Ordinanza n. 1449/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: D.D.S. che ingiunge il pagamento di una sanzione paesaggistica, relative cartelle di pagamento e iscrizione a ruolo
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il D.D.S. n. 3064 del 12 ottobre 2020, adottato ai sensi dell’art. 167 del d.lgs. 42/2004, con cui era stato ingiunto il pagamento di euro 4.729,23 per sanzioni relative ad abusivismo edilizio in area sottoposta a tutela paesaggistica. Sono state inoltre impugnate le cartelle di pagamento notificate nel luglio 2025, ciascuna dell’importo complessivo di euro 8.045,57, nonché il ruolo collegato. Il TAR ha rilevato la possibile irricevibilità del ricorso, per tardiva impugnazione del D.D.S. del 2020, e la conseguente possibile inammissibilità dell’impugnazione delle cartelle e dell’iscrizione a ruolo. Per verificare la decorrenza del termine di impugnazione e l’eventuale conoscenza dell’atto sanzionatorio, ha disposto l’acquisizione dell’istanza di nulla osta presentata nel 2018, completa degli allegati, e delle PEC inviate dall’amministrazione al tecnico dei ricorrenti nel novembre 2020 e nel maggio 2021, complete dei relativi allegati.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio. Ha disposto specifici incombenti istruttori per accertare se il ricorso contro il D.D.S. del 2020 sia stato proposto tardivamente e se, per effetto dell’eventuale tardività dell’impugnazione dell’atto presupposto, siano inammissibili anche le censure rivolte contro le cartelle di pagamento e l’iscrizione a ruolo. Ha onerato i ricorrenti e la Soprintendenza di depositare l’istanza di nulla osta e tutti gli allegati; ha onerato l’Assessorato regionale di depositare le PEC inviate al tecnico di parte il 16 novembre 2020 e il 13 maggio 2021, in formato .eml e complete degli allegati. Gli adempimenti devono essere eseguiti tramite PAT entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza. La trattazione è stata rinviata all’udienza camerale del 18 giugno 2026.
Norme richiamate
art. 73 c.p.a.
possibile irricevibilità del ricorso per tardiva impugnazione
La norma è richiamata quale base per sottoporre alle parti la questione della possibile irricevibilità e per disporre gli approfondimenti istruttori necessari alla decisione.
art. 167 d.lgs. 42/2004
È la disposizione in base alla quale è stato adottato il provvedimento sanzionatorio paesaggistico impugnato.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
È richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi dei ricorrenti e della loro proprietà.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
È richiamato, unitamente all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando il giudice rileva una possibile tardività dell’impugnazione dell’atto presupposto, può disporre incombenti istruttori finalizzati ad accertare la data e le modalità della conoscenza effettiva dell’atto da parte del ricorrente.
- L’eventuale irricevibilità dell’impugnazione dell’atto presupposto può determinare, secondo la verifica da compiere nel caso concreto, l’inammissibilità delle contestazioni rivolte contro gli atti successivi meramente consequenziali, quali cartelle di pagamento e iscrizioni a ruolo.
- Ai fini dell’accertamento della tempestività del ricorso, possono assumere rilievo non solo la notificazione formale dell’atto, ma anche comunicazioni amministrative e PEC trasmesse al tecnico incaricato dalla parte, purché sia verificabile il contenuto della comunicazione e dei relativi allegati.
- Gli incombenti istruttori disposti dal giudice amministrativo devono essere eseguiti nelle forme del processo amministrativo telematico entro il termine perentorio stabilito dall’ordinanza.
Come è indicizzato
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