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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18588/2024 del 08/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I medici avevano chiesto il riconoscimento di un'adeguata remunerazione per il periodo di specializzazione in medicina generale concluso con esito positivo, sostenendo: 1) di aver percepito una borsa di studio pari a quella prevista per gli altri medici specializzandi e che, in base alla normativa europea e nazionale, anche il loro corso dovesse beneficiare dell'incremento del compenso introdotto dal d.lgs. n. 368 del 1999 e reso operativo solo dal 2006-2007; 2) in via subordinata, che la loro borsa di studio dovesse essere annualmente incrementata e rideterminata ogni tre anni ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 257 del 1991. Il Tribunale di Roma rigettò la domanda; la Corte d'appello dichiarò inammissibile l'appello con ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. I ricorrenti per cassazione hanno dedotto, con tre motivi, a) nullità/violazione degli artt. 112, 132, 134 e 348-bis c.p.c. per asserita incomprensione del thema decidendum da parte della Corte d'appello; b) violazione della normativa eurounitaria e nazionale sui medici specializzandi, sostenendo che il miglior trattamento economico del d.lgs. n. 368 del 1999 dovesse spettare anche ai medici di medicina generale e, in caso di dubbio, che la questione dovesse essere rinviata alla Corte di giustizia; c) violazione delle norme che disciplinerebbero l'indicizzazione annuale e la rideterminazione triennale della borsa di studio, ritenendo errata la motivazione di merito richiamata dal giudice di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che tutti i motivi erano costruiti contro l'ordinanza della Corte d'appello emessa ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c., mentre le censure avrebbero dovuto investire la sentenza di primo grado; contro l'ordinanza, infatti, sono deducibili solo vizi propri di natura processuale, non errores in iudicando né vizi motivazionali, salvo casi estremi di motivazione mancante o apparente. Il primo motivo è stato ritenuto comunque generico. La Corte ha inoltre osservato, nel merito incidentale della valutazione di inammissibilità, che la formazione in medicina generale è disciplinata da una normativa distinta rispetto alle specializzazioni universitarie successive alla laurea, sia nel d.lgs. n. 256 del 1991 sia nel d.lgs. n. 368 del 1999, con conseguente impossibilità di una comparazione utile ai fini richiesti. Sono state quindi poste a carico dei ricorrenti le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 348-bis c.p.c.

    richiamato come norma che regola la declaratoria di inammissibilità dell'appello quando non vi siano ragionevoli probabilità di accoglimento

  • art. 348-ter c.p.c.

    l'ordinanza resa ai sensi di questa norma è impugnabile in cassazione solo per vizi processuali propri, non per errores in iudicando o vizi motivazionali, salvo ipotesi estreme di motivazione mancante o apparente

  • art. 112 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti per dedurre un'errata comprensione del thema decidendum

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione alla possibile nullità della motivazione dell'ordinanza impugnata

  • art. 134 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti nel quadro della dedotta nullità processuale

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3), 4) e 5)

    individua i vizi denunciati dai ricorrenti, ma la Corte osserva che essi sono stati impropriamente rivolti contro l'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c.

  • art. 111 Cost.

    fondamento della ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello solo nei limiti dei vizi propri

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma processuale in base alla quale è stata fissata la trattazione in camera di consiglio

  • art. 5 l. 30 luglio 1990, n. 212

    richiamata dalla Corte come base normativa della disciplina della formazione in medicina generale

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 256

    indicato come il testo che regola specificamente il corso di medicina generale, distinto dal regime delle specializzazioni universitarie

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    richiamato dai ricorrenti, ma ritenuto non pertinente alla formazione in medicina generale

  • d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368

    considerato dalla Corte come normativa che distingue, nel suo assetto, la formazione specifica in medicina generale dalle altre specializzazioni universitarie

  • direttiva 93/16/CE

    richiamata dai ricorrenti a sostegno della pretesa equiparazione economica, ma ritenuta non decisiva nel caso concreto

  • direttiva 86/457/CEE

    citata dai ricorrenti nel quadro della normativa europea invocata

  • direttiva 75/362/CEE

    citata dai ricorrenti; la Corte sottolinea che le direttive richiamate riguardano le specializzazioni universitarie e non la medicina generale

  • direttiva 75/363/CEE

    citata dai ricorrenti; non ritenuta riferibile alla specifica formazione in medicina generale

  • direttiva 82/76/CEE

    citata dai ricorrenti; non ritenuta fonte di equiparazione tra medicina generale e specializzazioni

  • direttiva 2005/36/CE

    citata dai ricorrenti nel quadro del sistema europeo di riconoscimento delle qualifiche

  • art. 10 Cost.

    invocato dai ricorrenti come parametro di conformità della disciplina interna al diritto internazionale/europeo

  • artt. 1, 10, 11 e 12 disp. prel. c.c.

    richiamati dai ricorrenti per sostenere l'interpretazione conforme e la prevalenza del diritto sovranazionale

  • art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    invocato per sostenere l'aggiornamento annuale e la rideterminazione triennale della borsa di studio

  • art. 1, comma 300, l. 23 dicembre 2005, n. 266

    indicato dai ricorrenti come norma che avrebbe reso effettivo l'incremento del compenso a decorrere dall'anno accademico 2006-2007

  • artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46 d.lgs. n. 368 del 1999

    richiamati dai ricorrenti per la disciplina della remunerazione e della formazione specialistica

  • art. 7 d.l. 19 settembre 1992, n. 384

    richiamato dai ricorrenti nel complesso delle norme sull'indicizzazione e sui blocchi

  • art. 3, comma 36, l. 24 dicembre 1993, n. 537

    richiamato dai ricorrenti nel complesso delle norme sull'indicizzazione e sui blocchi

  • art. 1, comma 33, l. 28 dicembre 1995, n. 549

    richiamato dai ricorrenti nel complesso delle norme sull'indicizzazione e sui blocchi

  • art. 32, comma 12, l. 27 dicembre 1997, n. 449

    richiamato dai ricorrenti nel complesso delle norme sull'indicizzazione e sui blocchi

  • art. 22 l. 23 dicembre 1999, n. 488

    richiamato dai ricorrenti nel complesso delle norme sull'indicizzazione e sui blocchi

  • art. 36 l. 27 dicembre 2002, n. 289

    richiamato dai ricorrenti nel complesso delle norme sull'indicizzazione e sui blocchi

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per il raddoppio/ulteriore versamento del contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter c.p.c. è ammissibile solo per vizi propri dell'ordinanza, cioè violazioni di legge processuale inerenti alla decisione sull'inammissibilità; non sono invece deducibili censure di merito, errores in iudicando o vizi motivazionali, salvo ipotesi estreme di motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
  • Quando la declaratoria di inammissibilità dell'appello è fondata sull'assenza di ragionevoli probabilità di accoglimento, il controllo in cassazione non può trasformarsi in una rivisitazione del merito della sentenza di primo grado.
  • La censura di nullità per difetto di motivazione deve essere specifica e puntuale; una prospettazione generica non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
  • In presenza di discipline normative distinte per formazione in medicina generale e specializzazioni universitarie, non è consentita una automatica equiparazione ai fini del trattamento economico richiesto, se il sistema positivo le regola in modo diverso e separato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOrario di lavoro e ferie
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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