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Sentenza

Sentenza n. 114/2026 - Firenze, Sezione 2

quanto al ricorso n. 2623 del 2025: per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - per l’accertamento dell'illegittimità, previa tutela cautelare, del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Siena in ordine all’istanza del ricorrente di accesso alle misure di accoglienza, e dell’obbligo dell'Amministrazione intimata di provvedere all’attribuzione al ricorrente di idonee misure di accoglienza, richieste sin dal 17 gennaio 2025, senza ulteriore indugio, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117 comma 3 c.p.a. in caso di perdurante inadempimento; quanto al ricorso n. 2633 del 2025: per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - per l’accertamento dell'illegittimità, previa tutela cautelare, del silenzio-inadempimento serbato dalla Prefettura di Siena in ordine all’istanza del ricorrente di accesso alle misure di accoglienza, e dell’obbligo dell'Amministrazione intimata di provvedere all’attribuzione al ricorrente di idonee misure di accoglienza, richieste sin dal 17 gennaio 2025, senza ulteriore indugio, con richiesta di nomina di un Commissario ad acta ex art. 117 comma 3 c.p.a. in caso di perdurante inadempimento; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 9/10/2025 e da -OMISSIS- il 9/10/2025: per l’annullamento in parte qua del decreto del Prefetto di Siena del 14 gennaio 2025 prot. n. 2297 e di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, per quanto occorra, dell'elenco dei richiedenti asilo da inserire nei CAS citato dalla Prefettura di Siena nelle proprie note depositate il 27.9.2025.

Giustizia amministrativa202502623

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento della Prefettura di Siena sulle istanze di accesso alle misure di accoglienza e, con motivi aggiunti, decreto prefettizio che subordinava l'inserimento dei cosiddetti dublinanti rispetto ad altri richiedenti asilo

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Due richiedenti asilo hanno impugnato il silenzio serbato dalla Prefettura di Siena sulle istanze, presentate il 17 gennaio 2025, volte a ottenere l'accesso alle misure di accoglienza previste dal d.lgs. 142/2015, chiedendo l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inerzia. Con motivi aggiunti hanno inoltre chiesto l'annullamento, previa sospensione cautelare, del decreto prefettizio del 14 gennaio 2025 nella parte in cui prevedeva che i cosiddetti dublinanti sarebbero stati inseriti nei centri di accoglienza straordinaria in via subordinata rispetto ad altri migranti. Il TAR aveva disposto la conversione dal rito camerale a quello ordinario ai sensi dell'art. 32 c.p.a.

La decisione

I ricorsi sono stati riuniti per connessione oggettiva e sostanziale sovrapponibilità delle posizioni e delle censure. Nel corso del giudizio la Prefettura ha documentato l'inserimento dei ricorrenti nel CAS di Chiusi, avvenuto il 22 e il 26 ottobre 2025; gli stessi hanno confermato di avere ottenuto il bene della vita richiesto. Il Collegio ha quindi dichiarato improcedibili sia i ricorsi originari sia i motivi aggiunti per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza pronunciarsi sulla legittimità del silenzio o del decreto prefettizio. Le spese di lite sono state compensate per la novità e peculiarità delle questioni, anche alla luce di recenti interventi giurisprudenziali nazionali ed europei. Poiché i ricorrenti erano stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato, il TAR ha liquidato in favore del difensore un compenso di euro 1.630,00, oltre spese generali e altri oneri di legge, applicando i valori minimi e il dimezzamento previsto dall'art. 130 d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 117, comma 3, c.p.a.

    Richiamato dai ricorrenti per la possibile nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento dell'amministrazione.

  • art. 32 c.p.a.

    Applicato dal TAR per la conversione del rito da camerale a ordinario in relazione alle domande originarie e ai motivi aggiunti.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Applicato per dichiarare l'improcedibilità dei ricorsi, originari e per motivi aggiunti, a seguito della cessazione della materia del contendere.

  • d.lgs. 142/2015

    Indicato quale disciplina delle misure di accoglienza richieste dai ricorrenti.

  • artt. 82 e 130 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Applicati per la liquidazione del compenso professionale relativo al patrocinio a spese dello Stato; il compenso è stato determinato secondo i valori minimi e dimezzato del 50% ai sensi dell'art. 130.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità dei ricorrenti.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità dei ricorrenti.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio avente a oggetto il silenzio-inadempimento e un atto amministrativo connesso, l'amministrazione attribuisce al ricorrente il bene della vita richiesto e tale sopravvenienza è confermata dalle parti, vengono meno l'interesse alla decisione e la materia del contendere; il giudice dichiara improcedibili tanto il ricorso contro il silenzio quanto i motivi aggiunti contro l'atto, senza esaminare la legittimità originaria delle condotte amministrative.
  • Ricorsi connessi per oggetto e caratterizzati dalla pressoché piena sovrapponibilità delle posizioni giuridiche e delle censure possono essere riuniti dal giudice amministrativo per ragioni di economia processuale e di coerenza della decisione.
  • La novità e la peculiarità delle questioni trattate, anche quando il ricorrente abbia ottenuto il bene della vita richiesto, possono giustificare la compensazione delle spese di lite.

Come è indicizzato

MaterieAccoglienza e centriEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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