Cassazione Penale, Sentenza n. 48287/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la condanna inflitta dalla Corte d'appello di Roma per il reato previsto dall'art. 493-ter cod. pen. (ex art. 55, comma 9, d.lgs. 231/2007), in relazione all'indebito utilizzo di una carta Postepay intestata a terza persona. Tre motivi: 1) violazione di legge per assenza di prove sull'effettivo utilizzo della carta contestata; 2) motivazione mancante, contraddittoria o illogica in quanto la carta sulla quale sarebbe confluito l'accredito di euro 460 non sarebbe stata rinvenuta e non risulterebbe dimostrato l'utilizzo; 3) omessa rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. nonostante contrasto tra le deduzioni della Procura e la deposizione della testimone di polizia giudiziaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato infondato il terzo motivo (nessun obbligo di rinnovazione dell'istruttoria perché l'appello del Pubblico Ministero riguardava una diversa valutazione giuridica e non la riesamina di una prova dichiarativa). Ha invece accolto i primi due motivi ritenendo che la Corte d'appello aveva fondato la condanna sull'assunto che la carta Postepay intestata a Irene Urso fosse stata utilizzata per una truffa da 460 euro, assunto smentito dalla deposizione della testimone di polizia che affermò che la carta sulla quale era confluito l'accredito non era stata trovata. Per manifesta illogicità e carenza di prova riguardo all'elemento dell'utilizzo, la sentenza impugnata è stata annullata. La Corte di Cassazione ha disposto il rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma affinche valuti se la condotta possa integrare l'ulteriore fattispecie prevista dall'art. 493-ter (possesso di carte di provenienza illecita), alternativa contestata in capo alla Puri.
Norme richiamate
art. 493-ter cod. pen.
Norma a piu fattispecie che punisce tre diverse condotte: a) utilizzo indebito senza esserne titolare; b) falsificazione o alterazione; c) possesso, cessione o acquisizione di strumenti di pagamento di provenienza illecita. La Corte ha richiamato la distinzione fra utilizzo indebito e possesso di strumenti attivati fraudolentemente, rinviando alla Corte d'appello la valutazione sull'eventuale integrazione della fattispecie del possesso.
art. 55, comma 9, d.lgs. 21/11/2007, n. 231 (richiamato come antecedente dell'art. 493-ter)
Riferimento alla normativa previgente rispetto alla novella che ha riformulato l'art. 493-ter; usata per individuare la fattispecie originariamente contestata.
d.lgs. 8/11/2021, n. 184, art. 2 comma 1 lett. a
Novella che ha esteso la nozione dell'oggetto materiale della norma a tutti gli strumenti di pagamento diversi dai contanti, chiarendo l'ambito applicativo dell'art. 493-ter.
art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (lett. b, c, e)
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione: violazione di legge, motivazione carente o illogica, inosservanza di norme processuali. La Corte ha valutato i motivi secondo queste rubriche, accogliendo quelli relativi a violazione di legge e illogicita della motivazione e rigettando quello processuale relativo all'art. 603.
art. 603 cod. proc. pen. (comma 3 e 3-bis)
Regole sulla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. La Corte ha ritenuto che l'obbligo di rinnovazione (anche d'ufficio) non sussisteva perché l'appello del Pubblico Ministero non impugnava una valutazione specifica della prova dichiarativa ma proponeva una diversa qualificazione giuridica della condotta.
Massime di principio
- Il semplice possesso di carte intestate a terzi non prova di per se l'utilizzo indebito: per la condanna per utilizzo indebito e necessaria la prova dell'effettivo impiego dello strumento per compiere la condotta illecita.
- Se una sentenza di merito fonda la condanna su un fatto materiale che le risultanze processuali smentiscono espressamente, la motivazione e la decisione sono manifeste illogiche e la Cassazione puo annullare.
- Quando l'appello concerne la qualificazione giuridica della condotta e non la rinnovazione o il diverso apprezzamento di una testimonianza decisiva, il giudice di merito non e tenuto a disporre la rinnovazione dell'istruttoria ai sensi dell'art. 603.
- Se nel capo d'imputazione sono prospettate alternative (es. utilizzo indebito o possesso di strumenti di provenienza illecita), la corte puo, in caso di insufficienza probatoria su una delle alternative, rinviare per valutare l'altra ipotesi sulla base degli elementi disponibili.
- In giudizio penale la motivazione deve ancorare la qualificazione giuridica a fatti provati: affermazioni non corroborate da riscontri probatori essenziali sono causa di annullamento.
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