Cassazione Penale, Sentenza n. 22712/2023 del 25/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 02/08/2022 con cui il Tribunale di Terni revocava la sospensione condizionale della pena concessa a Rocca con la sentenza del 16/12/2019 (confermata in appello e divenuta irrevocabile). La revoca era motivata dal fatto che il condannato aveva già ottenuto il medesimo beneficio per due precedenti condanne irrevocabili, e pertanto la terza concessione sarebbe stata impropria. Il ricorrente deduceva violazioni di norme penali e procedurali (tra cui artt. 168, commi 3 e 4 cod. pen. e artt. 648, 649, 674 cod. proc. pen.) sostenendo che la revoca può essere disposta dal giudice dell'esecuzione solo se le cause ostative non erano note al giudice della cognizione che aveva concesso il beneficio.
La decisione
La Corte di legittimità ha accolto il ricorso, ritenendo che il giudice dell'esecuzione non abbia applicato correttamente il principio giurisprudenziale secondo cui la revoca della sospensione condizionale, quando è dovuta a cause ostative, è legittima solo se tali cause non erano documentalmente note al giudice che concesse il beneficio. La Corte ha evidenziato che, sebbene la Corte d'appello di Perugia fosse in possesso di un certificato dal quale risultavano le due precedenti concessioni, dall'ordinanza impugnata non emerge se tali precedenti fossero noti al Tribunale di Terni al momento in cui quest'ultimo concesse il beneficio nella sentenza del 16/12/2019. Per questo motivo la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Terni per un nuovo esame, disponendo che il giudice dell'esecuzione verifichi documentalmente la conoscenza delle cause ostative (anche acquisendo il fascicolo del giudizio di cognizione).
Norme richiamate
art. 168 cod. pen., commi 3 e 4
Norma richiamata nel ricorso come presunta violata; in generale riguarda l'effetto delle precedenti concessioni eccessive del beneficio. Nel caso la Corte non si sofferma sul testo ma prende atto dell'eccezione relativa alla legittimità della revoca quando esistono cause ostative documentali
art. 164 cod. pen., comma quarto
Secondo la giurisprudenza citata, l'art. 164, comma quarto, impedisce la concessione della sospensione condizionale in presenza di cause ostative; la revoca da parte del giudice dell'esecuzione è ammissibile solo se tali cause non erano documentalmente note al giudice che originariamente concesse il beneficio
artt. 648, 649 e 674 cod. proc. pen.
Norme processuali richiamate nel gravame relative al procedimento di impugnazione e all'istruttoria; il ricorso le invoca per contestare vizi procedurali nella revoca, ma la Corte si concentra sul principio di conoscibilità documentale delle cause ostative e sull'obbligo del giudice dell'esecuzione di acquisire il fascicolo
Giurisprudenza: Sez. U., n. 37345 del 23/04/2015 (Longo)
Principio richiamato: il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale concessa in presenza di cause ostative solo se tali cause non erano documentalmente note al giudice della cognizione; per verificarlo il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio
Massime di principio
- La revoca della sospensione condizionale da parte del giudice dell'esecuzione è legittima solo se le cause ostative non erano documentalmente note al giudice che aveva originariamente concesso il beneficio.
- Il giudice dell'esecuzione ha l'obbligo di acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per accertare se le cause ostative fossero conosciute al momento della concessione della sospensione condizionale.
- La mera esistenza di un certificato in un diverso ufficio giudiziario (es. corte d'appello) non basta: occorre verificare e motivare specificamente se il giudice che concesse il beneficio era a conoscenza delle precedenti concessioni/ cause ostative.
- Se la motivazione del provvedimento di revoca non chiarisce se le cause ostative fossero note al giudice di cognizione, il provvedimento è viziato e va annullato con rinvio per nuovo esame.
- In situazioni analoghe il difensore deve eccepire l'assenza di verifica documentale e chiedere l'acquisizione del fascicolo del giudizio di cognizione prima che sia adottata la revoca.
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