Sentenza del 03/03/2015 n. 1250 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Notifica - Soggetto che riceve l'atto - Identificabilità - Non necessita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la notificazione dell'atto esecutivo, ritenendola invalida perché non risultavano le generalità della persona che aveva materialmente ricevuto l'atto, né il rapporto tra tale persona e il destinatario. La questione riguardava anche la validità della notifica in assenza dell'avviso di ricevimento.
La decisione
La contestazione è stata respinta. La notificazione effettuata mediante raccomandata con avviso di ricevimento può perfezionarsi secondo le modalità postali ordinarie. Non è necessario che l'atto riporti le generalità del soggetto che lo ha ricevuto né il rapporto con il destinatario, poiché tali verifiche si presumono effettuate dall'ufficio postale. La notifica può quindi essere considerata valida anche quando il ricevente non sia identificabile o manchi l'avviso di ricevimento, purché risultino rispettate le modalità previste dalla disciplina postale.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
La notificazione della cartella può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
La notifica dell'atto esecutivo può perfezionarsi tramite raccomandata con avviso di ricevimento, secondo le modalità del servizio postale, senza che sia necessario indicare nell'atto le generalità del ricevente.
D.M. 9 aprile 2001, artt. 32-39
Le disposizioni disciplinano le modalità di esecuzione e perfezionamento delle notificazioni postali mediante raccomandata ordinaria.
Cassazione civile, sentenza n. 11708/2011
La validità della notificazione postale non dipende necessariamente dall'identificazione del soggetto che ha ricevuto l'atto o dall'indicazione del rapporto con il destinatario, poiché tali elementi rientrano negli accertamenti dell'ufficio postale.
Massime di principio
- Per gli atti tributari notificati tramite raccomandata, l'assenza nell'atto delle generalità del ricevente non determina automaticamente la nullità della notificazione.
- Il rapporto tra il ricevente e il destinatario non deve necessariamente essere documentato nell'atto, poiché la consegna si presume regolare quando risulta effettuata secondo le procedure postali.
- La contestazione della notifica deve basarsi su una concreta irregolarità del procedimento postale o sull'assenza di prova della consegna, non sulla sola mancata identificazione del ricevente.
- La mancanza dell'avviso di ricevimento non comporta sempre l'invalidità della notifica: occorre verificare se la consegna possa essere provata con altri elementi o se la disciplina applicabile consenta comunque il perfezionamento della notificazione.
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