono vizi logici o violazioni degli artt. 192 c.p.p.
- Le risultanze dei registri pubblici (come il P.R.A.) non sono necessariamente prova assoluta della proprietà effettiva, ma la loro esistenza può essere coerente con tesi accusatorie che ricostruiscono intestazioni fittizie
- Nel reato di truffa il "profitto" può consistere sia in un vantaggio percepito direttamente dall'autore sia in un vantaggio procurato a terzi; rileva il nesso causale tra artifizio, profitto e danno
- Non è indispensabile l'identità fra la persona indotta in errore e la persona che subisce il danno patrimoniale, purché sia dimostrabile il nesso di causalità tra l'errore indotto, il profitto e il danno
- La semplice situazione personale dell'imputato (es. nullatenenza) può costituire elemento indiziario rilevante se incongrua rispetto all'entità dei beni formalmente intestati
- Per ottenere l'accoglimento di censure in Cassazione è necessario dimostrare vizi di diritto o manifesti errori logici nella motivazione dei giudici di merito, non una diversa interpretazione delle prove
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