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Sentenza

Sentenza n. 3687/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7920/2025.

Giustizia amministrativa202601485

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7920/2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7920/2025, notificata al Ministero il 4 novembre 2025 e non impugnata, come attestato dalla certificazione di cancelleria del 18 febbraio 2026. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere il beneficio economico annuale di 500 euro tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con le modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato nell'anno scolastico 2024/2025, nonché a pagare 3.421,30 euro a titolo di indennità sostitutiva delle ferie maturate e non godute. Dedotta la persistente inerzia dell'Amministrazione, la ricorrente ha domandato l'accertamento della mancata esecuzione, l'assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il TAR ha verificato anche l'inutile decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell'art. 114 c.p.a., ritenendo integrati i presupposti dell'ottemperanza: il titolo giudiziale era definitivo, non essendo stato impugnato, e il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza del giudice ordinario, mediante il pagamento delle spettanze riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore. Ha nominato, per l'eventuale ulteriore inottemperanza, il dirigente della Direzione generale competente per gli ordinamenti scolastici e la formazione del personale, o un funzionario delegato munito delle adeguate competenze tecniche, quale commissario ad acta. Ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza. Il compenso del commissario sarà liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; la relativa parcella dovrà essere presentata entro il termine di decadenza previsto dall'art. 71 del medesimo decreto, decorrente dal compimento dell'ultimo atto esecutivo. Sono state poste a carico del Ministero le spese del giudizio, liquidate in 500 euro, oltre accessori, contributo unificato se versato e attribuzione ai difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha applicato ritenendo sussistenti un titolo giudiziale definitivo e l'inadempimento dell'amministrazione, ordinando l'esecuzione e nominando un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziali nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha constatato l'inutile decorso prima della proposizione del ricorso.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Disciplina la liquidazione del compenso e delle spese spettanti al commissario ad acta, con riferimento agli artt. 55, 56 e 71.

  • art. 55 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per la liquidazione delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta, considerato autorizzato.

  • art. 56 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese sostenute dal commissario nell'adempimento dell'incarico.

  • art. 71 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Prevede il termine decadenziale per la presentazione della parcella del commissario; secondo il TAR, il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione della sentenza, non dal deposito della relazione sull'attività svolta.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    È la disposizione richiamata dal titolo giudiziale ordinario per il riconoscimento del beneficio economico annuale tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale posto a fondamento della domanda è definitivo, l'amministrazione non vi abbia dato esecuzione e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche.
  • In presenza di un titolo giudiziale definitivo e di un'inottemperanza documentata, il giudice amministrativo deve ordinare all'amministrazione l'esecuzione puntuale e integrale del comando giudiziale entro un termine assegnato e può nominare un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • L'incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato o limitato da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • Il termine decadenziale per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico e non dal deposito della relazione sull'attività svolta.
  • Gli atti e i documenti del commissario ad acta devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteProcesso amministrativo telematico
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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