Ordinanza n. 30/2026 - Campobasso, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, dell’avviso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di n. 3 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato e a tempo pieno in area contrattuale Funzionari ed EQ, profilo professionale “psicologo” presso l'Amministrazione regionale finalizzato al potenziamento dei Centri per l'impiego ai sensi dell'art. 1, comma 258, della L. n. 145/2018 e s.m.i.. Codice avviso: CPI_FUNZ_PSI_2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale e avviso pubblico della procedura concorsuale per l'assunzione di tre funzionari con profilo professionale di psicologo
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata a concorso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato la legittimità della graduatoria finale della procedura concorsuale, deducendo, tra l'altro, la contraddittorietà e l'incomprensibilità dei punteggi attribuiti ai candidati per la prova orale e per i titoli. È stata contestata in modo specifico l'attribuzione del punteggio per i titoli a una candidata collocata in graduatoria. La ricorrente ha inoltre impugnato il diniego parziale di accesso agli atti, lamentando la mancata ostensione dei verbali della prova orale, delle griglie di valutazione, delle schede individuali dei candidati, dei criteri specifici adottati e della motivazione dei punteggi. È stata chiesta anche l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria.
La decisione
Il TAR ha ritenuto effettivamente controinteressata la candidata il cui punteggio per titoli è stato specificamente contestato, rilevando che il ricorso era stato tempestivamente notificato almeno a tale soggetto. Ha quindi ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria finale e ha autorizzato la notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Molise, secondo le modalità e i termini indicati in motivazione. Ha disposto inoltre un'istruttoria a carico della Regione, ordinandole di depositare gli atti relativi all'attribuzione dei punteggi della prova orale e dei titoli, nonché i verbali, le griglie, le schede individuali, i criteri e le motivazioni dei punteggi, ove esistenti; in caso di inesistenza, l'Amministrazione dovrà depositare una relazione giustificativa. Quanto alla cautelare, considerato che i tre vincitori erano già stati assunti e ritenuto adeguato un esame sollecito nel merito, il Collegio ha accolto l'istanza ai limitati fini della fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza disporre la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. L'udienza pubblica è stata fissata per il 16 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi dell'art. 55 c.p.a.
La tutela cautelare può essere accordata anche mediante la fissazione sollecita dell'udienza di merito, quando tale definizione ravvicinata sia sufficiente a proteggere le esigenze della parte.
art. 55, comma 10, c.p.a.
le esigenze ... appaiono tutelabili adeguatamente già mediante la sollecita definizione del giudizio nel merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, del cod.proc.amm.
In luogo della sospensione o di altre misure cautelari, il giudice può fissare con priorità la trattazione del merito quando la sollecita decisione sia una tutela adeguata, tenuto conto della natura delle esigenze e della ponderazione degli interessi contrapposti.
art. 52, comma 2, c.p.a.
richiama l’art. 151 cod.proc.civ.
Per l'integrazione del contraddittorio, il giudice può autorizzare modalità di notificazione adeguate alle esigenze di pubblicità, compresa la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione quando il numero dei controinteressati è elevato.
art. 151 c.p.c.
È richiamato dall'art. 52, comma 2, c.p.a. quale base normativa delle modalità alternative di pubblicità della notificazione.
Massime di principio
- Quando l'impugnazione di una graduatoria concorsuale contesta specificamente il punteggio attribuito a un candidato, tale candidato assume la qualità di controinteressato e deve essere destinatario della notificazione del ricorso.
- Se il ricorso contro una graduatoria deve essere notificato a un numero elevato di candidati collocati nella graduatoria, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio e autorizzare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione, individuato come mezzo adeguato di pubblicità.
- In presenza di contestazioni sulla legittimità dei punteggi concorsuali, il giudice può disporre l'acquisizione dei verbali, delle griglie, delle schede individuali, dei criteri e delle motivazioni relativi alla valutazione; qualora l'Amministrazione deduca l'inesistenza di tali documenti, deve fornire una relazione giustificativa e chiarificatrice.
- Nella fase cautelare, quando gli interessi dedotti possono essere adeguatamente tutelati mediante una sollecita definizione del merito, il giudice può accogliere la domanda cautelare ai soli fini della fissazione anticipata dell'udienza pubblica, senza sospendere gli atti impugnati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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