Cassazione Civile, Ordinanza n. 33156/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Due soggetti avevano chiesto alla Corte d'appello l'equa riparazione per il danno non patrimoniale derivante dalla durata irragionevole di un procedimento penale conclusosi con sentenza di non luogo a procedere per prescrizione. La Corte d'appello aveva rigettato prima la domanda e poi l'opposizione, ritenendo operanti due presunzioni di insussistenza del pregiudizio previste dalla legge Pinto: la contumacia degli imputati nel processo presupposto e la definizione del procedimento penale per prescrizione. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto violazione della legge n. 89/2001, della legge n. 134/2012 e dell'art. 6 CEDU, sostenendo, da un lato, che la contumacia dell'imputato nel processo penale non può precludere l'indennizzo perché può dipendere da una scelta difensiva legittima, e, dall'altro, che la prescrizione del reato non esclude automaticamente l'equa riparazione, dovendosi verificare se l'estinzione sia stata causata da condotte dilatorie o abusive della difesa oppure dall'inerzia dell'autorità procedente.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato il decreto impugnato e rinviato alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese. Ha affermato che la presunzione di insussistenza del pregiudizio per contumacia di cui all'art. 2, comma 2-sexies, lett. b), l. n. 89/2001 riguarda solo la contumacia civile, non quella dell'imputato nel processo penale, perché in ambito penale la mancata comparizione non denota di per sé disinteresse e può corrispondere a una scelta difensiva. Ha inoltre ribadito che la prescrizione del reato non esclude automaticamente il diritto all'equa riparazione: il giudice di merito deve accertare se la prescrizione sia conseguenza di tecniche dilatorie o abuso del diritto di difesa, oppure prevalga il ritardo imputabile all'apparato giudiziario. Poiché la Corte territoriale non aveva svolto tale verifica, il decreto è stato cassato con rinvio.
Norme richiamate
L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2
comma 2-bis; comma 2-sexies, lett. a) e b)
La disciplina dell'equa riparazione va letta in coordinamento con l'art. 6 CEDU; la presunzione di insussistenza del pregiudizio per contumacia vale per il processo civile, mentre nel penale la contumacia dell'imputato non implica automaticamente assenza di danno. La presunzione relativa alla prescrizione opera solo quando l'estinzione del reato sia collegata a condotte dilatorie della parte.
L. 28 dicembre 2015, n. 208
novella dell'art. 2, comma 2-sexies, l. n. 89/2001
Ha introdotto presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio, da interpretare in modo non automatico e coerente con la natura del processo penale e con il parametro convenzionale.
L. 7 agosto 2012, n. 134
Il quadro normativo successivo ha recepito l'orientamento secondo cui non è riconosciuto l'indennizzo quando la prescrizione del reato sia connessa a condotte dilatorie della parte.
D.L. 22 giugno 2012, n. 83
convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134
Ha inciso sulla disciplina dell'equa riparazione nelle ipotesi di prescrizione connessa a condotte dilatorie.
CEDU, art. 6, § 1
Costituisce parametro fondamentale per individuare la nozione convenzionale di "processo" e per computare la durata irragionevole anche a partire dalla conoscenza del procedimento da parte dell'indagato.
art. 360, comma 1, c.p.c.
Norma processuale richiamata come base del motivo di ricorso per cassazione.
art. 293 c.p.c.
Richiamato per evidenziare la diversa disciplina della contumacia nel processo civile rispetto a quella penale.
D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 84
Richiamato nel confronto tra ipotesi estintive del processo amministrativo e quelle della prescrizione penale, ai fini del comma 2-sexies dell'art. 2 l. n. 89/2001.
Massime di principio
- In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la presunzione di insussistenza del pregiudizio fondata sulla contumacia non si applica automaticamente al processo penale, perché la mancata comparizione dell'imputato può dipendere da una legittima strategia difensiva e non denota di per sé disinteresse per il giudizio.
- La presunzione di insussistenza del pregiudizio per estinzione del reato per prescrizione non opera in modo assoluto: il giudice deve accertare se la prescrizione sia stata causata da condotte dilatorie o abusive della parte, oppure se derivi prevalentemente dal ritardo dell'autorità procedente.
- Nel sistema della legge Pinto, le presunzioni di esclusione dell'indennizzo introdotte dalla novella del 2015 devono essere interpretate restrittivamente e in coordinamento con l'art. 6 CEDU.
- Ai fini della durata ragionevole del processo penale, rileva il momento in cui l'interessato ha conoscenza del procedimento a suo carico, non necessariamente la prima udienza o il primo atto dibattimentale.
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