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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02499/2026 del 05/02/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva emesso nei confronti di un socio al 30% di una società a ristretta base partecipativa un avviso di accertamento IRPEF per l'anno 2013, imputandogli come reddito di capitale una quota di utili extra-contabili ritenuti accertati in capo alla società. Il contribuente aveva impugnato l'atto e i giudici di merito avevano annullato l'accertamento, con conferma in appello. In cassazione l'Ufficio ha dedotto, con due motivi, da un lato la violazione delle norme sulla sospensione del processo per pregiudizialità, sostenendo che la causa relativa all'accertamento societario dovesse determinare la sospensione o la riunione del giudizio relativo al socio; dall'altro la violazione delle presunzioni semplici e delle norme del d.P.R. 600/1973 sull'accertamento, sostenendo che la presunzione di distribuzione degli utili extra-contabili nelle società a ristretta base partecipativa legittimasse l'imputazione al socio. Il controricorrente ha resistito, anche depositando memoria.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha rilevato anzitutto che il giudizio presupposto relativo all'accertamento societario si era ormai definito con pronuncia passata in giudicato che aveva escluso gli utili extra-contabili per l'anno 2013; ciò comportava la sopravvenuta carenza di interesse dell'Agenzia alla prosecuzione del ricorso, venendo meno il presupposto dell'accertamento emesso nei confronti del socio. Nel merito, la Corte ha comunque escluso la fondatezza del primo motivo, affermando che, quando la causa pregiudicante è definita con sentenza non ancora passata in giudicato, nel processo tributario opera la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., rimessa alla discrezionalità del giudice della causa dipendente; ha inoltre dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, al di là del richiamo alla presunzione di distribuzione degli utili, esso mirava in sostanza a una nuova valutazione del materiale probatorio già esaminato nei giudizi di merito. L'Agenzia è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 294 c.p.c.

    Il richiamo dell'Ufficio alla sospensione necessaria è stato ricondotto dalla Corte alla disciplina della pregiudizialità; tuttavia, nel caso concreto non ricorreva la sospensione necessaria perché la causa pregiudicante era già stata definita in appello.

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria opera quando la causa pregiudicante è ancora pendente in primo grado; nel caso esaminato non era applicabile perché la causa societaria era già definita con sentenza d'appello.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    Quando la causa pregiudicante è definita con sentenza non ancora passata in giudicato, il giudice della causa dipendente può scegliere se sospendere il processo o proseguirlo, secondo una valutazione prognostica.

  • art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.

    Le censure sono state formulate come violazione di legge, ma il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile perché in realtà sollecitava una rivalutazione del fatto e delle prove.

  • art. 2727 c.c.

    Richiamato dall'Ufficio per sostenere la presunzione di distribuzione degli utili extra-contabili nelle società a ristretta base partecipativa.

  • art. 2729 c.c.

    Richiamato dall'Ufficio per sostenere la presunzione semplice di percezione pro quota degli utili extracontabili da parte del socio.

  • art. 39, comma 1, lett. b), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Norma richiamata a fondamento dell'accertamento induttivo dei maggiori ricavi/utile societario presupposto.

  • art. 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato insieme all'art. 39 d.P.R. 600/1973 quale base dell'accertamento fiscale presupposto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso la sua applicazione perché la parte soccombente era un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato.

  • artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamati per la fissazione della trattazione in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, se la causa pregiudicante è ancora pendente in primo grado, la sospensione della causa dipendente è necessaria; se invece la causa pregiudicante è stata definita con sentenza non passata in giudicato, opera la sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., rimessa alla discrezionalità del giudice.
  • Quando il giudizio sul rapporto presupposto si conclude con giudicato che esclude il fatto costitutivo posto a base dell'accertamento derivato, viene meno il presupposto dell'atto impositivo conseguenziale e può sopravvenire carenza di interesse alla coltivazione dell'impugnazione.
  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, pur formalmente denunciando violazione di legge, miri in sostanza a ottenere una nuova valutazione delle risultanze probatorie e dei fatti già accertati nei gradi di merito.
  • La presunzione di distribuzione degli utili extra-contabili ai soci di società a ristretta base partecipativa presuppone comunque l'esistenza di utili extra-contabili accertati in capo alla società; se tale presupposto viene escluso con giudicato, non può operare l'imputazione al socio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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