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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19394/2022 del 16/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento emesso in materia tributaria, dopo una fase istruttoria svolta nei confronti del contribuente. La Commissione tributaria regionale aveva riformato la decisione di primo grado, ritenendo che l'attività istruttoria "a tavolino" imponesse comunque il rispetto del termine dilatorio di 60 giorni di cui all'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000, in particolare per i tributi armonizzati, anche senza necessità di verificare la c.d. prova di resistenza. L'Agenzia delle entrate ha impugnato tale statuizione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 e sostenendo che il termine dilatorio e l'obbligo di redigere un verbale di chiusura delle operazioni non operano quando la documentazione richiesta in sede di accesso viene poi consegnata dal contribuente presso gli uffici dell'Amministrazione, poiché la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale riguarda le attività di accesso, ispezione e verifica nei locali del contribuente e non si estende a quanto avviene successivamente fuori da tali locali.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui l'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 si applica ai soli casi di accesso, ispezione e verifica, e ha precisato che non sussiste l'obbligo di un nuovo termine dilatorio di 60 giorni quando i documenti richiesti in sede di accesso siano poi depositati presso gli uffici dell'Amministrazione. Per i tributi armonizzati, ha inoltre ribadito che l'invalidità dell'atto per mancato contraddittorio presuppone che il contribuente indichi in giudizio le difese concrete che avrebbe potuto svolgere e che tali difese non siano meramente pretestuose. In accoglimento del ricorso, la sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla stessa CTR della Calabria, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È il vizio dedotto nel ricorso per cassazione, utilizzato per censurare l'erronea applicazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 da parte del giudice di merito.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    termine a difesa di 60 giorni dalla data di chiusura delle operazioni

    La Corte ribadisce che la garanzia del termine dilatorio opera nei casi di accesso, ispezione e verifica e non si estende automaticamente a ogni attività istruttoria svolta successivamente fuori dai locali del contribuente; per i tributi armonizzati la sua violazione comporta invalidità dell'atto solo se il contribuente allega difese concrete non meramente pretestuose.

  • principio del contraddittorio endoprocedimentale

    obbligo di attivare il contraddittorio endoprocedimentale

    Per i tributi armonizzati, la mancata attivazione del contraddittorio può determinare l'invalidità dell'atto, ma solo a condizione che il contribuente indichi le ragioni difensive che avrebbe potuto far valere e che esse siano concrete e non pretestuose.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    accesso e ispezioni e verifiche

    La disposizione, secondo il precedente richiamato, riguarda i casi di accesso, ispezione e verifica nei locali del contribuente e non la successiva produzione documentale presso l'Amministrazione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di accertamento tributario, il termine dilatorio previsto dall'art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente è legato alle attività di accesso, ispezione e verifica nei locali del contribuente e non si applica automaticamente alle attività istruttorie svolte successivamente e al di fuori di tali locali.
  • Quando la documentazione richiesta durante l'accesso venga successivamente depositata dal contribuente presso gli uffici dell'Amministrazione, non nasce un autonomo obbligo di redigere un verbale di chiusura delle operazioni né di attendere un ulteriore termine di 60 giorni prima di emettere l'avviso di accertamento.
  • Nei tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale comporta invalidità dell'atto solo se, in giudizio, il contribuente allega in modo concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e tali difese risultano non meramente pretestuose.
  • La censura per mancato contraddittorio non può essere accolta in via automatica: occorre una verifica concreta della rilevanza difensiva delle osservazioni omesse secondo i canoni di correttezza, buona fede e lealtà processuale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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