Cassazione Civile, Ordinanza n. 19394/2022 del 16/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento emesso in materia tributaria, dopo una fase istruttoria svolta nei confronti del contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione di primo grado, ritenendo che l'attività istruttoria "a tavolino" imponesse comunque il rispetto del termine dilatorio di 60 giorni di cui all'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, in particolare per i tributi armonizzati, anche senza necessità di verificare la c.d. prova di resistenza. L'Agenzia delle entrate ha impugnato tale statuizione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 e sostenendo che il termine dilatorio e l'obbligo di redigere un verbale di chiusura delle operazioni non operano quando la documentazione richiesta in sede di accesso viene poi consegnata dal contribuente presso gli uffici dell'Amministrazione, poiché la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale riguarda le attività di accesso, ispezione e verifica nei locali del contribuente e non si estende a quanto avviene successivamente fuori da tali locali.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui l'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 si applica ai soli casi di accesso, ispezione e verifica, e ha precisato che non sussiste l'obbligo di un nuovo termine dilatorio di 60 giorni quando i documenti richiesti in sede di accesso siano poi depositati presso gli uffici dell'Amministrazione. Per i tributi armonizzati, ha inoltre ribadito che l'invalidità dell'atto per mancato contraddittorio presuppone che il contribuente indichi in giudizio le difese concrete che avrebbe potuto svolgere e che tali difese non siano meramente pretestuose. In accoglimento del ricorso, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla stessa CTR della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360 n. 3 c.p.c.
È il vizio dedotto nel ricorso per cassazione, utilizzato per censurare l'erronea applicazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 da parte del giudice di merito.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
termine a difesa di 60 giorni dalla data di chiusura delle operazioni
La Corte ribadisce che la garanzia del termine dilatorio opera nei casi di accesso, ispezione e verifica e non si estende automaticamente a ogni attività istruttoria svolta successivamente fuori dai locali del contribuente; per i tributi armonizzati la sua violazione comporta invalidità dell'atto solo se il contribuente allega difese concrete non meramente pretestuose.
principio del contraddittorio endoprocedimentale
obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale
Per i tributi armonizzati, la mancata attivazione del contraddittorio può determinare l'invalidità dell'atto, ma solo a condizione che il contribuente indichi le ragioni difensive che avrebbe potuto far valere e che esse siano concrete e non pretestuose.
art. 12, comma 7, L. n. 212/2000
accesso e ispezioni e verifiche
La disposizione, secondo il precedente richiamato, riguarda i casi di accesso, ispezione e verifica nei locali del contribuente e non la successiva produzione documentale presso l'Amministrazione.
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento tributario, il termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente è legato alle attività di accesso, ispezione e verifica nei locali del contribuente e non si applica automaticamente alle attività istruttorie svolte successivamente e al di fuori di tali locali.
- Quando la documentazione richiesta durante l'accesso venga successivamente depositata dal contribuente presso gli uffici dell'Amministrazione, non nasce un autonomo obbligo di redigere un verbale di chiusura delle operazioni né di attendere un ulteriore termine di 60 giorni prima di emettere l'avviso di accertamento.
- Nei tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta invalidità dell'atto solo se, in giudizio, il contribuente allega in modo concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e tali difese risultano non meramente pretestuose.
- La censura per mancato contraddittorio non può essere accolta in via automatica: occorre una verifica concreta della rilevanza difensiva delle osservazioni omesse secondo i canoni di correttezza, buona fede e lealtà processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19341/2022 del 16/06/2022
- ordinanza_civile · 16 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19342/2022 del 16/06/2022
- ordinanza_civile · 16 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19343/2022 del 16/06/2022
- ordinanza_civile · 16 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19344/2022 del 16/06/2022
- ordinanza_civile · 16 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19345/2022 del 16/06/2022
- ordinanza_civile · 16 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 19346/2022 del 16/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →