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Sentenza

Sentenza n. 636/2026 - Napoli, Sezione 1

per l'annullamento del silenzio rifiuto formatosi in relazione alla mancata conclusione del procedimento propedeutico alla sottoscrizione del Contratto di appalto con la società in epigrafe, in particolare rispetto alla mancata convocazione propedeutica alla sottoscrizione del contratto di appalto a seguito della Determina Dirigenziale n. 1158 del 21/08/2023 con la quale si è proceduto all’aggiudicazione della gara per i lavori di “Messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico nella zona del Casamale, di Santa Maria a Castello e relativi ambiti franosi” (CUP D94H20001300001 - CIG: 950110932E).

Giustizia amministrativa202504659

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dal Comune sulla mancata convocazione e conclusione del procedimento propedeutico alla stipula del contratto di appalto

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa, già aggiudicataria di una procedura di gara per lavori di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico, ha agito contro il silenzio serbato dal Comune sulle diffide e sui solleciti volti a ottenere la convocazione per la stipula del contratto. Ha dedotto che, ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 36/2023, il contratto avrebbe dovuto essere sottoscritto entro sessanta giorni dall'aggiudicazione divenuta efficace. Il Comune ha riferito che la stipula non era stata possibile per il comportamento dell'impresa, la quale, dopo avere chiesto il differimento, non aveva prodotto la documentazione richiesta; dopo una formale diffida alla sottoscrizione, il Comune aveva interpretato l'inerzia come rinuncia, disposto l'utilizzazione della graduatoria e aggiudicato l'appalto al secondo classificato, con successiva consegna dei lavori. In udienza la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. L'aggiudicazione dell'appalto al concorrente collocato al secondo posto e la consegna dei lavori avevano reso impossibile conseguire l'utilità perseguita, ossia la stipula del contratto da parte della ricorrente. Inoltre, la stessa ricorrente ha dichiarato in udienza di non avere interesse alla decisione. Il giudice ha ritenuto che, in applicazione del principio dispositivo, tale dichiarazione impedisse una decisione nel merito: pur potendo rilevare d'ufficio la carenza di interesse, il giudice non può sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire né procedere d'ufficio alla decisione della controversia contro la volontà espressa dell'interessata. Le spese sono state integralmente compensate, poiché il Comune non aveva dato riscontro alle sollecitazioni e aveva proceduto alla nuova aggiudicazione solo dopo la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 18 d.lgs. 36/2023

    il contratto va sottoscritto entro i 60 giorni dall’aggiudicazione divenuta efficace

    La ricorrente ha invocato il termine per la stipula del contratto decorrente dall'aggiudicazione efficace; la sentenza non esamina nel merito la sua applicazione concreta, poiché il ricorso è dichiarato improcedibile.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Costituisce il riferimento processuale per la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili alla decisione camerale; il testo non ne esplicita una specifica interpretazione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione aggiudica il contratto a un altro concorrente e procede alla consegna dei lavori, rendendo non più conseguibile per l'originaria aggiudicataria la stipula del contratto, il ricorso diretto contro il silenzio volto a ottenere tale stipula diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La dichiarazione espressa della parte di non avere interesse alla decisione, resa nel processo amministrativo, vincola il giudice a una pronuncia di improcedibilità e gli impedisce di decidere d'ufficio il merito della controversia o di sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire, in applicazione del principio dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseSilenzio della pubblica amministrazione

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