Cassazione Penale, Ordinanza n. 04108/2026 del 02/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la condanna di primo grado a un anno di arresto per il reato di cui all'art. 73 del d.lgs. n. 159/2011. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo che egli fosse stato fermato alla guida del veicolo all'interno di un'area privata; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché riproponeva argomenti già esaminati e smentiti dagli atti di causa e dal verbale di arresto. Con il secondo motivo ha lamentato il mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; anche questa doglianza è stata ritenuta inammissibile perché richiedeva una rivalutazione del fatto e non si confrontava con la motivazione della Corte territoriale, che aveva valorizzato la gravità del reato e il negativo contegno tenuto dopo la flagranza. Con il terzo motivo ha censurato la dosimetria della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, ma la Corte ha rilevato che si trattava di valutazioni di merito non sindacabili in sede di legittimità, essendo la motivazione di merito congrua e logica quanto alla gravità della condotta e all'assenza di elementi favorevoli.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo era reiterativo di censure già disattese, il secondo era volto a una rivalutazione del fatto e risultava aspecifico, e il terzo investiva scelte discrezionali del giudice di merito sulla pena e sulle attenuanti generiche, non censurabili in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.lgs. n. 159/2011
Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in appello; il testo non specifica oltre la condotta tipica contestata.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto è stata ritenuta non riconoscibile alla luce della gravità del reato e del comportamento dell'imputato dopo la flagranza.
art. 616 c.p.p.
È stata applicata la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già dedotte e specificamente disattese dal giudice di merito, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
- La doglianza sulla particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale fattuale, essendo censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione di legge effettivamente dedotta.
- La valutazione sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche e sulla dosimetria della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità quando sorretta da motivazione congrua e логica.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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