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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9489/2022 del 21/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che aveva rigettato la richiesta di riesame avverso la custodia cautelare in carcere applicata ad Alberto Pietro Agosta per il reato di cui all'art. 416 cod. pen. e reati connessi (associazione finalizzata al contrabbando di gasolio). Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizi di motivazione circa le esigenze cautelari individuate e la scelta della misura della custodia in carcere.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile in ragione di una valida dichiarazione di rinuncia presentata dall'interessato in data 22/10/2021 e sottoscritta anche dal difensore. La Corte ha applicato l'art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p., dichiarando l'inammissibilità e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma equamente determinata in euro 500 in favore della Cassa delle ammende. Decisione del 16/02/2022.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    Indica il reato contestato al ricorrente (associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di gasolio), ossia la fattispecie penale che giustificava l'applicazione della misura cautelare.

  • art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen.

    art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

    La norma è stata interpretata nel senso che una valida rinuncia personale del ricorrente (anche sottoscritta dal difensore) rende il ricorso inammissibile; conseguentemente il giudice dispone condanna alle spese e può irrogare la somma a favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La rinuncia personale e valida del ricorrente comporta l'inammissibilità del ricorso e l'estinzione del suo esame nel merito.
  • La rinuncia deve essere espressa e, di norma, documentata; la sottoscrizione anche del difensore rafforza la validità formale della dichiarazione.
  • In caso di rinuncia il giudice può comunque condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e irrogare una somma in favore della Cassa delle ammende; l'entità può essere mitigata se la rinuncia interviene prima dell'udienza.
  • La rinuncia all'appello/cassazione non comporta una pronuncia sul merito delle questioni sostanziali (ad es. sulla legittimità della custodia cautelare), ma impedisce che tali questioni siano esaminate nel procedimento rinunciato.
  • Prima di dichiarare rinuncia è opportuno valutare l'impatto strategico (perdita della possibilità di ottenere modifiche della misura cautelare in quel grado) e verificare eventuali rimedi alternativi disponibili.

Testo integrale

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