Sentenza n. 170/2026 - Ancona, Sezione 2
per l'annullamento quanto al ricorso n. 488 del 2024: - della delibera del Consiglio Comunale di Acquasanta Terme n. 19 del 17 luglio 2024 recante le valutazioni del Consiglio Comunale per coltivazione cava e variante a strada vicinale; quanto al ricorso n. 491 del 2024: per l'annullamento - del Provvedimento Autorizzatorio Unico n. 881 del 26 agosto 2024 (determina della Provincia n. 72 del 26 agosto 2024) con il quale è stato assentito il progetto per la coltivazione di una cava di travertino in Comune di Acquasanta Terme proposto da F.lli Pacifici Ing. C. & L. s.p.a. (doc. n. 2) con espressione del parere positivo di compatibilità ambientale e permesso di costruire per variante tracciato strada vicinale con relativa autorizzazione paesaggistica ed autorizzazione alla coltivazione di cava; - di ogni atto precedente ovvero successivo comunque prodromico ovvero conseguente all’autorizzazione alla coltivazione della cava si cui al provvedimento autorizzatorio sopra menzionato, ed in particolare: - della Delibera del Consiglio Comunale di Acquasanta Terme n. 19 del 17 luglio 2024 recante le valutazioni del Consiglio Comunale in ordine al progetto comprendente la coltivazione di una cava di travertino ed una variante al tracciato di una strada vicinale, in località San Pietro del Comune di Acquasanta; - dei verbali della conferenza di servizi indetta con nota prot. 346 del 09/01/2024, con particolare riferimento al verbale del 20/2/2024, al verbale del 24/7/2024; - dei seguenti pareri acquisiti nel corso della conferenza di servizi: Prot. N. 927816 del 19/07/2024 (rif. Prot. Prov. N. 15221 del 19/07/2024), della Regione Marche Settore Genio Civile Marche Sud ai sensi dell'art. 12 della LR 6/2005; Prot. N. 15390 del 22/07/2024 del Settore IV Pianificazione Territoriale della Provincia ai sensi dell'art. 13 della LR 71/97 e dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004; Prot. N. 11509 del 23/07/2024 (rif. Prot. Prov. N. 15491 del 23/07/2024) del Comune di Acquasanta Terme; Prot. N. 9134 del 24/07/2024 (rif. Prot. Prov. N. 15595 del 24/07/2024) della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio; - della Delibera del Consiglio Comunale di Acquasanta Terme n. 19 del 17 luglio 2024 recante le valutazioni del Consiglio Comunale in ordine al progetto comprendente la coltivazione di una cava di travertino ed una variante al tracciato di una strada vicinale, in località San Pietro del Comune di Acquasanta; e per l’annullamento del diniego di accesso del CIIP prot. n. 2024019894 del 22 novembre 2024 (istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a., contenente altresì richiesta istruttoria, depositata in data 13 dicembre 2024) e per l’accertamento del diritto dei ricorrenti ad ottenere l’esibizione degli atti richiesti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera del Consiglio comunale di Acquasanta Terme n. 19 del 17 luglio 2024 e Provvedimento Autorizzatorio Unico n. 881 del 26 agosto 2024, relativo alla coltivazione di una cava di travertino, alla VIA, al permesso di costruire e alla variante del tracciato di una strada vicinale, nonché diniego di accesso agli atti del gestore del servizio idrico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Sono stati riuniti due ricorsi connessi. Il primo era proposto da un proprietario di beni ubicati in prossimità dell'intervento contro la delibera comunale recante parere favorevole al progetto di cava e alla variante della strada vicinale. Il secondo era proposto da più proprietari viciniori contro il PAU e gli atti presupposti e conseguenti, nonché, mediante domanda ex art. 116, comma 2, c.p.a., contro il diniego di accesso del gestore del servizio idrico. I ricorrenti hanno dedotto: violazione delle garanzie partecipative; violazione dell'art. 6 del d.lgt. n. 1446/1918 per mancata espressione del voto degli utenti della strada vicinale; violazione del d.P.R. n. 327/2001 per omessa attivazione del procedimento espropriativo; mancato coinvolgimento del gestore della condotta idrica nella conferenza di servizi; violazione del PRAE, del PPAE e della legge regionale n. 43/2019 quanto ai limiti quantitativi e alla possibilità di apertura di una nuova cava; violazione delle norme del PAI e difetto di istruttoria sulla compatibilità idrogeologica; illegittimità della compensazione delle superfici boscate mediante indennizzo; violazione delle norme sulla composizione e sul funzionamento della conferenza di servizi; mancanza o insufficienza della relazione paesaggistica; difetto di motivazione, carenza di istruttoria, contraddittorietà, illogicità manifesta e sviamento. Le amministrazioni e la società controinteressata hanno eccepito, tra l'altro, difetto di legittimazione e interesse, tardività e natura endoprocedimentale di alcuni atti, chiedendo il rigetto dei ricorsi.
La decisione
Il TAR ha riunito i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva e ha deciso nel merito, ritenendo di poter prescindere dalle eccezioni preliminari di inammissibilità e irricevibilità. Ha respinto il motivo sulla partecipazione, rilevando che il progetto era stato pubblicato sull'albo pretorio ai sensi dell'art. 27-bis, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 152/2006 e che il ricorrente aveva concretamente presentato più osservazioni, tutte esaminate. Ha ritenuto non illegittimo il mancato coinvolgimento del gestore della rete idrica, poiché si tratta di soggetto privato estraneo al processo decisionale della conferenza e lo spostamento della condotta poteva essere regolato successivamente mediante accordo tra gestore e proprietario dell'area, senza pregiudizio dimostrato per terzi. Ha escluso la violazione dei limiti estrattivi, poiché il volume autorizzato rientrava nella quota prevista dal PPAE per il travertino e il progetto aveva ricevuto il parere favorevole regionale sulla compatibilità con il PRAE. Ha ritenuto adeguata l'istruttoria idrogeologica, basata su sondaggi, prove geotecniche, verifiche di stabilità e pareri favorevoli di ARPAM, Regione e Provincia; i ricorrenti non avevano prodotto elementi tecnici idonei a confutarla. Ha giudicato legittima la compensazione forestale, poiché era previsto il rimboschimento di 10.000 mq e l'indennizzo per i residui 3.500 mq, con conteggi ritenuti corretti e progetto conforme al PRAE. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 6 del d.lgt. n. 1446/1918, riferito alle deliberazioni del consorzio eventualmente costituito per la gestione della strada, non esistente nel caso concreto. Ha respinto la censura espropriativa perché il nuovo tracciato ricadeva sulla proprietà della proponente e, comunque, l'eventuale esproprio sarebbe stato successivo al PAU. Ha infine ritenuto sufficiente l'istruttoria paesaggistica e motivazionale, essendo stata acquisita la relazione paesaggistica, i pareri favorevoli del Comune e della Soprintendenza e avendo l'amministrazione esaminato le osservazioni dei privati. Il richiamo ai vantaggi economici dell'intervento rientrava nelle valutazioni di opportunità amministrativa e il nuovo tracciato restava pienamente utilizzabile dai ricorrenti. La domanda di accesso era stata già accolta con ordinanza n. 205 del 25 marzo 2025. I ricorsi sono stati respinti e le spese compensate per la peculiarità e complessità della vicenda.
Norme richiamate
art. 7 l. 241/1990
La garanzia partecipativa è stata ritenuta rispettata attraverso la pubblicazione degli avvisi e la concreta possibilità, effettivamente esercitata, di presentare osservazioni.
art. 27-bis, commi 4 e 5, d.lgs. 152/2006
La pubblicazione degli avvisi sull'albo pretorio nell'ambito del procedimento autorizzatorio ambientale consente la partecipazione degli interessati e, nel caso concreto, ha escluso la violazione delle garanzie partecipative.
art. 14 l. 241/1990
Il mancato coinvolgimento del gestore privato della rete idrica nella conferenza di servizi non determina illegittimità quando il gestore non è titolare di un apporto decisionale obbligatorio e la questione tecnica può essere regolata autonomamente tra le parti interessate.
art. 6 d.lgt. n. 1446/1918
“per la validità delle deliberazioni, che approvano i progetti esecutivi delle opere di sistemazione e ricostruzione delle strade, è necessario il voto favorevole di un numero di utenti, il quale rappresenti od assuma un complessivo contributo non inferiore ai sei decimi delta spesa totale, computato il concorso del Comune obbligatorio o facoltativo”
La disposizione riguarda le deliberazioni del consorzio eventualmente costituito per la gestione della strada vicinale e non è applicabile quando tale consorzio non esiste.
d.P.R. 327/2001
L'omessa attivazione del procedimento espropriativo non incide sulla legittimità del PAU quando il nuovo tracciato non incide sulle proprietà dei ricorrenti; in ogni caso, l'espropriazione sarebbe successiva al rilascio del titolo autorizzatorio.
art. 7 NTA PAI del fiume Tronto
La compatibilità dell'intervento con il dissesto e il rischio idrogeologico può essere accertata mediante studi geognostici, geotecnici e verifiche di stabilità, purché adeguatamente valutati dalle amministrazioni competenti.
art. 3 l. 241/1990
Non sussiste difetto di motivazione quando il provvedimento e gli atti istruttori danno conto degli elaborati tecnici, dei pareri acquisiti e delle osservazioni dei privati.
art. 116, comma 2, c.p.a.
La domanda di accesso proposta nel giudizio è stata accolta con separata ordinanza, consentendo l'acquisizione della documentazione richiesta al gestore del servizio idrico.
Massime di principio
- La pubblicazione degli atti nell'ambito del procedimento autorizzatorio ambientale, unita alla concreta possibilità per gli interessati di presentare osservazioni effettivamente esaminate, è idonea a soddisfare le garanzie partecipative, anche quando il privato lamenti di non essere stato raggiunto da una comunicazione individuale.
- Il mancato coinvolgimento nella conferenza di servizi di un gestore privato di una rete o di un servizio non rende illegittimo il provvedimento autorizzatorio quando il gestore non è titolare di competenze decisorie o di un apporto consultivo obbligatorio e la questione tecnica può essere regolata autonomamente tra il gestore e il soggetto interessato.
- La verifica della compatibilità idrogeologica di un intervento può risultare adeguatamente svolta attraverso studi geognostici e geotecnici, verifiche di stabilità e pareri degli enti competenti; chi contesta l'istruttoria deve introdurre elementi tecnici concreti idonei a metterne in discussione gli esiti.
- Le maggioranze previste per le deliberazioni relative alla gestione di una strada vicinale si applicano alle deliberazioni del consorzio eventualmente costituito per tale gestione e non possono essere invocate quando il consorzio non risulti esistente.
- L'omessa attivazione di un procedimento espropriativo non vizia il titolo autorizzatorio relativo a un nuovo tracciato stradale quando il progetto non incide sulle proprietà dei ricorrenti; comunque, l'eventuale espropriazione può seguire il rilascio del titolo autorizzatorio.
- La motivazione e l'istruttoria di un'autorizzazione paesaggistica e ambientale sono sufficienti quando risultano acquisiti gli elaborati tecnici richiesti, i pareri degli enti competenti e le osservazioni degli interessati, purché il ricorrente non dimostri specifiche lacune o errori dell'accertamento amministrativo.
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