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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39220/2024 del 25/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Lecce che ha confermato la condanna per il delitto previsto dall'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente deduceva: 1) violazione di legge e vizi di motivazione nella parte in cui è stata esclusa la destinazione allo "uso personale" dello stupefacente rinvenuto in casa (si richiamano la qualità di assiduo consumatore attestata da un testimone, la presenza di "spinelli" già preparati, la modesta quantità della sostanza, l'irrilevanza della bilancia trovata in luogo poco accessibile, l'assenza di disponibilità finanziarie incompatibili con il tenore di vita e la mancata occultazione della sostanza); 2) violazione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 in quanto il quantitativo sarebbe modesto e non sarebbe stato verificato il principio attivo.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile perché mirava a una rivalutazione dei fatti (giudizio di merito) non consentita in sede di legittimità. Ha ritenuto che la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato, oltre alla quantità della sostanza (ritenuta non di minima lesività e pari a ricavare circa 392 dosi), la presenza di numerose buste di cellophane ritagliate, elemento sintomatico di attività di confezionamento e quindi di destinazione alla cessione. Le argomentazioni difensive sono state ritenute generiche e non idonee a scalfire la motivazione della sentenza impugnata. Parimenti è stato rigettato il profilo relativo all'ipotesi lieve per mancanza di elementi concreti capaci di neutralizzare il rilievo del dato quantitativo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990

    delitto previsto dall'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990

    La norma è stata applicata per la qualificazione del reato come illecita detenzione ai fini di spaccio; la Corte ha ritenuto sussistenti gli indici di destinazione alla cessione a terzi

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990

    richiamo alla valutazione dell'ipotesi lieve prevista dal comma 5

    La valutazione dell'ipotesi lieve richiede una valutazione complessiva degli indicatori (quantitativi e qualitativi); nel caso di specie la sola quantità, integrata dagli elementi di confezionamento, ha impedito di riconoscere l'ipotesi lieve in assenza di elementi contrari specifici

  • art. 616 c.p.p.

    art. 616, cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese e la corresponsione di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente a euro 3.000

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Riferimento giurisprudenziale secondo cui la condanna per inammissibilità può essere pronunciata salvo che ricorrente dimostri assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità; qui non ravvisata

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo)

    Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018; Murolo, Rv. 274076

    Richiamata per il principio secondo cui il giudice deve valutare complessivamente tutti gli indicatori di cui all'art. 73, comma 5; la difesa non ha fornito elementi per invertire la valutazione effettuata dalla Corte d'appello

Massime di principio

  • In sede di Cassazione un ricorso è inammissibile se mira a una mera rivalutazione dei fatti o a un nuovo apprezzamento delle prove: le questioni di fatto devono essere dedotte e documentate in grado diverso dalle semplici doglianze generiche
  • La quantità della sostanza, se combinata con elementi oggettivi quali confezionamento in dosi singole o materiale per il confezionamento (es. buste ritagliate) e la possibilità di ricavare numerose dosi, costituisce indice forte di destinazione allo spaccio
  • La presenza di una bilancia di precisione non è automaticamente decisiva: il suo rilievo dipende dal contesto e dalla sua modalità di rinvenimento; tuttavia non è sufficiente da sola a dimostrare l'uso personale se sussistono altri indici di cessione
  • Per ottenere il riconoscimento dell'"ipotesi lieve" ex art. 73, comma 5, è necessario fornire elementi specifici e concreti che neutralizzino i parametri negativi (es. quantità elevata, confezionamento, indici di cessione); la generica affermazione della modesta entità non è sufficiente
  • Quando il ricorso è manifestamente inconsistente o basa le proprie ragioni su valutazioni di fatto già ritenute inattaccabili, il ricorrente può essere condannato alle spese e a una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
  • In casi analoghi è utile che la difesa produca elementi probatori concreti (perizie, documenti bancari, testimonianze dettagliate, accertamenti sul principio attivo) per contrastare la valutazione della destinazione alla cessione

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