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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04079/2025 del 30/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Ancona il 30 gennaio 2024. Dalla ordinanza emerge esclusivamente una censura di ordine processuale: il ricorso è stato trasmesso via PEC il 28 giugno 2024, ma il termine per impugnarlo era già spirato il 14 giugno 2024. La Corte ha quindi rilevato la tardività dell'impugnazione e, conseguentemente, la sua inammissibilità, dichiarandola de plano.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché presentato oltre il termine di legge, precisando che la sentenza di appello era stata decisa il 30 gennaio 2024 e che il termine finale per proporre ricorso era scaduto il 14 giugno 2024, mentre l'atto era stato trasmesso solo il 28 giugno 2024. Per effetto dell'inammissibilità, ha applicato le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 610, comma 5-bis c.p.p.

    Consente la declaratoria immediata di inammissibilità del ricorso quando la causa emerge ictu oculi dagli atti, senza necessità di contraddittorio.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità dell'impugnazione seguono le statuizioni sulle spese processuali e la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione proposto oltre il termine di legge è inammissibile, anche quando la tardività risulti direttamente dagli atti.
  • Quando la causa di inammissibilità è immediatamente rilevabile, la Corte può dichiararla de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso conseguono, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente alle spese processuali e il pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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