Cassazione Penale, Sentenza n. 6728/2025 del 18/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente deduce il difetto assoluto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena (art. 163 c.p.), contestando che la Corte d'appello non abbia valutato né motivato i presupposti per la concessione del beneficio, questione espressamente sollevata in gravame.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente alla mancata pronuncia sulla sospensione condizionale della pena. Ha annullato la sentenza impugnata solamente sotto questo profilo e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per nuovo giudizio su tale punto. La Cassazione ha però respinto la proposta (del Procuratore generale) di concedere direttamente il beneficio, ritenendo che la valutazione prognostica richiesta per la sospensione condizionale implichi una valutazione di merito e l'esame di elementi che possono sopravvenire; pertanto la decisione non poteva essere adottata in sede di legittimità, atteso che nella motivazione della sentenza impugnata mancano elementi utili per un riconoscimento immediato.
Norme richiamate
art. 319‑quater cod. pen.
Norma del codice penale relativa al reato originariamente ascritto all'imputato; utilizzata per ricostruire il percorso processuale ma non oggetto diretto del motivo decisorio sul beneficio della sospensione.
art. 318 cod. pen.
Norma richiamata nella riqualificazione della condotta in sede di appello; rilevante nel calcolo della pena ma non decisiva rispetto alla mancata motivazione sulla sospensione condizionale.
art. 131‑bis cod. pen.
Causa di non punibilità richiamata come questione rimessa alla valutazione del giudice di rinvio; il suo esame può influire sulla determinazione del beneficio della sospensione.
art. 323‑bis cod. pen.
Circostanza attenuante riconosciuta dalla Corte d'appello che ha determinato la riduzione della pena; incidente sul calcolo della pena e quindi sul requisito oggettivo per la sospensione condizionale.
art. 163 cod. pen.
Norma che disciplina la sospensione condizionale della pena; il giudice di merito è tenuto a motivare il giudizio prognostico sulla recidiva/ricaduta nel reato e l'assenza di esigenze punitive che ostino alla concessione del beneficio.
art. 620, lett. I) cod. proc. pen.
Norma processuale che attribuisce alla Corte di Cassazione poteri straordinari (anche di sostituzione della decisione) in casi limitati; la Corte ricorda che può avvalersi di tale potere solo quando il beneficio sia concedibile senza valutazione discrezionale, sulla base dei soli dati delle sentenze di merito.
Massime di principio
- La mancata motivazione sulla sospensione condizionale della pena integra motivo fondato quando il giudice di merito non si pronuncia sui presupposti dell'art. 163 c.p.
- La Corte di Cassazione annulla e rinvia quando la concessione del beneficio richiede una valutazione prognostica di merito (esame della personalità, pericolosità, elementi sopravvenuti), che non può essere svolta in sede di legittimità.
- La Cassazione può concedere direttamente la sospensione condizionale solo se la valutazione è meramente ricognitiva e fondabile esclusivamente sui dati già presenti nella motivazione delle sentenze di merito (assenza di discrezionalità residua).
- In caso di riduzione della pena in sede di rinvio (o per nuova normativa), il giudice di rinvio deve espressamente valutare anche i benefici soggettivi e la loro motivazione (art. 163 c.p.), pena l'annullamento parziale con rinvio.
- Per i difensori: in sede di gravame è essenziale contestare espressamente l'omessa o insufficiente motivazione sulla sospensione condizionale e evidenziare gli elementi che, se valorizzati, renderebbero concedibile il beneficio.
- Per il giudice di merito: la motivazione circa la prognosi di recidiva deve considerare tutti gli elementi disponibili, compresi quelli sopravvenuti, e deve risultare esplicita se si intende negare il beneficio.
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