Sentenza n. 3687/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7920/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7920/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7920/2025, notificata al Ministero il 4 novembre 2025 e non impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 18 febbraio 2026. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere il beneficio economico annuale di 500 euro tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato nell'anno scolastico 2024/2025, nonché a pagare 3.421,30 euro a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute. Dedotta la persistente inerzia dell'Amministrazione, la ricorrente ha domandato l'accertamento della mancata esecuzione, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il TAR ha verificato anche l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell'art. 114 c.p.a., ritenendo integrati i presupposti dell'ottemperanza: il titolo giudiziale era definitivo, non essendo stato impugnato, e il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, mediante il pagamento delle spettanze riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il dirigente della Direzione generale competente per gli ordinamenti scolastici e la formazione del personale, o un funzionario delegato munito delle adeguate competenze tecniche, quale commissario ad acta. Ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; la relativa parcella dovrà essere presentata entro il termine di decadenza previsto dall'art. 71 del medesimo decreto, decorrente dal compimento dell'ultimo atto esecutivo. Sono state poste a carico del Ministero le spese del giudizio, liquidate in 500 euro, oltre accessori, contributo unificato se versato e attribuzione ai difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha applicato ritenendo sussistenti un titolo giudiziale definitivo e l'inadempimento dell'amministrazione, ordinando l'esecuzione e nominando un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha constatato l'inutile decorso prima della proposizione del ricorso.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71.
art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta, considerato autorizzato.
art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute dal commissario nell'adempimento dell'incarico.
art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Prevede il termine decadenziale per la presentazione della parcella del commissario; secondo il TAR, il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
art. 1 l. n. 107/2015
È la disposizione richiamata dal titolo giudiziale ordinario per il riconoscimento del beneficio economico annuale tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale posto a fondamento della domanda è definitivo, l'amministrazione non vi abbia dato esecuzione e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche.
- In presenza di un titolo giudiziale definitivo e di un'inottemperanza documentata, il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione l'esecuzione puntuale e integrale del comando giudiziale entro un termine assegnato e può nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- L'incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il termine decadenziale per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
- Gli atti e i documenti del commissario ad acta devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
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