Sentenza n. 1130/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: assoggettamento del progetto di riattivazione di una cava di calcare a VIA integrata con VInc.A. di II livello, unitamente al parere tecnico presupposto
Esito
Favorevole al ricorrente (proponente progettuale)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale regionale che ha assoggettato a VIA, integrata con VInc.A. di II livello, il progetto di riattivazione di una cava di calcare classificata come area di completamento dal Piano regionale dei materiali di cava, nonché il parere della Commissione Tecnica Specialistica recepito nel decreto. Ha dedotto tredici gruppi di censure. In particolare, ha lamentato il difetto di istruttoria e la violazione dell’art. 19 del d.lgs. 152/2006 perché il parere della CTS sarebbe stato adottato il 30 settembre 2025 prima dell’acquisizione dei pareri dell’Autorità di Bacino e della Città Metropolitana di Palermo, successivamente resi e favorevoli, ma poi richiamati nel parere CTS come se fossero già disponibili. Ha inoltre dedotto la violazione del principio di non duplicazione delle valutazioni ambientali, in ragione della VAS svolta sul Piano Cave; il travisamento della natura del progetto, ritenuto mera riattivazione di una cava esistente; il difetto di motivazione e l’indeterminatezza delle ragioni dell’assoggettamento; la violazione del divieto di aggravamento del procedimento e del legittimo affidamento; l’omessa considerazione delle misure di mitigazione e compensazione e dell’opzione zero; la mancata valutazione della VInc.A. di II livello già presentata; l’omessa indicazione delle condizioni ambientali e degli aspetti da approfondire nella VIA; la sproporzione degli oneri istruttori e il duplice pagamento; l’errata valutazione del cumulo degli impatti; l’erronea applicazione del principio di precauzione e la violazione del contraddittorio procedimentale. È stato chiesto anche il risarcimento dei danni.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato e assorbente il primo motivo. Dalla documentazione risultava che il parere della CTS era stato formalmente adottato il 30 settembre 2025, mentre il parere favorevole condizionato della Città Metropolitana era del 22 ottobre 2025 e quello favorevole di compatibilità geomorfologica dell’Autorità di Bacino era del 6 novembre 2025. La CTS aveva quindi deliberato in assenza di un quadro istruttorio completo, salvo poi inserire nel testo del parere riferimenti a pareri formatisi successivamente. Il giudice ha ritenuto che la successiva considerazione di tali pareri da parte dell’amministrazione non sanasse il vizio, poiché il decreto finale era rigidamente ancorato al parere CTS, con conseguente illegittimità derivata del decreto. Sono state assorbite le ulteriori censure. Il TAR ha annullato il parere CTS e il decreto dirigenziale, imponendo alla CTS e poi all’Assessorato di riesaminare la questione tenendo effettivamente conto dei pareri della Città Metropolitana e dell’Autorità di Bacino. La domanda risarcitoria è stata respinta perché il ricorrente non ha provato un danno effettivamente subito, né gli ulteriori elementi dell’illecito ai sensi dell’art. 2697 c.c. Le spese sono state poste a carico dell’amministrazione resistente, liquidate in euro 1.500 oltre oneri di legge e refusione del contributo unificato, se versato. È stata disposta la trasmissione della sentenza alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Palermo per eventuali profili di competenza.
Norme richiamate
art. 19 d.lgs. 152/2006
Nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l’autorità competente deve decidere sulla base di un quadro istruttorio completo e dei pareri endoprocedimentali rilevanti. Un parere collegiale adottato prima dell’acquisizione di pareri obbligatori non può essere validamente motivato mediante il successivo inserimento di riferimenti a tali pareri.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del provvedimento finale, quando recepisce integralmente un parere presupposto, risente dei vizi istruttori e motivazionali propri di quest’ultimo.
art. 1, comma 2, l. 241/1990
La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione al divieto di aggravamento del procedimento, ma la relativa censura è rimasta assorbita.
art. 33 d.lgs. 152/2006
La disposizione è stata invocata dal ricorrente in relazione alla proporzionalità degli oneri istruttori e al duplice pagamento, ma la censura è rimasta assorbita.
art. 10, comma 3, d.lgs. 152/2006
La disposizione è stata richiamata dal ricorrente in relazione alla VInc.A. di II livello già presentata, ma la censura è rimasta assorbita.
art. 2697 c.c.
Chi propone una domanda risarcitoria per illegittimità dell’azione amministrativa deve provare il danno, la sua ingiustizia, il nesso causale e l’imputabilità soggettiva, almeno a titolo di colpa. La sola illegittimità dell’atto non è sufficiente.
Massime di principio
- Nel procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, il parere dell’organo tecnico deve essere adottato sulla base di un quadro istruttorio completo, comprensivo dei pareri obbligatori o comunque rilevanti già acquisiti; l’adozione anticipata del parere integra un vizio di istruttoria.
- Non è possibile sanare il difetto istruttorio di un parere collegiale mediante il successivo inserimento, nel testo del parere o nel provvedimento finale, di riferimenti a pareri formatisi dopo la deliberazione dell’organo tecnico, poiché l’organo non avrebbe potuto tenerne conto al momento della decisione.
- Quando il provvedimento finale recepisce integralmente un parere tecnico presupposto, l’illegittimità istruttoria di quest’ultimo si trasmette al provvedimento finale per illegittimità derivata.
- L’annullamento di un provvedimento di assoggettamento a VIA per incompletezza dell’istruttoria comporta l’obbligo conformativo di rinnovare la valutazione, tenendo effettivamente conto dei pareri e degli elementi istruttori non considerati nella precedente deliberazione.
- L’accertamento dell’illegittimità del provvedimento amministrativo non determina automaticamente il risarcimento del danno: il danneggiato deve provare tutti gli elementi costitutivi dell’illecito, inclusi danno effettivo, ingiustizia, nesso causale e imputabilità almeno colposa.
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