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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32221/2022 del 01/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso era proposto avverso l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame per non conformità alle specifiche tecniche previste dal decreto direttoriale: l'atto era prodotto come immagine derivante da scansione (conteneva sia firma autografa sia firma digitale) mentre il decreto impone documenti nativi in formato PDF ottenuti dalla videoscrittura. La difesa ha soste-nuto che la presenza della firma digitale rendeva l'atto valido e che la doppia firma aumentava le garanzie di autenticità; il PG aveva chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso (ricorso fondato), annullando l'ordinanza del Tribunale del riesame e rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di Bologna. La Corte ha ritenuto che, pur sussistendo la non conformità tecnica al decreto direttoriale, la legge che disciplina l'inammissibilità (art. 24 comma 6-sexies del dl. n.137/2020) elenca tassativamente le ipotesi di inammissibilità e non include la mancanza di documento nativo PDF come causa di inammissibilità; pertanto il tribunale di merito ha illegittimamente aggiunto una causa di inammissibilità non prevista dalla legge. La Corte ha precisato che la prescrizione tecnica rimane applicabile ma non è sanzionata con l'inammissibilità salvo i casi espressamente previsti dalla norma.

Norme richiamate

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, art.24 comma 6-bis

    fermo quanto previsto dagli articoli 581, 582, comma 1, e 583 del codice di procedura penale, quando il deposito di cui al comma 4 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale

    Consente la copia immagine per gli allegati sottoscritta digitalmente per conformità; stabilisce che l'atto di impugnazione sia documento informatico sottoscritto digitalmente secondo le modalità del provvedimento direttoriale

  • Decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137, art.24 comma 6-sexies

    fermo quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 6-bis l'impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6-bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale; c) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui al comma 4; d) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore; e) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4

    Elenca tassativamente le ipotesi di inammissibilità; la Corte ha ritenuto che la mancata trasformazione in documento nativo PDF non sia tra le cause di inammissibilità previste dalla normativa e dunque non può essere sanzionata con l'inammissibilità se non espressamente previsto

  • Provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia (9 novembre 2020), art.3 comma 1

    il documento informatico deve rispettare i seguenti requisiti: \'è in formato PDF; \'è ottenuto da una trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti; non è pertanto ammessa la scansione di immagini; \'è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata\'

    Fissa le specifiche tecniche richieste per gli atti (nativo PDF ottenuto da videoscrittura, divieto di scansioni, firma digitale). La Corte ha rilevato che la violazione di queste specifiche tecniche non coincide automaticamente con una causa di inammissibilità, salvo che la legge lo preveda

  • Codice di procedura penale, art.309 comma 7

    Richiamato per individuare la competenza del Tribunale di Bologna in materia di misure cautelari; la sentenza rinvia il procedimento al tribunale competente ai sensi di questa norma

  • Codice di procedura penale, art.591

    Richiamato nella normativa emergenziale come presidio sul procedimento di esecuzione delle misure in caso di inammissibilità; citato nel testo normativo ma non centrale nel motivo decisorio principale

  • Codice dell'amministrazione digitale (richiamato dalla difesa)

    La difesa ha invocato principi del CAD sostenendo che documenti con firma digitale devono essere considerati validi per la pubblica amministrazione; la Corte non ha fondato la decisione sul CAD, pur rilevando che la firma digitale garantisce autenticità, ma ha deciso sulla base dell'interpretazione delle norme processuali che definiscono le cause di inammissibilità

Massime di principio

  • La non conformità alle specifiche tecniche direttoriali (es. documento prodotto per scansione anziché nativo PDF) non comporta automaticamente inammissibilità dell'impugnazione se la legge che prevede l'inammissibilità non la elenca espressamente.
  • L'esistenza della sottoscrizione digitale dell'atto principale costituisce elemento decisivo: se la legge sanziona l'assenza della firma digitale, l'atto sottoscritto digitalmente non può essere dichiarato inammissibile per il solo difetto del formato nativo.
  • Per gli allegati è ammessa la copia immagine purché sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale, come previsto dall'art.24 comma 6-bis.
  • I provvedimenti amministrativi che definiscono specifiche tecniche non possono, di per sé, creare nuove cause di inammissibilità processuale non previste dalla legge; in caso di rifiuto fondato solo su violazioni tecniche non sanzionate dalla legge, è possibile impugnare per eccesso di potere o violazione di legge.
  • Buone pratiche: produrre sempre documento nativo in formato PDF direttamente dalla videoscrittura e apporre la firma digitale; verificare che la PEC utilizzata sia registrata nel Registro generale degli indirizzi certificati, sia intestata al difensore e sia inviata all'indirizzo previsto per l'ufficio destinatario per evitare le ipotesi tassative di inammissibilità

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