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Sentenza

Sentenza del 30/01/2018 n. 407 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Accertamento - Termini per dichiarazione integrativa - Imposte sui redditi - Irap - Sostituti di imposta - Iva.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza ha riconosciuto la validità della dichiarazione integrativa presentata entro il termine di decadenza previsto per l’accertamento relativo al periodo d’imposta interessato. Il termine non è limitato al solo termine ordinario di presentazione della dichiarazione e la validità dell’integrativa non dipende dal fatto che essa produca un risultato favorevole o sfavorevole per il contribuente.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il termine entro il quale il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa, sia a proprio favore (in bonam partem) sia a proprio sfavore (in malam partem). Il principio affermato è che la dichiarazione integrativa è valida se presentata entro i termini ancora vigenti per l’accertamento dei periodi d’imposta interessati, senza distinzione quanto agli effetti favorevoli o sfavorevoli per il dichiarante.

Norme richiamate

  • Norme sui termini per l’accertamento delle imposte sui redditi, IRAP, sostituti d’imposta e IVA

    Il contribuente può presentare una dichiarazione integrativa fino alla scadenza del termine entro il quale l’Amministrazione finanziaria può effettuare l’accertamento del relativo periodo d’imposta.

  • Disciplina delle dichiarazioni integrative

    La dichiarazione integrativa è ammessa sia quando corregge errori a favore del contribuente sia quando comporta una maggiore imposta o un risultato sfavorevole; la sua efficacia non dipende dalla direzione della correzione, purché sia presentata entro i termini di accertamento.

Massime di principio

  • Una dichiarazione integrativa può essere presentata, in linea generale, fino alla scadenza del termine di accertamento previsto per il periodo d’imposta interessato.
  • La possibilità di presentare l’integrativa non dipende dal fatto che essa sia favorevole o sfavorevole al contribuente.
  • Prima di presentare un’integrativa occorre verificare il termine di decadenza applicabile alla specifica imposta e al periodo d’imposta, considerando eventuali proroghe, sospensioni o regimi speciali.
  • La validità della dichiarazione integrativa non esclude gli eventuali obblighi conseguenti, come il pagamento della maggiore imposta, degli interessi e delle sanzioni, se dovuti.
  • Il principio riguarda la tempestività della presentazione: l’integrativa deve comunque rispettare le forme e le modalità previste dalla disciplina fiscale applicabile.

Testo integrale

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