Cassazione Penale, Ordinanza n. 28392/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione, anche con memoria, avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo violazione di legge in relazione alla contestazione di cui all'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019, sostenendo che la falsa dichiarazione sulla convivenza con i figli non avrebbe inciso sull'an del diritto al reddito di cittadinanza, ma solo sulla sua quantificazione. In sostanza, il ricorrente ha sostenuto che la condotta non integrerebbe il reato perché avrebbe comportato al più un importo del beneficio superiore a quello dovuto, e non la percezione di un beneficio non spettante.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo infondata la censura. Ha affermato che integra il reato previsto dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019 non solo la percezione di un beneficio non spettante, ma anche la falsità nelle indicazioni o l'omissione di informazioni dovute che consentano di ottenere un beneficio di importo maggiore rispetto a quello spettante. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
Richiamato nel capo di imputazione/nel ricorso come norma sul reato continuato, senza specifiche ulteriori statuizioni nel testo.
art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. con modif. dalla l. 28 marzo 2019, n. 26
La norma incrimina anche le false indicazioni o le omissioni di informazioni dovute che consentano di ottenere un beneficio di importo maggiore di quello spettante; è sufficiente l'indebita percezione in misura superiore al dovuto, non solo l'assenza originaria del diritto.
Massime di principio
- Nel delitto in materia di reddito di cittadinanza, la condotta penalmente rilevante non si esaurisce nell'ottenere un beneficio in assenza dei requisiti, ma comprende anche l'indicazione falsa o l'omissione di dati dovuti che incida sulla determinazione dell'importo e comporti un'erogazione maggiore del dovuto.
- Ai fini della configurabilità del reato, è sufficiente che l'alterazione informativa determini un indebito vantaggio economico quantificato in eccesso rispetto alla misura spettante; non è necessario che la falsità incida sull'esistenza stessa del diritto al beneficio.
- Quando il ricorso per cassazione si fonda su una lettura della norma incompatibile con il suo tenore e con il consolidato orientamento interpretativo richiamato dalla Corte, il ricorso è dichiarato inammissibile.
- La percezione di una prestazione pubblica in misura superiore a quella dovuta, ottenuta mediante omissioni o false dichiarazioni rilevanti, integra l'indebita percezione sanzionata dalla disciplina sul reddito di cittadinanza.
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