Cassazione Civile, Ordinanza n. 16531/2022 del 23/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia nasce dall’insinuazione al passivo dell’amministrazione straordinaria di un credito per spese comuni di gestione maturate in relazione a un ramo d’azienda affittato e ubicato in un centro commerciale. Il giudice delegato aveva ammesso il credito, ma solo in parte in prededuzione, limitandola alle somme sorte dopo la nomina del commissario straordinario e collocando il resto in chirografo. Il tribunale, invece, aveva riconosciuto la prededuzione per una quota molto più ampia, includendovi anche i crediti maturati nel periodo tra la domanda di concordato preventivo con riserva e la dichiarazione di insolvenza, ritenendo che l’amministrazione straordinaria presupponesse la continuità dell’impresa e che i debiti di gestione fossero tutti prededucibili, anche se sorti in una precedente procedura minore. Il ricorso per cassazione censurava tale impostazione con cinque motivi, in particolare deducendo: violazione degli artt. 20 e 52 d.lgs. 270/1999 per avere attribuito la prededuzione a crediti sorti prima della dichiarazione di insolvenza e fuori dall’ambito cronologico delle norme; violazione dell’art. 111, comma 2, l. fall., perché l’amministrazione straordinaria non vi rientrerebbe e non sarebbe richiamato il principio di consecuzione; e violazione delle norme sul concordato preventivo con riserva, sostenendo che la prededuzione ex art. 161, comma 7, l. fall. presuppone un atto legalmente compiuto e un effettivo rapporto di consecuzione, qui mancanti. La Corte ha ritenuto fondati il primo, il terzo e il quarto motivo: la prededuzione nelle procedure di amministrazione straordinaria spetta solo ai crediti sorti per la continuazione dell’impresa e la gestione del patrimonio dopo la dichiarazione di insolvenza o l’apertura della procedura, secondo un criterio eccezionale e di stretta interpretazione; non è consentito estendere tale trattamento a crediti anteriori alla procedura per il solo fatto che abbiano contribuito a mantenere l’impresa funzionante. Inoltre, la prededuzione dei crediti sorti dopo domanda di concordato con riserva può operare nella successiva procedura solo se il credito deriva da un atto legalmente compiuto e se vi è consecuzione tra le procedure, accertamenti che il tribunale non aveva svolto. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Udine per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo, il terzo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti gli altri. Ha cassato il decreto del Tribunale di Udine nei limiti indicati e ha rinviato la causa al medesimo Tribunale in diversa composizione per nuovo esame, anche sulle spese. La Corte ha escluso che la prededuzione potesse essere riconosciuta a crediti sorti prima della dichiarazione di insolvenza o comunque al di fuori del perimetro temporale e funzionale delle norme invocate, e ha precisato che, per i crediti sorti dopo una domanda di concordato con riserva, occorrono sia un atto legalmente compiuto sia la consecuzione tra le procedure.
Norme richiamate
art. 20 d.lgs. 270/1999
Riconosce la prededuzione ai crediti sorti per la continuazione dell’esercizio dell’impresa e la gestione del patrimonio del debitore dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza.
art. 52 d.lgs. 270/1999
Prevede la prededuzione dei crediti sorti per la continuazione dell’impresa e la gestione del patrimonio del debitore anche nel successivo fallimento; la Corte ne afferma la natura di disposizione eccezionale e di stretta interpretazione.
art. 111, comma 1, n. 1, l. fall.
Costituisce il parametro della prededuzione richiamato dalle norme speciali sull’amministrazione straordinaria.
art. 111, comma 2, l. fall.
Consente di qualificare come prededucibili anche i crediti previsti da specifiche disposizioni di legge; la Corte sottolinea che il fenomeno della consecuzione tra procedure non dipende dal richiamo espresso di questa norma.
art. 161, comma 7, l. fall.
I crediti sorti per effetto di atti legalmente compiuti dopo la domanda di concordato con riserva sono prededucibili; la Corte precisa che ciò richiede un atto legalmente compiuto e, per far valere la prededuzione nella procedura successiva, anche la consecuzione tra le procedure.
art. 161, commi 6 e 7, l. fall.
Rilevano ai fini della disciplina del concordato con riserva e della prededucibilità dei crediti sorti nella gestione interinale.
art. 162 l. fall.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina del concordato preventivo.
art. 163 l. fall.
Richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla disciplina del concordato preventivo.
art. 23 d.lgs. 270/1999
Indicato quale momento da cui decorre, quanto meno, il requisito cronologico per la prededuzione nei crediti legati alla gestione dell’impresa.
art. 27 d.lgs. 270/1999
Richiamato dal ricorrente per affermare che l’amministrazione straordinaria presuppone l’impresa risanabile, ma la Corte non ne ricava un’estensione automatica della prededuzione.
art. 30 d.lgs. 270/1999
Indicato come momento di apertura della procedura di amministrazione straordinaria rilevante ai fini cronologici della prededuzione.
artt. 69 e 70 d.lgs. 270/1999
Richiamati per l’ipotesi di conversione dell’amministrazione straordinaria in fallimento.
art. 2740 c.c.
Richiamato come principio generale di responsabilità patrimoniale, derogato dalle norme eccezionali sulla prededuzione.
art. 2741 c.c.
Richiamato come principio generale della par condicio creditorum, rispetto al quale la prededuzione costituisce deroga eccezionale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato in relazione al deposito delle memorie nel procedimento in camera di consiglio.
Massime di principio
- Le norme che attribuiscono prededuzione ai crediti sorti per la continuazione dell’impresa in amministrazione straordinaria sono eccezionali e, come tali, devono essere interpretate restrittivamente: la prededuzione non può essere estesa oltre il limite temporale e funzionale espressamente previsto dal legislatore.
- Per riconoscere la prededuzione nella procedura di amministrazione straordinaria occorre che il credito sia sorto dopo la dichiarazione di insolvenza o l’apertura della procedura, e che sia causalmente collegato alla continuazione dell’esercizio dell’impresa o alla gestione del patrimonio del debitore.
- La circostanza che un credito abbia contribuito a mantenere in funzione un’impresa poi ammessa all’amministrazione straordinaria non basta, da sola, a fondare la prededuzione se il credito è anteriore alla decorrenza normativa rilevante.
- I crediti sorti dopo la presentazione di una domanda di concordato con riserva sono prededucibili solo se derivano da atti legalmente compiuti; il giudice deve verificare in concreto la natura dell’atto e la sua coerenza con la gestione conservativa dell’impresa.
- La prededuzione dei crediti sorti in una procedura minore può operare nella procedura successiva solo se vi è un effettivo rapporto di consecuzione tra le procedure, cioè continuità della medesima situazione di dissesto, da accertarsi in fatto dal giudice del merito.
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